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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   mercoledì 7 febbraio 2007

IL PRATICANTE-RAGIONIERE PUO RIVEDICARE GIUDIZIALMENTE L ESISTENZA DI UN VERO E PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO NEI CONFRONTI DELLO STUDIO PRESSO CUI HA SVOLTO IL TIROCINIO?

Cassazione 15 gennaio 2007, con nota del dr. Gesuele Bellini - Funzionario Ministero dell Interno - Componente Comitato Scientifico di LavoroPrevidenza.com

L’attività esercitata durante il periodo di tirocinio, presso uno studio professionale, non può qualificarsi rapporto di lavoro subordinato, salvo che l’interessato non provi l’esistenza di un vincolo di subordinazione, gerarchico, direttivo ed organizzativo nei confronti del professionista, datore di lavoro.


E’ questa in sostanza la conclusione della Corte di Cassazione, Sez. lavoro, nella sentenza n. 730, del 15 gennaio 2007.


Nella fattispecie il ricorrente sosteneva che il professionista avrebbe ammesso la sua attività lavorativa e che quindi sarebbe stato onere dello stesso provare la riconducibilità ad un rapporto diverso, prova questa mancante.


La Suprema Corte ha invece dedotto che l’attività esercitata dal ricorrente, ammessa dal professionista, era comunque compatibile sia con il lavoro subordinato, sia con l attività di studio con esercitazione nelle attività professionali propria del praticante. Pertanto, in virtù del principio dell’onere della prova, in mancanza di confessione del convenuto, spetta alla parte attrice provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.



Gesuele Bellini





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ettore MERCURIO - Presidente -
Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Vincevo DI CERBO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
L. I., elettivamente domiciliata in Roma Viale Delle Milizie 1, presso lo studio dell avvocato Garofalo Domenico, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

C. V.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1661/03 della Corte d Appello di Bari, depositata il 15/07/03 - R.G.N. 2897/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/06 dal Consigliere Dott. Fernando Lupi;
udito l Avvocato Garofalo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15 luglio 2003 la Corte di Appello di Bari ha rigettato l appello proposto da L. I. nei confronti di C. V. avverso sentenza del Tribunale di Bari, confermando il rigetto della domanda della L. diretta al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.
Osservava in motivazione che l unica cosa certa era la presenza costante della L. nello studio del ragioniere C., circostanza che era compatibile sia con la tesi della appellante di un rapporto di lavoro subordinato, che con quella di un rapporto di praticantato dell appellato.
Osservava in motivazione che dalle dichiarazioni rese dai testi non si evidenziava la prova di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto le prove raccolte nulla dicono in ordine alla sottoposizione ad un vincolo gerarchico, direttivo ed organizzativo del datore di lavoro. Risolutive in ordine alla natura del rapporto erano le dichiarazioni della L. che aveva dichiarato di essere stata presentata al C. per svolgere la pratica e non per l iscrizione all Albo; di avere fatto in parte pratica ed in parte attività di studio.
La soccombente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo ed illustrato poi con memoria; l intimato non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l unico motivo, denunciando violazione di legge (artt. 2094 e 2697 c.c.) e vizio della motivazione, la ricorrente sostiene che il C. avrebbe ammesso la sua attività lavorative e che quindi sarebbe stato onere del C. provare la riconducibilità ad un rapporto diverso; che mancava la prova di attività formativa, che i testi per contro avevano confermato lo svolgimento di attività di contabilizzatine, fatturazione con il medesimo orario di lavoro degli altri dipendenti.
Le censure sono infondate.
La sentenza impugnata non ha accertato lo svolgimento di una attività lavorativa, che il C. non ha ammesso deducendo l attività di praticamente, bensì di una attività compatibile sia con il lavoro subordinato, sia con l attività di studio con esercitazione nelle attività professionali propria del praticamente. In questa incertezza sull inquadramento della attività materialmente svolta, la Corte territoriale ha ritenuto trarre la prova della attività di praticante, e non di lavoratrice subordinata, da due rilievi: dalla mancanza di prova della subordinazione e sulle dichiarazioni confessorie rese dalla L. in sede di libero interrogatorio.
Non vi è stata, quindi, violazione del principio dell onere della prova in quanto detto onere, in mancanza di confessione del convenuto, restava all attrice, né della norma che regola il lavoro subordinato, la sussistenza del quale è stata esclusa sul rilievo della mancanza di prova della subordinazione e delle dichiarazioni confessorie in ordine ad una attività di praticante, punti decisivi della motivazione della sentenza impugnata che non sono stati investiti da specifiche censure.
Non si deve provvedere sulle spese essendo la ricorrente soccombente e l intimato non costituito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 13.12.2006.



Depositato in cancelleria il 15 gennaio 2007




 
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