|
|||
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
|
martedì 6 marzo 2007
LAVORO: IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE IN MATERIA DI PRIVACY Del. n. 13 del 1° marzo 2007 con nota del dr. Gesuele Bellini - Funzionario Ministero dell Interno - Componente Direzione Scientificoa di LavoroPrevidenza.com Il garante per la protezione dei dati personali, in data 1° marzo 2007, ha emanato un provvedimento generale diretto a fornire concrete indicazioni circa l’utilizzo del computer nei luoghi di lavoro, con particolar attenzione all’uso di internet e della posta elettronica. Al riguardo, atteso che la verifica dei siti web visitati dal dipendente e l’esame dei messaggi di posta elettronica può comportare l’acquisizione di informazioni che rilevano nella sfera privata dello stesso, il provvedimento, mira a predisporre delle misure idonee a prevenire usi arbitrari di tali strumenti informatici, al fine di tutelare la riservatezza degli stessi lavoratori, vietando il monitoraggio delle attività informatiche. In particolare, si prescrive il divieto per i datori di lavoro pubblici e privati di controllare la posta elettronica e la navigazione in internet dei dipendenti, salvo limitati casi connotati da carattere di eccezionalità, anche perché, l’attività di monitoraggio delle pagine web e della posta integrerebbe un controllo a distanza del lavoratore espressamente precluso dall’art. 4 dello statuto dei lavoratori. Si prevede, altresì, che gli stessi datori di lavoro dovranno informare preventivamente e dettagliatamente i dipendenti sull’utilizzo del computer sul luogo di lavoro e della possibilità dell’effettuazione di controlli. Tra le iniziative suggerite dallo stesso garante si segnalano: - la individuazione preventiva dei siti accessibili compatibili con le politiche del lavoro relativo all’azienda interessata; - l’utilizzo di filtri che impediscano operazioni non consentite; - la valutazione della possibilità di un indirizzo alternativo per messaggi di posta elettronica privata, delegando formalmente un altro lavoratore per il controllo della posta elettronica in caso di assenza prolungata. Specifiche misure di tutela sono state previste dal Garante per le professioni, quali i giornalisti, tenute al rispetto del segreto professionale. Gesuele Bellini Registro delle deliberazioni IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Visti i reclami, le segnalazioni e i quesiti pervenuti riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati da datori di lavoro riguardo all uso, da parte di lavoratori, di strumenti informatici e telematici; Vista la documentazione in atti; Visti gli artt. 24 e 154, comma 1, lett. b) e c) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO
1.1. Premessa Occorre muovere da alcune premesse: a) compete ai datori di lavoro assicurare la funzionalità e il corretto impiego di tali mezzi da parte dei lavoratori, definendone le modalità d uso nell organizzazione dell attività lavorativa, tenendo conto della disciplina in tema di diritti e relazioni sindacali; 1.2. Tutela del lavoratore Il luogo di lavoro è una formazione sociale nella quale va assicurata la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati garantendo che, in una cornice di reciproci diritti e doveri, sia assicurata l esplicazione della personalità del lavoratore e una ragionevole protezione della sua sfera di riservatezza nelle relazioni personali e professionali (artt. 2 e 41, secondo comma, Cost.; art. 2087 cod. civ.; cfr. altresì l art. 2, comma 5, Codice dell amministrazione digitale (d.lg. 7 marzo 2005, n. 82), riguardo al diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell interessato). (3) Non a caso, nell organizzare l attività lavorativa e gli strumenti utilizzati, diversi datori di lavoro hanno prefigurato modalità d uso che, tenendo conto del crescente lavoro in rete e di nuove tariffe di traffico forfettarie, assegnano aree di lavoro riservate per appunti strettamente personali, ovvero consentono usi moderati di strumenti per finalità private. 2. Codice in materia di protezione dei dati e discipline di settore 2.1. Principi generali 2.2. Discipline di settore La disciplina di protezione dei dati va coordinata con regole di settore riguardanti il rapporto di lavoro e il connesso utilizzo di tecnologie, nelle quali è fatta salva o richiamata espressamente (art. 47, comma 3, lett. b) Codice dell amministrazione digitale). (4) 2.3. Principi del Codice a) il principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione alle finalità perseguite (art. 3 del Codice; par. 5.2 ); 3. Controlli e correttezza nel trattamento 3.1. Disciplina interna Grava quindi sul datore di lavoro l onere di indicare in ogni caso, chiaramente e in modo particolareggiato, quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione ritenute corrette e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati controlli. Ciò, tenendo conto della pertinente disciplina applicabile in tema di informazione, concertazione e consultazione delle organizzazioni sindacali. Per la predetta indicazione il datore ha a disposizione vari mezzi, a seconda del genere e della complessità delle attività svolte, e informando il personale con modalità diverse anche a seconda delle dimensioni della struttura, tenendo conto, ad esempio, di piccole realtà dove vi è una continua condivisione interpersonale di risorse informative. 3.2. Linee guida A seconda dei casi andrebbe ad esempio specificato:
