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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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martedì 6 marzo 2007
UFFICIALI GIUDIZIARI: DISTRIBUZIONE DI MANSIONI TRA I LIVELLI B3 e C1 ED IL CONCETTO DI INTERFUNGIBILITA GENERALE Sentenza Tribunale di Reggio Calabria G.L. dr. Natalino Sapone TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del giudice del lavoro, dott. Natalino Sapone, letto il ricorso proposto nell interesse di CASILE SAVERIO, CHINDANO PASQUALE, FOTI TEODORA, LAGANÀ DOMENICO, MERCURI GIOVANNI, PELLICANÒ DANIELA, RUBERTÀ FILIPPO, SCAPPATURA CINZIA, SCOTTI GENNARO, SPANÒ LUIGI, CAGARELLA MARIA, depositato in Cancelleria in data 31/10/2006, difesi dagli avv.ti Ferdinando Salmeri e Delia Valvo, nei confronti del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difesa dall Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, nonché nei confronti della UIL.PA, difeso dall avv. Maria Luisa Franchina, letti gli atti del procedimento n. 136/2006 R. G. P. S.; OSSERVA 1. I ricorrenti sono dipendenti del Ministero della Giustizia con il profilo professionale di Ufficiale Giudiziario – C1 della Corte d Appello di Reggio Calabria. Espongono che con provvedimento del 9.6.06, il Presidente della Corte d Appello ha disposto che la ripartizione del lavoro tra il personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti venga effettuata secondo il principio della cd. interfungibilità generale; che con nota del 27.9.06 avente ad oggetto attività esterna Ufficiali Giudiziari C1 e B3 il dirigente UNEP ha assegnato a ciascuno dei ricorrenti la zona territoriale nella quale devono operare eseguendo esecuzioni e notifiche. Deducono che in forza di tali provvedimenti gli Ufficiali Giudiziari inquadrati nella posizione-economica B3 dovranno svolgere anche l’attività di esecuzione, dalla legge attribuiti in via esclusiva agli ex Ufficiali Giudiziari , e quelli inquadrati nella posizione economica C1, saranno tenuti a svolgere, ordinariamente e non solo , come invece previsto dal CCNL, eventualmente anche attività di notificazione. Assumono che in tal modo viene ad essere leso il loro status professionale. Chiedono pertanto la sospensione degli effetti del provvedimento del Presidente della Corte d Appello di Reggio Calabria e del conseguente ordine di servizio emesso dal dirigente UNEP di Reggio Calabria, con cui è stata disposta la ripartizione del lavoro tra Ufficiali Giudiziari inquadrati nella posizione-economica C1 e Ufficiali Giudiziari inquadrati nella posizione-economica B3 secondo il principio della cd. interfungibilità generale. Il Ministero della Giustizia, e 2 Secondo la declaratoria contrattuale rientrano nella posizione economica B3 i “lavoratori che secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell’ambito dell’attività degli uffici unici notificazioni, esecuzioni, e protesti (uffici N.E.P.), eseguendo tutti gli atti attribuiti alla competenza dell’ufficiale giudiziario, in quanto non riservati alle professionalità superiori. Profili professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali (D.P.R. 1959 n. 1229 e successive modifiche) e dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: assistente UNEP”. Nella posizione economica C1 rientrano i “lavoratori che compiono tutti gli atti demandati dalle norme all’ufficiale giudiziario, compresi eventualmente quelli di pertinenza anche della professionalità appartenente alla posizione economica più elevata dell’area inferiore, e curano altresì, nell’ambito di direttive di massima, la connessa attività istruttoria ed amministrativo-contabile; lavoratori che svolgono attività di direzione di una unità organica nell’ambito dell’ufficio N.E.P. ovvero di quest’ultimo nel suo complesso quando, per le sue dimensioni non ne sia necessaria o opportuna l’ulteriore articolazione. Profili professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali (D.P.R. 1959 n. 1229 e successive modifiche) e dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: collaboratore UNEP”. Ciò premesso, va subito sgombrato il campo da una delle deduzioni dei ricorrenti: quello concernente l’illegittimità dell’assegnazione della funzione di esecuzione agli Ufficiali Giudiziari inquadrati nella posizione-economica B3. Ciò in quanto tale circostanza non incide in modo irreparabile sulla professionalità dei ricorrenti. Non vi è un depauperamento del patrimonio professionale se uno dei compiti tipici viene svolto da dipendenti inquadrati in un livello inferiore. Se danno vi è, esso è certamente riparabile ex post, con risarcimento del danno per equivalente. 3. Fatta questa puntualizzazione, l’assunto che può dirsi centrale nell’impostazione difensiva dei ricorrenti è che gli Ufficiali Giudiziari inquadrati nella posizione-economica C1 possono essere sì utilizzati anche per l’attività di notificazione , “ma solo eventualmente , non già in via ordinaria, come è stato invece disposto nei provvedimenti impugnati” (pag. 9 del ricorso). Asserto, questo, ribadito a pag. 16 del ricorso: “l’accordo collettivo .. ha specificato che soltanto qualora sussista il requisito della eventualità , ovverosia della concreta opportunità, è consentito assegnare all’Ufficiale Giudiziario C1 un compito, quale ad esempio quello del notificazione, di pertinenza dell’ufficiale B3 di area inferiore”. Così anche a pag. 22 del ricorso si legge che l’interfungibilità comporta una dequalificazione dei ricorrenti “i quali si troverebbero a svolgere ordinariamente e non solo eventualmente, come previsto dalle norme, i compiti meno pregiati di pertinenza dell’Ufficiale Giudiziario B3”. L’avverbio (“eventualmente”) usato dal contratto collettivo è inteso dai ricorrenti come concetto contrapposto al requisito di ordinarietà, dunque come facente riferimento alle note di occasionalità, saltuarietà. Il termine “eventualmente” sarebbe il medesimo di “occasionalmente”, “saltuariamente”. L’assunto non è condivisibile. Ad avviso di questo giudice la declaratoria contrattuale relativa agli Ufficiali Giudiziari inquadrati nella posizione-economica C1 introduce sì un aspetto di eventualità, ma non , come invece reputa parte ricorrente, un’eventualità concreta ma un’eventualità astratta. Vale a dire, la disposizione va letta nel senso che l’assegnazione agli Ufficiali Giudiziari inquadrati nella posizione-economica C1 è possibile, anche se non è indefettibile. Dunque eventualità dice non indefettibilità. Ma non anche occasionalità, straordinarietà. La norma si limita a contemplare la possibilità dell’assegnazione anche dei compiti di notificazione, senza però ancorare tale assegnazione alla necessità di una valutazione caso per caso, da ripetere volta per volta. Appunto un’eventualità astratta. Quando il contratto collettivo ha inteso porre il requisito dell’eventualità concreta, ancorando cioè l’assegnazione a dipendenti di area superiore di determinati compiti tipici di area inferiore alla sussistenza di ragioni giustificative da ponderare caso per caso, ha usato locuzioni ben diverse. Al riguardo pare ai fini in questione significativa la previsione relativa alla posizione economica C2. Ai dipendenti inquadrati nella posizione economica C2 è possibile attribuire compiti propri della posizione economica più elevate dell’area inferiore “quando la loro esecuzione risulti necessaria per il buon andamento dell’ufficio”. Com’è agevole osservare, si tratta di un’espressione ben più pregnante di quella adottata per la posizione economica C1. Dunque è consentita l’assegnazione agli Ufficiali Giudiziari inquadrati nella posizione-economica C1 di compiti di notificazione, anche in via non occasionale. 4. Precisando ulteriormente la declaratoria contrattuale relativa alla posizione economica C1, va osservato che la previsione del requisito dell’eventualità astratta denota, come già detto, la non indefettibilità del compito di notificazione riguardo al profilo professionale degli Ufficiali Giudiziari inquadrati nella posizione-economica C1. Da ciò è agevole arguire che l’attività di notificazione non rientra tra le mansioni primarie e caratterizzanti il profilo degli Ufficiali Giudiziari inquadrati nella posizione-economica C1. Se fosse compito primario e caratterizzante , la sua assegnazione sarebbe indefettibile e non eventuale. Qui allora cade la differenza decisiva tra la posizione economica B3 e la posizione economica C1. Diversamente dalla posizione economica C1, tra le mansioni primarie e caratterizzanti la posizione economica B3 vi è la funzione di notificazione. 5. Dal che è desumibile un ulteriore limite alla possibilità di attribuire agli Ufficiali Giudiziari inquadrati nella posizione-economica C1 compiti di notificazione, anche in via non occasionale. L’assegnazione di compiti di notificazione non può far sì che la funzione di notificazione divenga di fatto l’attività primaria. La parziale sovrapponibilità di compiti non può portare all’azzeramento di qualsivoglia differenza tra due profili professionali. Ancor meno lo può fare quando, come nella fattispecie in esame, si tratta di due profili professionali appartenenti ad aree diverse. E non può neanche giungere a riconfigurare di fatto il profilo professionale snaturandolo nella sua dimensione essenziale, quale quella riguardante l’individuazione delle mansioni primarie e caratterizzanti. 6. Applicando ora le anzidette premesse, ne consegue che il provvedimento del Presidente della Corte d Appello è legittimo in quanto non fa altro che proclamare il principio dell’assegnabilità, anche in via non occasionale, agli Ufficiali Giudiziari p.e. C1 , di compiti di notificazione. Come già detto, non interessa in questa sede valutare la legittimità del provvedimento nella parte in cui dichiara l’assegnabilità agli Ufficiali Giudiziari inquadrati nella posizione-economica B3 della funzione di esecuzione. Tale provvedimento altro non fa che attualizzare il principio di eventualità astratta, dichiarando cioè assegnabili le funzioni di notificazione, nella fattispecie specifica, agli Ufficiali Giudiziari inquadrati nella posizione-economica C1. Ma non determina di per sé, il provvedimento, lo snaturamento del profilo professionale C1 , in quanto non comporta di per sé la trasformazione dell’attività di notificazione in mansione primaria del profilo professionale degli Ufficiali Giudiziari inquadrati nella posizione-economica C1. La ripartizione in concreto del lavoro è demandata dal provvedimento del Presidente della Corte d Appello alla determinazione del dirigente Unep. 7. Sempre in forza delle considerazioni anzidette, deve invece ravvisarsi il fumus boni iuris in ordine all’illegittimità dell’ordine di servizio del dirigente Unep prot. n. 13/06 datato 27.9.06, con il quale è stato attuato il principio dell’interfungibilità generale, provvedendo alla concreta ripartizione dei carichi di lavoro. Emerge dal tenore dell’ordine di servizio il venir meno di qualsivoglia differenziazione tra i dipendenti inquadrati nella posizione-economica C1 e quelli inquadrati nella posizione-economica B3. Non vi è alcun elemento dal quale si possa inferire che l’attività di notificazione abbia per gli Ufficiali Giudiziari inquadrati nella posizione-economica C1 un rilievo diverso rispetto a quello che ha per gli Ufficiali Giudiziari inquadrati nella posizione-economica B3. La diversità di posizione economica C1 non ha , nel provvedimento in questione, il benché minimo rilievo. Siccome quindi nella fattispecie in esame è del tutto plausibile che la funzione di notificazione sia rimasta l’attività primaria degli Ufficiali Giudiziari in p.e. B3 (la problematica nasce proprio dall’aumento delle esigenze attinenti alla notificazione), se ne può arguire - non essendo stati dedotti elementi di segno contrario, e salvo ulteriori approfondimenti in sede di giudizio di merito - che tale funzione (di notificazione) sia divenuta anche per gli Ufficiali Giudiziari inquadrati nella posizione-economica C1 l’attività primaria. Ciò che si può desumere anche dal fatto che la ripartizione del lavoro è concepita in modo tale da rendere l’attività di notificazione potenzialmente preponderante su ogni altra attività. Basti pensare al meccanismo di sostituzioni che presuppone una messa a disposizione per le esigenze di notificazione potenzialmente assorbente rispetto a ogni altra attività. 9. Va dunque sospesa l’esecuzione dei provvedimenti del dirigente Unep prot. N. 13/06 datati 27.9.06. Dalla sospensione discende che il dirigente , nel dare attuazione al provvedimento del Presidente della Corte d Appello, potrà assegnare agli Ufficiali Giudiziari inquadrati nella posizione-economica C1 compiti di notificazione anche in via non occasionale ma sarà tenuto, nel ripartire il lavoro tra Ufficiali Giudiziari inquadrati nella posizione-economica C1 e Ufficiali Giudiziari inquadrati nella posizione-economica B3, a dare un congruo rilievo alla diversità di posizione economica , evitando che la funzione di notificazione diventi di fatto l’attività primaria degli Ufficiali Giudiziari inquadrati nella posizione-economica C1. 10. L’accoglimento parziale della domanda induce a compensare per metà le spese processuali, ponendo a carico del Ministero della Giustizia e della UIL.PA , in solido tra loro, la restante parte, che si liquida come in dispositivo. P.Q.M. -RIGETTA il ricorso nella parte concernente il provvedimento del 9.6.2006. -ACCOGLIE il ricorso nella parte relativa agli ordini di servizio del 27.9.06, e per l effetto dispone la sospensione dell’esecuzione degli ordini medesimi. -COMPENSA per metà le spese processuali , ponendo a carico del Ministero della Giustizia e della UIL.PA, in solido tra loro, la restante parte, che liquida in complessivi € 1.000,00, di cui 500,00 per onorario, e 10,00 per esborsi, oltre IVA e CP come per legge. Reggio Calabria , 29.11.2006 Il Giudice |
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