Il personale delle Regioni e Autonomie Locali appartenente all area di vigilanza, ex 6^ qualifica funzionale, assunto ai sensi della legge sull’occupazione giovanile n. 285 del 1º giugno 1977, è escluso dalla partecipazione a selezioni interne verso l’area D, posizione economica D1.
Questa la decisione del TAR della Campania, Napoli, nella sentenza del 25 gennaio 2007, n. 802.
Il Collegio giunge alla conclusione di cui sopra dalla lettura testuale dell’art. all’art. 29, comma 6, del CCNL Regioni-Enti Locali, che consente il passaggio alla categoria D, “sulla base di selezioni mediante la sola valutazioni di titoli culturali, professionali e di servizio, esclusivamente personale già collocato nella ex sesta qualifica funzionale, a seguito di procedure concorsuali, su posti, istituiti, successivamente al D.P.R. n. 268 del 1987 che prevedono formalmente l esercizio delle predette funzioni, non in applicazione dell art. 21, comma 6, D.P.R. n. 268 del 1987 stesso, i cui titolari sono esclusi dall applicazione delle disposizioni del presente articolo”.
Ne discerne che coloro che sono stati assunti a diverso titolo, comunque in mancanza di concorso pubblico, tra cui i beneficiari della legge sull’occupazione giovanile n. 285 del 1º giugno 1977, risultano esclusi dalla possibilità di partecipare a selezioni interne per le progressioni verso l’area D.
Al riguardo, il TAR adito richiama il costante l’orientamento giurisprudenziale Cfr. TAR Campania Sez. V 11 settembre 2000 n. 3383 e 17 dicembre 2001 n. 470; Cons. Stato VI Sez., 2 marzo 1999 n. 238 e 4 luglio 1988 n. 893), secondo il quale, “il giudizio di idoneità all immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi della L. 1 giugno 1977 n. 285 non costituisce una vera e propria procedura concorsuale, intesa come procedimento amministrativo minutamente e vincolativamente disciplinato dalla legge e volto a garantire la scelta degli elementi migliori, in quanto comporta necessariamente una selezione che non è dato rinvenire nella detta procedura idoneativa”
Gesuele Bellini
n. 802/07 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
QUINTA
Composto dai Signori:
Antonio Onorato Presidente
Andrea Pannone Consigliere
Paolo Carpentieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2902/2001 di R.G. proposto da Allegro Tommaso, Ausa Francesco, Ferrara Salvatore, Scognamiglio Ciro, Bifulco Augusto, Cascone Claudio, Cozzolino Ciro, Sannino Salvatore, Dorio Raffaele, Impagliazzo Michele, Impagliazzo Leonardo, Formisano Carmine, Iacomino Agostino, Plebe Luigi, Di Bartolomeo Nicola, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Ferdinando Scotto e Carlo Russo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli alla Via F. Caracciolo n. 15;
c o n t r o
Comune di Ercolano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Soria, Andrea Scognamiglio e Giuseppe Coppola ed elettivamente domiciliato presso
nonché nei confronti di
Ruggiero Alfonso, rappresentato e difeso dall’avv. Niger Sannino, ed elettivamente domiciliato presso
e con l’intervento ad opponendum di
Cobianchi Palmiro, Cilvani Ferdinando, Montanari Francesco, Cozzolino Antonio, Marra Angelo, Rapicano Salvatore, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Niger Sannino, ed elettivamente domiciliati presso
nonché nei confronti
di soggetti ai quali il ricorso a seguito di ordinanza collegiale il ricorso è stato notificato per pubblici proclami, tra i quali si sono costituiti in giudizio i sigg.ri Cobianchi Palmiro, Cilvani Ferdinando, Montanari Francesco, Cozzolino Antonio, Marra Angelo e Rapicano Salvatore, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Niger Sannino, ed elettivamente domiciliati presso
per l’annullamento
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano e di Ruggiero Alfonso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di Cobianchi Palmiro, Cilvani Ferdinando, Montanari Francesco, Cozzolino Antonio, Marra Angelo, Rapicano Salvatore;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di alcuni dei soggetti ai quali il ricorso è stato notificato a seguito di ordinanza collegiale,
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti ed i documenti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007 il presidente e uditi, altresì, per le parti gli avvocati presenti, come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con il ricorso in esame, notificato il 5 marzo 2001 e depositato il successivo 15 marzo, Allegro Tommaso, Ausa Francesco, Ferrara Salvatore, Scognamiglio Ciro, Bifulco Augusto, Cascone Claudio, Cozzolino Ciro, Sannino Salvatore, Dorio Raffaele, Impagliazzo Michele, Impagliazzo Leonardo, Formisano Carmine, Iacomino Agostino, Plebe Luigi e Di Bartolomeo Nicola - tutti Vigili Urbani del Comune di Ercolano, già inquadrati nella ex VI q.f., e poi collocati, con decorrenza 1.4.2000 in categoria C - posizione economica C2- hanno impugnato, unitamente agli atti in epigrafe indicati, il bando di concorso (adottato con determinazione dirigenziale n. 2202 del 28.12.2000) con cui il Comune di Ercolano ha indetto una <selezione per valutazione dei titoli professionali, culturali e di servizio, interamente riservata al personale dipendente in possesso dei requisiti previsti dall’art. 29, comma 1, lett. c) del C.C.N.L. del 14.9.2000 per la copertura di n. 8 posti di “Specialista di Vigilanza della Polizia Municipale e Locale, ex 7^ q.f., categoria D, pozione D1, area di Vigilanza>.
Il gravame è affidato ad un’unica, articolata censura, rubricata <violazione dell’art. 29, comma 1, lett. c) C.C.N.L. Comparto Regioni - Autonomie Locali (dell’1.4.1999); violazione dei principi vigenti in materia di inquadramento dei pubblici dipendenti; erroneità dei presupposti; sviamento, eccesso di potere” con la quale i ricorrenti deducono che non vi erano i presupposti per indire la procedura riservata di cui all’art. 29, comma 1, lett. c), del C.C.N.L. in quanto gli otto Vigili Urbani beneficiari di essa non erano addetti all’esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore ed erano stati collocati nella ex VI^ q.f. quali istruttori dell’area di vigilanza non in forza di procedura concorsuale, ma a seguito di esame di idoneità ex L.R. n. 75/1980 che non rivestirebbe natura propriamente concorsuale.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Ercolano e Ruggiero Alfonso, beneficiario della contestata procedura selettiva riservata, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito ed opponendosi in rito e nel merito all’accoglimento del gravame.
Hanno, altresì, spiegato intervento ad opponendum, altri 6 degli 8 beneficiari della contestata procedura selettiva riservata, e cioè Cobianchi Palmiro, Cilvani Ferdinando, Montanari Francesco, Cozzolino Antonio, Marra Angelo, Rapicano Salvatore.
In ottemperanza all’ordinanza collegiale 9 giugno 2006 n. 416 le parti ricorrenti hanno provveduto ad integrare il contraddittorio.
Si sono, quindi, costituiti in giudizio i sigg.ri Cobianchi Palmiro, Cilvani Ferdinando, Montanari Francesco, Cozzolino Antonio, Marra Angelo e Rapicano Salvatore.
Alla pubblica udienza del 5 gennaio 2007 la causa è stata discussa ed assunta in decisione.
DIRITTO
1-Come esposto in narrativa, con il gravame in trattazione, gli odierni ricorrenti hanno impugnato, unitamente agli atti presupposti in epigrafe indicati, il bando di concorso (adottato con determinazione dirigenziale n. 2202 del 28.12.2000) con cui il Comune di Ercolano ha indetto una selezione riservata ad 8 Vigili Urbani asseritamente in possesso dei requisiti previsti dall’art. 29, comma 1, lett. c) del CCLN del 14.9.2000 per la copertura di n. 8 posti di “Specialista di Vigilanza della Polizia Municipale e Locale, ex 7^ q.f., categoria D, pozione D1, area di Vigilanza”.
I ricorrenti deducono che non sussistono i presupposti previsti dal contratto collettivo per farsi luogo alla predetta selezione riservata e che, quindi, tutti i posti di categoria D, pozione D1, area di Vigilanza”, vacanti e disponibili, devono essere assegnati mediante un ordinario procedimento di progressione verticale al quale siano ammessi tutti i dipendenti inquadrati nella categoria C, fra i quali figurano anche gli stessi ricorrenti.
2-Deve essere innanzitutto esclusa la fondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione formulata, ma per la verità non successivamente coltivata, dalle parti resistenti.
Sulla base della ricostruzione dei principi generali di riferimento, va rilevato che l art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nel devolvere al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, stabilisce al quarto comma che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Dopo un iniziale diverso orientamento, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha ritenuto che detta norma, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore atteso che il termine assunzione deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l accesso nell area superiore di personale interno o esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica (Cass. Civ. - SS.UU. - 15 ottobre 2003 n. 15403).
Alla base di tale mutamento di indirizzo, la valorizzazione del principio secondo cui, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l accesso del personale dipendente ad un area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata, ma costituente in definitiva un pubblico concorso, al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni.
Ciò nella considerazione che una nutrita giurisprudenza costituzionale ha avvertito che le progressioni dei lavoratori verso fasce funzionali superiori, in un sistema come quello oggi in vigore, devono essere esse stesse attuate mediante un selettivo accertamento delle attitudini e, quindi, coerentemente con la prospettiva imposta dall art. 97 Cost., per mezzo di pubblico concorso, il che, almeno in via generale, esclude la legittimità di selezioni riservate esclusivamente al personale già dipendente ed impone l apertura all esterno, per quote significative dei posti disponibili, solo così potendosi assicurare compiutamente la finalità di assegnare ad un determinato posto la persona che presenti il possesso di migliore idoneità.
Con ordinanza n. 3948 del 26 febbraio 2004, le cui conclusioni sono state costantemente recepite dalla giurisprudenza successiva, sia civile sia amministrativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato in materia il seguente quadro complessivo:
a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni;
b) identica giurisdizione del giudice amministrativo su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa è vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni, secondo il criterio di riparto originario);
c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un area ad un altra, spettando, poi, al giudice di merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l apertura all esterno;
d) residuale giurisdizionale del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell ambito della medesima area.
In sostanza, considerato che mediante gli accordi collettivi stipulati nel comparto del pubblico impiego è stato previsto un sistema di inquadramento del personale articolato per aree o fasce, all interno delle quali sono contemplati diversi profili professionali, si deve ritenere che le procedure che consentono il passaggio da un area inferiore a quella superiore integrino veri e propri concorsi, tali essendo anche le procedure che vengono denominate selettive, qualunque sia l oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere e detto indirizzo giurisprudenziale risulta in linea con i principi enunciati, dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, dalla Corte costituzionale, che ha precisato come il passaggio ad una fascia funzionale superiore costituisce un accesso ad un nuovo posto di lavoro e che la selezione deve rimanere soggetta alla regola del pubblico concorso, con la conseguenza che deve riconoscersi la giurisdizione amministrativa anche quando si tratti di concorsi per soli interni, sempre che comportino il passaggio da un area o da una fascia funzionale inferiore ad altra superiore, dovendosi, di contro, ravvisare la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell ambito della medesima area (Cass. Civ. - SS.UU. - 26 novembre 2004 n. 22278).
Il Collegio non ha ragioni per discostarsi da tale autorevole insegnamento e, pertanto, deve riconoscere che la controversia in esame, avendo ad oggetto il passaggio da una categoria a quella superiore di personale interno, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
3-Altrettanto infondata risulta l’eccesione di irricevibilità in quanto il ricorso è stato notificato il 5 marzo 2001 e, pertanto, nel pieno rispetto del termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del periodo di pubblicazione della deliberazione 29 dicembre 2000 n. 1558 di approvazione del bando di concorso.
4-Pure infondata è l’ulteriore eccezione con la quale è posto in dubbio l’interesse a ricorrere dei ricorrenti.
E’ infatti evidente che dall’annullamento dell’impugnata procedura selettiva e dall’accertamento che gli otto dipendenti ammessi alla stessa non hanno invece i requisiti per parteciparvi, conseguirebbe la necessità di dare applicazione all’ordinario metodo di progressione verticale di cui all’art. 4 del medesimo contratto nazionale di lavoro con coinvolgimento anche degli attuali ricorrenti.
4-Non merita miglior sorte, infine, il rilevo di parte resistente secondo la quale il ricorso risulterebbe inammissibile a causa della mancata tempestiva impugnazione dell’atto finale del procedimento rappresentato dalla determina dirigenziale contenente l’individuazione dei beneficiari del miglior inquadramento.
A tal proposito, è sufficiente ricordare che l annullamento dell atto generale a natura inscindibile comporta la caducazione degli effetti ulteriori estesa nei confronti di tutti i soggetti interessati alla procedura: pertanto, l annullamento in sede giurisdizionale del bando di concorso comporta anche la caducazione della graduatoria ancorché non formalmente impugnata (Cfr. Cons. giust. Sic. 25 settembre 2001 n. 463,Cons. Stato V Sez. 20 giugno 1987 n. 399).
Tanto perché la pronuncia giurisdizionale di annullamento di un atto amministrativo, creando l obbligo della Pubblica amministrazione di ripristinare la situazione esistente prima dell emanazione dell atto annullato, ha effetto caducante per tutti gli atti che nel provvedimento annullato trovano il loro antecedente necessario; pertanto, il soggetto che ha impugnato l atto, non è tenuto a seguire gli sviluppi del procedimento amministrativo e ad impugnare gli atti conseguenti.
ricercando, per così dire, i « controinteressati successivi », vale a dire tutti coloro che, per effetto di atti conseguenti a quello impugnato, venissero a trovarsi in una situazione giuridica di vantaggio.
L onere di proporre successive impugnazioni, pena l improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, dell impugnazione proposta contro un primo provvedimento, sussite soltanto quando intervenga un diverso provvedimento, il quale, come suo proprio effetto e indipendentemente dal provvedimento impugnato nel procedimento considerato, muti le situazioni giuridiche in modo tale da rendere inutile la pronuncia di annullamento chiesta al giudice amministrativo.
5-Nel merito il ricorso risulta fondato.
L’art. 29 comma 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali consente il passaggio alla categoria D sulla base di selezioni mediante la sola valutazioni di titoli culturali, professionali e di servizio esclusivamente personale individuato ai sensi del precedente comma 1, lett. c), vale a dire, < all esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale, a seguito di procedure concorsuali, su posti, istituiti, successivamente al D.P.R. n. 268 del 1987 che prevedessero formalmente l esercizio delle predette funzioni, non in applicazione dell art. 21, comma 6, D.P.R. n. 268 del 1987 stesso, i cui titolari sono esclusi dall applicazione delle disposizioni del presente articolo>.
La disposizione risulta sufficientemente chiara: all’eccezionale e particolarmente favorevole procedimento possono partecipare solo coloro che, tra l’altro, hanno ottenuto l’inquadramento a seguito di procedura concorsuale.
Tale non è certo la situazione dei soggetti che invece il bando di selezione impugnato ha, invece, ammesso al procedimento: gli stessi, come è incontroverso tra le parti, sono stati tutti assunti in ruolo dall’Amministrazione a seguito della pubblicazione della graduatoria unica regionale formulata in applicazione della L. reg. Campania 3 dicembre 1980 n. 75,avente ad oggetto la << sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge sull’occupazione giovanile n. 285 del 1º giugno 1977>.
E, infatti, ormai costante l’orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, secondo il quale, < il giudizio di idoneità all immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi della L. 1 giugno 1977 n. 285 non costituisce una vera e propria procedura concorsuale, intesa come procedimento amministrativo minutamente e vincolativamente disciplinato dalla legge e volto a garantire la scelta degli elementi migliori, in quanto comporta necessariamente una selezione che non è dato rinvenire nella detta procedura idoneativa (Cfr. TAR Campania Sez. V 11 settembre 2000 n. 3383 e 17 dicembre 2001 n. 470; Cons. Stato VI Sez., 2 marzo 1999 n. 238 e 4 luglio 1988 n. 893).
Da ciò consegue che <l inquadramento nella categoria "D" (specialisti di vigilanza - posizione economica 1), in applicazione dell art. 29 comma 1 lett. c) del contratto collettivo nazionale del personale degli enti locali del 14 settembre 2000, presuppone che il precedente inquadramento del personale interessato nell ex VI qualifica funzionale, sia avvenuto a seguito di procedura concorsuale> (Cfr. C.Conti reg. Campania, sez. giurisd., 28 marzo 2003 , n. 56, la quale ha ritenuto <non ritenuti esenti da responsabilità gli amministratori comunali che abbiano concesso il riconoscimento "de quo", ritenendo a tal fine sufficiente il solo ulteriore requisito dell avvenuto espletamento di compiti di coordinamento e controllo di operatori di qualifica pari o inferiore>.).
6-Tanto basta per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento degli atti impugnati, con la conseguente assorbimento di ogni altra censura.
Le spese di giudizio possono essere compensate esclusivamente per quanto concerne i controinteressati costituiti e gli interventori, mentre per quanto concerne il Comune seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per
Condanna il Comune di Ercolano al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi € 1.600 (milleseicento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25 gennaio 2007.
Il PRESIDENTE est.
(dott.Antonio Onorato)