Rispetto a eventuali controlli gli interessati hanno infatti il diritto di essere informati preventivamente, e in modo chiaro, sui trattamenti di dati che possono riguardarli. Le finalità da indicare possono essere connesse a specifiche esigenze organizzative, produttive e di sicurezza del lavoro, quando comportano un trattamento lecito di dati (art. 4, secondo comma, l. n. 300/1970 ); possono anche riguardare l esercizio di un diritto in sede giudiziaria. Devono essere tra l altro indicate le principali caratteristiche dei trattamenti, nonché il soggetto o l unità organizzativa ai quali i lavoratori possono rivolgersi per esercitare i propri diritti. 4. Apparecchiature preordinate al controllo a distanza Con riguardo al principio secondo cui occorre perseguire finalità determinate, esplicite e legittime (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice), il datore di lavoro può riservarsi di controllare (direttamente o attraverso la propria struttura) l effettivo adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ. ). Nell esercizio di tale prerogativa occorre rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, in particolare per ciò che attiene al divieto di installare "apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori" (art. 4, primo comma, l. n. 300/1970), tra cui sono certamente comprese strumentazioni hardware e software mirate al controllo dell utente di un sistema di comunicazione elettronica. Il trattamento dei dati che ne consegue è illecito, a prescindere dall illiceità dell installazione stessa. Ciò, anche quando i singoli lavoratori ne siano consapevoli. (6) In particolare non può ritenersi consentito il trattamento effettuato mediante sistemi hardware e software preordinati al controllo a distanza, grazie ai quali sia possibile ricostruire –a volte anche minuziosamente– l attività di lavoratori. É il caso, ad esempio:
Il controllo a distanza vietato dalla legge riguarda l attività lavorativa in senso stretto e altre condotte personali poste in essere nel luogo di lavoro. (7) A parte eventuali responsabilità civili e penali, i dati trattati illecitamente non sono utilizzabili (art. 11, comma 2, del Codice). (8) 5. Programmi che consentono controlli "indiretti" 5.1. Il datore di lavoro, utilizzando sistemi informativi per esigenze produttive o organizzative (ad es., per rilevare anomalie o per manutenzioni) o, comunque, quando gli stessi si rivelano necessari per la sicurezza sul lavoro, può avvalersi legittimamente, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori (art. 4, comma 2), di sistemi che consentono indirettamente un controllo a distanza (c.d. controllo preterintenzionale) e determinano un trattamento di dati personali riferiti o riferibili ai lavoratori. (9) Ciò, anche in presenza di attività di controllo discontinue. (10) Il trattamento di dati che ne consegue può risultare lecito. Resta ferma la necessità di rispettare le procedure di informazione e di consultazione di lavoratori e sindacati in relazione all introduzione o alla modifica di sistemi automatizzati per la raccolta e l utilizzazione dei dati (11), nonché in caso di introduzione o di modificazione di procedimenti tecnici destinati a controllare i movimenti o la produttività dei lavoratori. (12) 5.2. Principio di necessità Dal punto di vista organizzativo è quindi opportuno che:
Il datore di lavoro ha inoltre l onere di adottare tutte le misure tecnologiche volte a minimizzare l uso di dati identificativi (c.d. privacy enhancing technologies–PETs ). Le misure possono essere differenziate a seconda della tecnologia impiegata (ad es., posta elettronica o navigazione in Internet). a) Internet: la navigazione web In particolare, il datore di lavoro può adottare una o più delle seguenti misure opportune, tenendo conto delle peculiarità proprie di ciascuna organizzazione produttiva e dei diversi profili professionali:
b) Posta elettronica Tuttavia, con specifico riferimento all impiego della posta elettronica nel contesto lavorativo e in ragione della veste esteriore attribuita all indirizzo di posta elettronica nei singoli casi, può risultare dubbio se il lavoratore, in qualità di destinatario o mittente, utilizzi la posta elettronica operando quale espressione dell organizzazione datoriale o ne faccia un uso personale pur operando in una struttura lavorativa. La mancata esplicitazione di una policy al riguardo può determinare anche una legittima aspettativa del lavoratore, o di terzi, di confidenzialità rispetto ad alcune forme di comunicazione. Tali incertezze si riverberano sulla qualificazione, in termini di liceità, del comportamento del datore di lavoro che intenda apprendere il contenuto di messaggi inviati all indirizzo di posta elettronica usato dal lavoratore (posta "in entrata") o di quelli inviati da quest ultimo (posta "in uscita"). É quindi particolarmente opportuno che si adottino accorgimenti anche per prevenire eventuali trattamenti in violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza. Si tratta di soluzioni che possono risultare utili per contemperare le esigenze di ordinato svolgimento dell attività lavorativa con la prevenzione di inutili intrusioni nella sfera personale dei lavoratori, nonché violazioni della disciplina sull eventuale segretezza della corrispondenza. In questo quadro è opportuno che:
6. Pertinenza e non eccedenza 6.1. Graduazione dei controlli L eventuale controllo è lecito solo se sono rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza. Nel caso in cui un evento dannoso o una situazione di pericolo non sia stato impedito con preventivi accorgimenti tecnici, il datore di lavoro può adottare eventuali misure che consentano la verifica di comportamenti anomali. Deve essere per quanto possibile preferito un controllo preliminare su dati aggregati, riferiti all intera struttura lavorativa o a sue aree. Il controllo anonimo può concludersi con un avviso generalizzato relativo ad un rilevato utilizzo anomalo degli strumenti aziendali e con l invito ad attenersi scrupolosamente a compiti assegnati e istruzioni impartite. L avviso può essere circoscritto a dipendenti afferenti all area o settore in cui è stata rilevata l anomalia. In assenza di successive anomalie non è di regola giustificato effettuare controlli su base individuale. Va esclusa l ammissibilità di controlli prolungati, costanti o indiscriminati. 6.2. Conservazione Un eventuale prolungamento dei tempi di conservazione va valutato come eccezionale e può aver luogo solo in relazione:
In questi casi, il trattamento dei dati personali (tenendo conto, con riguardo ai dati sensibili, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali nn. 1/2005 e 5/2005 adottate dal Garante) deve essere limitato alle sole informazioni indispensabili per perseguire finalità preventivamente determinate ed essere effettuato con logiche e forme di organizzazione strettamente correlate agli obblighi, compiti e finalità già esplicitati. 7. Presupposti di liceità del trattamento: bilanciamento di interessi 7.1. Datori di lavoro privati Ciò, può avvenire: a) se ricorrono gli estremi del legittimo esercizio di un diritto in sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. f) del Codice ); Per tale bilanciamento si è tenuto conto delle garanzie che lo Statuto prevede per il controllo "indiretto" a distanza presupponendo non il consenso degli interessati, ma un accordo con le rappresentanze sindacali (o, in difetto, l autorizzazione di un organo periferico dell amministrazione del lavoro). L eventuale trattamento di dati sensibili è consentito con il consenso degli interessati o, senza il consenso, nei casi previsti dal Codice (in particolare, esercizio di un diritto in sede giudiziaria, salvaguardia della vita o incolumità fisica; specifici obblighi di legge anche in caso di indagine giudiziaria: art. 26). 7.2. Datori di lavoro pubblici In tutti i casi predetti resta impregiudicata la facoltà del lavoratore di opporsi al trattamento per motivi legittimi (art. 7, comma 4, lett. a), del Codice ). 8. Individuazione dei soggetti preposti Il datore di lavoro può ritenere utile la designazione (facoltativa), specie in strutture articolate, di uno o più responsabili del trattamento cui impartire precise istruzioni sul tipo di controlli ammessi e sulle relative modalità (art. 29 del Codice ). Nel caso di eventuali interventi per esigenze di manutenzione del sistema, va posta opportuna cura nel prevenire l accesso a dati personali presenti in cartelle o spazi di memoria assegnati a dipendenti. Resta fermo l obbligo dei soggetti preposti al connesso trattamento dei dati (in particolare, gli incaricati della manutenzione) di svolgere solo operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle relative finalità, senza realizzare attività di controllo a distanza, anche di propria iniziativa. Resta parimenti ferma la necessità che, nell individuare regole di condotta dei soggetti che operano quali amministratori di sistema o figure analoghe cui siano rimesse operazioni connesse al regolare funzionamento dei sistemi, sia svolta un attività formativa sui profili tecnico-gestionali e di sicurezza delle reti, sui principi di protezione dei dati personali e sul segreto nelle comunicazioni (cfr. Allegato B) al Codice, regola n. 19.6; Parere n. 8/2001 cit., punto 9). TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 1) prescrive ai datori di lavoro privati e pubblici, ai sensi dell art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, di adottare la misura necessaria a garanzia degli interessati, nei termini di cui in motivazione, riguardante l onere di specificare le modalità di utilizzo della posta elettronica e della rete Internet da parte dei lavoratori (punto 3.1.), indicando chiaramente le modalità di uso degli strumenti messi a disposizione e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati controlli; 2) indica inoltre, ai medesimi datori di lavoro, le seguenti linee guida a garanzia degli interessati, nei termini di cui in motivazione, per ciò che riguarda: a) l adozione e la pubblicizzazione di un disciplinare interno (punto 3.2.); b) l adozione di misure di tipo organizzativo (punto 5.2.) affinché, segnatamente:
c) l adozione di misure di tipo tecnologico, e segnatamente: I. rispetto alla "navigazione" in Internet (punto 5.2., a):
II. rispetto all utilizzo della posta elettronica (punto 5.2., b):
a) la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail; b) la riproduzione e l eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore; c) la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo; d) l analisi occulta di computer portatili affidati in uso; 4) individua, ai sensi dell art. 24, comma 1, lett. g), del Codice, nei termini di cui in motivazione (punto 7), i casi nei quali il trattamento dei dati personali di natura non sensibile possono essere effettuati per perseguire un legittimo interesse del datore di lavoro anche senza il consenso degli interessati; 5) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell art. 143, comma 2, del Codice. Roma, 1° marzo 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE
|
||
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli |