lavoroprevidenza

martedì 27 febbraio 2007

IMPORTANTI INDICAZIONI IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI AZIONI POSITIVE DI FLESSIBILITÀ PER LA CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA AI SENSI DELL ART. 9 DELLA LEGGE N. 53/2000

Incentivi alle grandi imprese. PER SAPERNE DI PIU SCRIVI ALL AVV.PROF.SSA ROCCHINA STAIANO - VICE-DIRETTORE DI LAVOROPREVIDENZA

PER SAPERNE DI PIU SCRIVI ALL


AVV.PROF.SSA ROCCHINA STAIANO - VICE-DIRETTORE DI LAVOROPREVIDENZA


CIRCOLARE N. 1 DEL 26 GENNAIO 2007


Di Avv. Attilio Cupo.



La Circolare 26 gennaio 2007, n. 1 è stata redatta con il Dipartimento delle politiche per la famiglia, e contiene importanti indicazioni in merito alla presentazione dei progetti di azioni positive di flessibilità per la conciliazione lavoro-famiglia ai sensi dell art. 9 della legge n. 53/2000, così come modificato dall art. 1, comma 1254, Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) per la scadenza di Febbraio 2007.



Circolare 26 gennaio 2007, n. 1



Assessorati Reg.li al Lavoro e


alla Formazione Professionale


LORO SEDI


Assessorati Prov.li al Lavoro e


alla Formazione Professionale


LORO SEDI


ANCI


Via dei Prefetti, 41


00100 Roma


FAX 06/6873547


CGIL


Corso d’Italia, 25


00198 ROMA


Fax 06/8845683


CISL


Via Po, 21


00198 ROMA


Fax 06/85352519


UIL


Via Lucullo, 6


00187 ROMA


Fax 06/4753234


Confindustria


Viale dell’Astronomia, 30


00144 ROMA


Fax 06/5903684


Confagricoltura


C.so Vittorio Emanuele II, 101


00186 ROMA


Fax 06/68308578


Confapi


Via Colonna Antonina, 52


00186 ROMA


Fax 06/6791488


Coldiretti


Via XXIV Maggio, 43


00187 ROMA


Fax 06/4682411


Confartigianato


Via S.Giovanni in Laterano,152


00184 ROMA


Fax 06/70454110


Confcommercio


Piazza G. Belli, 2


00153 ROMA


Fax 06/5809425


Confcooperative


Borgo S. Spirito, 78


00193 ROMA


Fax 06/68134236


CONFESERCENTI


Via Nazionale, 60


00184 ROMA


Fax 06/4746886


CISAL


V.le G.Cesare, 21


00192 ROMA


FAX 06/3212521


U.G.L.


Via Margutta,19


00187 ROMA


Fax 06/3201944


CONFIMPRESE


Piazza Sant’Ambrogio, 16


20123 MILANO


FAX 02/874475


LEGA NAZIONALE


COOPERATIVA E MUTUE


Via Guattani, 9


00161 ROMA


Fax 06/84439402


A.G.C.I


Via Angelo Bargoni, 78


00153 ROMA


Fax 06/58327210


U.N.C.I.


Via S.Sotero,32


00165 Roma


Fax 06/39375080


A.B.I.


P.zza del Gesù,49


00186 ROMA


Fax 06/6767457


CONFEDERAZIONE ITALIANA


AGRICOLTORI


Via M.Fortuny, 20


00196 ROMA


Fax 06/32687308


CONFEDERAZIONE


NAZIONALE ARTIGIANATO


Via Guattani, 13


00161 ROMA


Fax 06/44249518


CONFEDERAZIONI LIBERE


ASSOCIAZIONI ARTIGIANE


ITALIANE


C.so Vittorio Emanuele, 154


00186 ROMA


Fax 06/6877580


CONFEDERAZIONE


AUTONOMA SINDACATI


ARTIGIANI


Via Flaminio Ponzo, 2


00153 ROMA


Fax 5755036


CONFEDERAZIONE ITALIANA


DIRIGENTI DI AZIENDA


Via Nazionale, 75


00184 ROMA


Fax 06/48882452




OGGETTO: chiarimenti sull’applicazione dell’art. 9 legge n. 53/2000 così come modificato dall’articolo 1, comma 1254, Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – presentazione progetti entro il 12 febbraio 2007.




La presente circolare contiene alcune specifiche in merito ai progetti finanziabili ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 53/2000, così come modificato dall’articolo 1, comma 1254, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), con particolare riferimento ai soggetti che possono presentare richiesta di finanziamento, alla durata delle azioni e ai termini di presentazione dei progetti. Essa modifica ed integra, per la prossima scadenza del 12 febbraio 2007 (il termine del 10 febbraio è stato prorogato in quanto giorno non lavorativo) la precedente circolare n. 16 del 18 maggio 2006 e i relativi allegati, alla luce del decreto interministeriale in corso di registrazione, emanato ai sensi dell’articolo 1 comma 1256 della legge n. 296/2006, con il quale si dispone la destinazione della somma di € 5.300.000,00 per l’erogazione dei contributi di cui al succitato articolo 9.


I documenti cui è necessario attenersi per la presentazione delle richieste di finanziamento sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale all’indirizzo internet nonché sul sito del Ministero della Famiglia http://www.governo.it/Presidenza/politiche_famiglia/index.html .




