PER SAPERNE DI PIU SCRIVI ALL
AVV.PROF.SSA ROCCHINA STAIANO - VICE-DIRETTORE DI LAVOROPREVIDENZA
CIRCOLARE N. 1 DEL 26 GENNAIO 2007
Di Avv. Attilio Cupo.
Circolare 26 gennaio 2007, n. 1
Assessorati Reg.li al Lavoro e
alla Formazione Professionale
LORO SEDI
Assessorati Prov.li al Lavoro e
alla Formazione Professionale
LORO SEDI
ANCI
Via dei Prefetti, 41
00100 Roma
FAX 06/6873547
CGIL
Corso d’Italia, 25
00198 ROMA
Fax 06/8845683
CISL
Via Po, 21
00198 ROMA
Fax 06/85352519
UIL
Via Lucullo, 6
00187 ROMA
Fax 06/4753234
Confindustria
Viale dell’Astronomia, 30
00144 ROMA
Fax 06/5903684
Confagricoltura
C.so Vittorio Emanuele II, 101
00186 ROMA
Fax 06/68308578
Confapi
Via Colonna Antonina, 52
00186 ROMA
Fax 06/6791488
Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
Fax 06/4682411
Confartigianato
Via S.Giovanni in Laterano,152
00184 ROMA
Fax 06/70454110
Confcommercio
Piazza G. Belli, 2
00153 ROMA
Fax 06/5809425
Confcooperative
Borgo S. Spirito, 78
00193 ROMA
Fax 06/68134236
CONFESERCENTI
Via Nazionale, 60
00184 ROMA
Fax 06/4746886
CISAL
V.le G.Cesare, 21
00192 ROMA
FAX 06/3212521
U.G.L.
Via Margutta,19
00187 ROMA
Fax 06/3201944
CONFIMPRESE
Piazza Sant’Ambrogio, 16
20123 MILANO
FAX 02/874475
LEGA NAZIONALE
COOPERATIVA E MUTUE
Via Guattani, 9
00161 ROMA
Fax 06/84439402
A.G.C.I
Via Angelo Bargoni, 78
00153 ROMA
Fax 06/58327210
U.N.C.I.
Via S.Sotero,32
00165 Roma
Fax 06/39375080
A.B.I.
P.zza del Gesù,49
00186 ROMA
Fax 06/6767457
CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI
Via M.Fortuny, 20
00196 ROMA
Fax 06/32687308
CONFEDERAZIONE
NAZIONALE ARTIGIANATO
Via Guattani, 13
00161 ROMA
Fax 06/44249518
CONFEDERAZIONI LIBERE
ASSOCIAZIONI ARTIGIANE
ITALIANE
C.so Vittorio Emanuele, 154
00186 ROMA
Fax 06/6877580
CONFEDERAZIONE
AUTONOMA SINDACATI
ARTIGIANI
Via Flaminio Ponzo, 2
00153 ROMA
Fax 5755036
CONFEDERAZIONE ITALIANA
DIRIGENTI DI AZIENDA
Via Nazionale, 75
00184 ROMA
Fax 06/48882452
OGGETTO: chiarimenti sull’applicazione dell’art. 9 legge n. 53/2000 così come modificato dall’articolo 1, comma 1254, Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – presentazione progetti entro il 12 febbraio 2007.
La presente circolare contiene alcune specifiche in merito ai progetti finanziabili ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 53/2000, così come modificato dall’articolo 1, comma 1254, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), con particolare riferimento ai soggetti che possono presentare richiesta di finanziamento, alla durata delle azioni e ai termini di presentazione dei progetti. Essa modifica ed integra, per la prossima scadenza del 12 febbraio 2007 (il termine del 10 febbraio è stato prorogato in quanto giorno non lavorativo) la precedente circolare n. 16 del 18 maggio 2006 e i relativi allegati, alla luce del decreto interministeriale in corso di registrazione, emanato ai sensi dell’articolo 1 comma 1256 della legge n. 296/2006, con il quale si dispone la destinazione della somma di € 5.300.000,00 per l’erogazione dei contributi di cui al succitato articolo 9.
I documenti cui è necessario attenersi per la presentazione delle richieste di finanziamento sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale all’indirizzo internet nonché sul sito del Ministero della Famiglia http://www.governo.it/Presidenza/politiche_famiglia/index.html .
1. Soggetti finanziabili e azioni previste
Le principali novità introdotte dalla nuova formulazione dell’art. 9 riguardano:
a) i soggetti finanziabili, tra i quali vengono incluse le Aziende Sanitarie locali e le Aziende ospedaliere; in ogni caso le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volte esaurite le richieste di contributi delle imprese private;
b) la nuova formulazione della lettera a) dell’articolo 9, nell’ambito dei progetti presentati, stabilisce una priorità per i genitori che abbiano bambini fino a 12 anni di età e fino a 15 anni, in caso di affidamento, adozione e disabilità del minore;
c) la tipologia degli interventi, con l’introduzione di una nuova lettera d) che aggiunge alle misure già previste la possibilità di finanziare “interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori e disabili a carico, ovvero, con anziani non autosufficienti a carico”; ne consegue che le tipologie di intervento sono estese anche, ad esempio, alla realizzazione di azioni sperimentali anche volte a favorire l’accesso ad asili nido aziendali e a quelle misure dirette a qualificare l’azienda in funzione di un miglioramento delle azioni positive per la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia.
Con specifico riferimento alle tipologie di azione previste dalle lettere a), b) e d) possono essere ammesse a finanziamento le imprese di diritto privato, individuali o collettive, a partecipazione pubblica, totale o parziale, poiché detta partecipazione non intacca il regime di tipo privatistico nel quale esse operano ed agiscono. Si sottolinea inoltre che destinatari dell’azione sono i lavoratori dipendenti, mentre con riferimento alla lettera c), si ribadisce che i soggetti destinatari sono imprenditori o lavoratori autonomi.
Si precisa che rientrano tra i soggetti non ammissibili anche gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 ad esclusione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere così come sopra specificato.
Per quanto concerne l’azione di sostituzione prevista dalla lettera c), possono essere ammessi al finanziamento i seguenti soggetti:
- titolare di impresa, inteso come colui che esercita individualmente l’attività d’impresa (con o senza dipendenti/collaboratori);
- lavoratore/trice autonomo/a, inclusi i/le liberi/e professionisti/e ;
- lavoratori/trici a progetto (a condizione che vi sia l’assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto).
Per tutte le tipologie di progetto, la dimostrazione di essere un soggetto in condizione di ammissibilità, tramite opportuna documentazione, è una responsabilità a carico del soggetto richiedente il finanziamento.
Si precisa, inoltre, che le aziende che hanno già usufruito di finanziamenti ai sensi dell’articolo 9 possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:
- che il precedente progetto sia concluso in ogni sua parte, incluse la visita ispettiva e l’autorizzazione al pagamento del saldo;
- che il nuovo intervento contenga e indichi chiaramente elementi di novità sostanziale rispetto al precedente (ad esempio, sviluppando un’azione riferita ad una diversa tipologia progettuale ovvero per una differente azione positiva di flessibilità).
Si ricorda infine che
2. Durata delle azioni
La durata massima delle azioni è di 24 mesi. Per i progetti riferiti alle tipologie b) e c), in considerazione della natura delle azioni cui sono riferite, sono necessarie alcune precisazioni aggiuntive, che comportano una ulteriore delimitazione dei termini temporali cui riferire la durata dell’azione. La durata dei programmi di formazione al rientro - lettera b) - deve essere proporzionata alle effettive esigenze, in relazione alle mansioni svolte e alla posizione ricoperta in azienda, del lavoratore/trice in rientro da un congedo parentale, e quindi alla durata dello stesso. Si ricorda, inoltre, che la necessità di attuare un programma di formazione al rientro si configura a partire da un periodo di congedo di almeno 60 giorni.
L’estensione del congedo parentale cui riferire la sostituzione prevista dalla lettera c) non può eccedere i 12 mesi. La durata massima dell’azione di 24 mesi è dunque da intendersi esclusivamente riferita ai soli casi in cui vi sia la necessità di coprire un congedo parentale frazionato, sempre nel limite dei 12 mesi complessivi sopra indicato.
3. Documenti per la presentazione della richiesta di finanziamento
Per la richiesta di finanziamento è necessario:
Si precisa che le richieste di finanziamento non conformi al contenuto della presente circolare e non corredate della documentazione indicata nei punti da
I documenti elencati ai punti successivi, se non trasmessi contestualmente alla domanda di finanziamento, dovranno pervenire entro quindici giorni dalla scadenza di presentazione, ad eccezione della documentazione già in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero detenuta istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni, per la quale si applica il comma 1 dell’art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000 e il comma 2 dell’art. 18 della Legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Al riguardo si precisa che l’interessato dovrà comunicare all’Amministrazione gli elementi necessari per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
4. Termini di presentazione dei progetti.
La scadenza per la presentazione dei progetti è il 12 febbraio 2007 alle ore 17.00.
I progetti dovranno essere inviati in originale, corredati di due copie e indirizzati al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale del Mercato del Lavoro – Divisione IV, Via Fornovo 8, 00192 Roma, il quale provvederà a trasmetterli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, per la valutazione ed il finanziamento dei progetti medesimi.
I progetti dovranno pervenire entro il termine indicato tramite spedizione postale con ricevuta di ritorno, ovvero consegna a mano allo stesso ufficio all’indirizzo sopra riportato, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta di arrivo.
Si evidenzia dunque che il termine per la presentazione è rappresentato dalla data di arrivo del progetto all’Amministrazione e non da quella del timbro postale di partenza del plico.
I progetti pervenuti fuori termine saranno restituiti all’azienda proponente.
Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Dipartimento per le Politiche della Famiglia Direzione Generale del Mercato del Lavoro
Il Capo di Gabinetto Il Direttore Generale
Cons. Daniele Cabras Dott.ssa Lea Battistoni
(firmato Daniele Cabras) (firmato Lea Battistoni)