lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   giovedì 1 febbraio 2007

I DECRETI INTERMINISTERIALI SUL T F R

testo del decreto interministeriale di istituzione del fondo di tesoreria presso l Inps, previsto dalla Finanziaria 2007 (art. 1, comma 757, legge 296/2006)

Articolo 1

Finanziamento del ´Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fini rapporto di cui all articolo 2120 del codice civile

1. Il Fondo istituito dall articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito definito Fondo, è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all articolo 2120 del codice civile. Dal predetto contributo i datori di lavoro detraggono l ammontare corrispondente all importo del contributo di cui all articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore.

3. Ai fini dell accertamento e della riscossione del contributo previsto dall articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3, il versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

5. Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (tfr), l articolo 2120 del codice civile

6. Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell anno 2006. Per le aziende che iniziano l attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell anno solare di inizio attività.

7. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all articolo 2120 del codice civile. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento. Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano all Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) apposita dichiarazione.

8. L obbligo contributivo di cui al comma 1 non ricorre con riferimento ai lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a tre mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo nonché ai lavoratori per i quali i ccnl prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di tfr ovvero l accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.

9. I datori di lavoro integrano le denunce individuali di cui all articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con:

a) l indicazione dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il tfr;

b) le informazioni relative alla scelta effettuata esplicitamente dal lavoratore sulla base del modulo tfr1 o tfr2 allegato al decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero attraverso modalità tacite, e con l indicazione degli importi del contributo di cui al comma 1, nonché delle correlate prestazioni di cui all articolo 2.

10. Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) individua, d intesa con l Inps, le informazioni circa i contratti e gli accordi collettivi relativi al conferimento del tfr ai fondi pensione, necessarie al fine di consentire all Inps di riscontrare le informazioni di cui al comma 9, trasmesse dai datori di lavoro. Entro 30 giorni dalla trasmissione delle informazioni relative alla scelta effettuata dal lavoratore, l Inps comunica ai datori di lavoro le eventuali inesattezze riscontrate. A tal fine, la Covip trasmette all Inps le informazioni raccolte dai fondi pensione circa i contratti e gli accordi collettivi relativi al conferimento del tfr. In fase di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2007 la Covip comunica all Inps le informazioni di cui al periodo precedente relativamente ai fondi pensione negoziali.


Articolo 2

Prestazioni erogate dal Fondo

1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall articolo 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese.

3. Gli enti previdenziali interessati sono tenuti a comunicare al Fondo le informazioni necessarie ad ottemperare agli obblighi previsti dal comma 2.

4. L importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva. Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all erogazione dell importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso.

5. Le anticipazioni di cui all articolo 2120 del codice civile sono calcolate sull intero valore del tfr maturato dal lavoratore. Dette anticipazioni sono erogate dal datore di lavoro nei limiti della capienza dell importo maturato in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006. Qualora l importo dell anticipazione non trovi capienza su quanto maturato presso il datore di lavoro, la differenza è erogata secondo le disposizioni del presente articolo.


Articolo 3

Manifestazioni di volontà circa la destinazione del tfr

1. Per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui all articolo 1, comma 5:

a) con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l intero tfr maturando a forme pensionistiche complementari, non è dovuto alcun contributo al Fondo istituito dall articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio tfr, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui all articolo 1, comma 1, del presente decreto, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello tfr1 allegato al decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 765, della predetta legge n. 296 del 2006, per un importo corrispondente alla quota di tfr maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell effettivo versamento, ai sensi dell articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d incremento del tfr applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento;

b) il cui rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del tfr relativamente a precedenti rapporti di lavoro e conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, detto tfr a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall assunzione, il contributo al Fondo è dovuto fino al momento del conferimento del tfr. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio tfr, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui all articolo 1, comma 1, del presente decreto, a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello tfr2 allegato al decreto ministeriale di cui al predetto articolo 1, comma 765, per un importo corrispondente alla quota di tfr maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell effettivo versamento, ai sensi dell articolo 2120 del codice civile, con applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31 dicembre dell anno precedente, del tasso d incremento del tfr applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


ItaliaOggi pubblica il testo del decreto interministeriale che regolamenta il fondo pensione residuale Inps, previsto dalla Finanziaria 2007 (art. 1, comma 765, legge 296/2006)


CAPO I

Espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del tfr maturando


Articolo 1

Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del tfr maturando

1. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto (tfr) maturando ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito: ´Decreto ), ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni dell articolo 2120 del codice civile, ferma restando l applicazione dell articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo tfr1 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.

2. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 1, si determinano i seguenti effetti:

a) in caso di esplicito conferimento del tfr ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro provvede al versamento del tfr a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007, nel rispetto delle disposizioni di cui all articolo 23 del decreto; in tal caso, l importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d incremento del tfr applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007;

b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine del 30 giugno 2007, il datore di lavoro provvede al versamento del tfr maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto;

c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il tfr di cui all articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento del contributo al Fondo istituito dall articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto di cui all articolo 1, comma 757, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 hanno già effettuato la scelta di aderire ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il tfr, sono esclusi dalla compilazione del modulo allegato al presente decreto.

4. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a precedenti rapporti di lavoro, manifestano, entro sei mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto, ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni di cui all articolo 2120 del codice civile, fermo restando l applicazione dell articolo 1, comma 756, della legge finanziaria 2007. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo tfr2 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la manifestazione di volontà dal lavoratore, al quale rilascia copia controfirmata per ricevuta.

5. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 4, si determinano i seguenti effetti:

a) in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore, provvede al versamento del tfr a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi dell anno 2007 resta inteso che il versamento non potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso l importo del tfr è rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a);

b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine di sei mesi dall assunzione, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento del tfr alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto;

c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il tfr di cui all articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento al Fondo istituito dall articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 757, della medesima legge n. 296 del 2006.

6 Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del presente decreto avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il tfr ad una forma pensionistica complementare, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo tfr1 o tfr2 allegato al presente decreto entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione.


Capo II

Forma pensionistica complementare presso l Istituto nazionale della previdenza sociale


Articolo 2

Denominazione

1. La forma di previdenza complementare a contribuzione definita costituita presso l Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ai sensi dell articolo 9, comma 1, del decreto, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di ´Fondo complementare Inps , di seguito definito ´Fondinps .

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, Fondinps è disciplinato dalle norme del decreto.


Articolo 3

Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Le risorse di Fondinps costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio dell Inps.

2. Il patrimonio di Fondinps è destinato all erogazione delle prestazioni agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.

3. Sul patrimonio di Fondinps non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell Inps o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi.

4. L Inps si dota di strumenti e procedure atte a garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile di Fondinps rispetto al complesso delle attività svolte dallo stesso Istituto.


Articolo 4

Comitato amministratore

1. Fondinps è amministrato dal Comitato amministratore previsto dall articolo 9, comma 2, del decreto.

2. Il suddetto Comitato è composto da 9 componenti, nominati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, d intesa con il ministro dell economia e delle finanze, con rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con il decreto di cui all articolo 4, comma 3, del decreto.

3. I componenti del Comitato restano in carica per quattro anni e non possono essere nominati per più di due volte, anche non consecutive. I compensi dei componenti del Comitato sono stabiliti con il decreto di nomina e possono essere determinati in misura che varia in funzione dell entità del patrimonio di Fondinps.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, è nominato il responsabile della forma pensionistica complementare Fondinps, il quale deve essere in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti per i responsabili delle forme pensionistiche complementari dal decreto di cui all articolo 4 comma 3, del decreto.

5. Alle riunioni del Comitato amministratore di Fondinps assiste il direttore generale dell Inps o un suo rappresentante all uopo delegato.

6. Nei confronti dei componenti del Comitato amministratore e del Responsabile di Fondinps si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395 e 2396 del codice civile.


Articolo 5

Servizi amministrativo-contabili

1. Fermo restando quanto stabilito dall articolo 6, comma 3, del decreto, al fine di garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile, è stipulata apposita convenzione tra l Inps e Fondinps per la gestione dei servizi amministrativi e contabili di Fondinps e per le modalità di raccolta dei contributi e di erogazione delle prestazioni.


Articolo 6

Destinatari e contribuzione

1. Per i lavoratori di cui all articolo 1, l adesione a Fondinps è consentita in forma individuale, secondo le modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto di cui all articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3, del decreto.

2. L aderente può decidere di destinare a Fondinps una quota di contribuzione a proprio carico nella misura e secondo le modalità determinate dal regolamento di Fondinps.

3. L aderente ha la facoltà di sospendere e di riattivare successivamente, secondo le modalità determinate dal regolamento di Fondinps, la contribuzione volontaria, fermo restando l obbligo, per i soggetti di cui all art. 8, comma 7 lettera b), n. 3, del decreto, del versamento del tfr maturando.


Articolo 7

Scelte di investimento

1. Il tfr conferito tacitamente è destinato, al momento dell adesione, al comparto avente le caratteristiche di cui all articolo 8, comma 9, del decreto.

2. Fondinps può articolarsi in più comparti la cui politica di investimento è deliberata dal Comitato di cui all articolo 4 del presente decreto.

3. L aderente può successivamente decidere di variare il comparto di destinazione, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto.


Articolo 8

Portabilità

1. Nel rispetto dell articolo 9, comma 3, del decreto, la posizione individuale costituita presso Fondinps può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall adesione.


Articolo 9

Regolamento

1. Le modalità di funzionamento di Fondinps sono disciplinate da un apposito regolamento, emanato sulla base degli schemi deliberati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ed approvato dalla stessa Commissione ai sensi del decreto. Successivamente alla approvazione del regolamento, la Covip provvederà ad iscrivere Fondinps nell albo delle forme pensionistiche complementari vigilate dalla stessa Covip.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 
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