Misure a sostegno della flessibilita di orario
Art.9 Legge 53 dell’8 marzo 2000
1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell ambito del Fondo per l occupazione di cui all articolo 1, comma 7, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere dall anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilita , ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilita degli orari e dell organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilita sui turni, orario concentrato, con priorita per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di eta o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo. 2.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarieta sociale e per le pari opportunita , sono definiti i criteri e le modalita per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
PER SAPERNE DI PIU SCRIVI ALL AVV.PROF.SSA ROCCHINA STAIANO - VICE-DIRETTORE DI LAVOROPREVIDENZA