1. Soggetti finanziabili e azioni previste



Le principali novità introdotte dalla nuova formulazione dell’art. 9 riguardano:



a) i soggetti finanziabili, tra i quali vengono incluse le Aziende Sanitarie locali e le Aziende ospedaliere; in ogni caso le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volte esaurite le richieste di contributi delle imprese private;


b) la nuova formulazione della lettera a) dell’articolo 9, nell’ambito dei progetti presentati, stabilisce una priorità per i genitori che abbiano bambini fino a 12 anni di età e fino a 15 anni, in caso di affidamento, adozione e disabilità del minore;


c) la tipologia degli interventi, con l’introduzione di una nuova lettera d) che aggiunge alle misure già previste la possibilità di finanziare “interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori e disabili a carico, ovvero, con anziani non autosufficienti a carico”; ne consegue che le tipologie di intervento sono estese anche, ad esempio, alla realizzazione di azioni sperimentali anche volte a favorire l’accesso ad asili nido aziendali e a quelle misure dirette a qualificare l’azienda in funzione di un miglioramento delle azioni positive per la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia.



Con specifico riferimento alle tipologie di azione previste dalle lettere a), b) e d) possono essere ammesse a finanziamento le imprese di diritto privato, individuali o collettive, a partecipazione pubblica, totale o parziale, poiché detta partecipazione non intacca il regime di tipo privatistico nel quale esse operano ed agiscono. Si sottolinea inoltre che destinatari dell’azione sono i lavoratori dipendenti, mentre con riferimento alla lettera c), si ribadisce che i soggetti destinatari sono imprenditori o lavoratori autonomi.


Si precisa che rientrano tra i soggetti non ammissibili anche gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 ad esclusione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere così come sopra specificato.


Per quanto concerne l’azione di sostituzione prevista dalla lettera c), possono essere ammessi al finanziamento i seguenti soggetti:


- titolare di impresa, inteso come colui che esercita individualmente l’attività d’impresa (con o senza dipendenti/collaboratori);


- lavoratore/trice autonomo/a, inclusi i/le liberi/e professionisti/e ;


- lavoratori/trici a progetto (a condizione che vi sia l’assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto).


Per tutte le tipologie di progetto, la dimostrazione di essere un soggetto in condizione di ammissibilità, tramite opportuna documentazione, è una responsabilità a carico del soggetto richiedente il finanziamento.



Si precisa, inoltre, che le aziende che hanno già usufruito di finanziamenti ai sensi dell’articolo 9 possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:


- che il precedente progetto sia concluso in ogni sua parte, incluse la visita ispettiva e l’autorizzazione al pagamento del saldo;


- che il nuovo intervento contenga e indichi chiaramente elementi di novità sostanziale rispetto al precedente (ad esempio, sviluppando un’azione riferita ad una diversa tipologia progettuale ovvero per una differente azione positiva di flessibilità).



Si ricorda infine che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, si riserva di finanziare anche solo una quota parte del progetto presentato.




2. Durata delle azioni



La durata massima delle azioni è di 24 mesi. Per i progetti riferiti alle tipologie b) e c), in considerazione della natura delle azioni cui sono riferite, sono necessarie alcune precisazioni aggiuntive, che comportano una ulteriore delimitazione dei termini temporali cui riferire la durata dell’azione. La durata dei programmi di formazione al rientro - lettera b) - deve essere proporzionata alle effettive esigenze, in relazione alle mansioni svolte e alla posizione ricoperta in azienda, del lavoratore/trice in rientro da un congedo parentale, e quindi alla durata dello stesso. Si ricorda, inoltre, che la necessità di attuare un programma di formazione al rientro si configura a partire da un periodo di congedo di almeno 60 giorni.


L’estensione del congedo parentale cui riferire la sostituzione prevista dalla lettera c) non può eccedere i 12 mesi. La durata massima dell’azione di 24 mesi è dunque da intendersi esclusivamente riferita ai soli casi in cui vi sia la necessità di coprire un congedo parentale frazionato, sempre nel limite dei 12 mesi complessivi sopra indicato.



3. Documenti per la presentazione della richiesta di finanziamento



Per la richiesta di finanziamento è necessario:








Si precisa che le richieste di finanziamento non conformi al contenuto della presente circolare e non corredate della documentazione indicata nei punti da 1 a 4 non potranno essere ammesse a valutazione.


I documenti elencati ai punti successivi, se non trasmessi contestualmente alla domanda di finanziamento, dovranno pervenire entro quindici giorni dalla scadenza di presentazione, ad eccezione della documentazione già in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero detenuta istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni, per la quale si applica il comma 1 dell’art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000 e il comma 2 dell’art. 18 della Legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Al riguardo si precisa che l’interessato dovrà comunicare all’Amministrazione gli elementi necessari per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.




4. Termini di presentazione dei progetti.



La scadenza per la presentazione dei progetti è il 12 febbraio 2007 alle ore 17.00.


I progetti dovranno essere inviati in originale, corredati di due copie e indirizzati al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale del Mercato del Lavoro – Divisione IV, Via Fornovo 8, 00192 Roma, il quale provvederà a trasmetterli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, per la valutazione ed il finanziamento dei progetti medesimi.


I progetti dovranno pervenire entro il termine indicato tramite spedizione postale con ricevuta di ritorno, ovvero consegna a mano allo stesso ufficio all’indirizzo sopra riportato, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta di arrivo.


Si evidenzia dunque che il termine per la presentazione è rappresentato dalla data di arrivo del progetto all’Amministrazione e non da quella del timbro postale di partenza del plico.


I progetti pervenuti fuori termine saranno restituiti all’azienda proponente.





Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale


Dipartimento per le Politiche della Famiglia Direzione Generale del Mercato del Lavoro


Il Capo di Gabinetto Il Direttore Generale


Cons. Daniele Cabras Dott.ssa Lea Battistoni



(firmato Daniele Cabras) (firmato Lea Battistoni)




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