L’espressione “scuola secondaria superiore” non comprende ogni tipo di diploma ottenuto al termine degli studi effettuati da qualunque scuola dopo un corso di studi medi inferiori, ma solo il titolo rilasciato a compimento del positivo superamento di un corso di studi quinquennale che si conclude con un esame di maturità e che apre l accesso agli studi universitari o abilita all esercizio di una professione.
Questa è l’interpretazione del TAR Lombardia, prima sezione, nella sentenza n. 54 del 17.1.2007, nella vicenda che ha visto coinvolta una dipendente statale che aveva presentato domanda di partecipazione ad una procedura di selezione interna.
Nel bando si prescriveva per l’ammissione al concorso, in mancanza della specifica laurea, il possesso diploma di scuola secondaria superiore più la anzianità di servizio e, nella specie, l’interessata produceva il diploma di addetto alla contabilità di azienda rilasciato da un Istituto professionale.
Vistasi escludere con motivato provvedimento, dalla procedura concorsuale, in quanto non in possesso del richiesto diploma di scuola secondaria superiore, l’interessata propone ricorso al TAR.
Il Collegio, richiamando altra conforme giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 01 ottobre 1999, n. 1232; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 12 luglio 1993 , n. 509) ha affermato che “qualora una norma preveda, per l ammissione all impiego o per il passaggio ad una qualifica superiore che il candidato possegga, quale titolo di studio, il diploma d istruzione secondaria superiore, tale titolo non è quello rilasciato da qualunque scuola cui s acceda dopo un corso di studi medi inferiori , ma solo quello ottenibile in esito al corso di studi che si conclude con un esame di maturità e che apre l accesso agli studi universitari o abilita all esercizio di una professione” e pertanto, nella fattispecie in esame, non ha ritenuto da annoverare tra i diplomi di scuola secondaria di secondo grado il diploma di qualifica di segretaria d azienda conseguito - previo esame - al termine di un corso di studi di durata quadriennale presso istituto professionale di Stato.
Gesuele Bellini
Sentenza n. 54 depositata il 17.1.2007
2004/04 Reg. Ric.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione prima
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 2004 del 2004 proposto da Trizio Francesca, rappresentata e difesa dall’avv.to Guglielmo Angioni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano Corso XXII marzo 4
c o n t r o
Ministero dell’Economia e delle Finanze,in persona Ministro p.t.;
Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio in Milano via Freguglia 1
e nei confronti di
CARBONI Roberto e SCIALANGA Antonella,
non costituitisi in giudizio,
per l’annullamento
previa sospensione
del provvedimento n° 3727 del 2004 con cui il Direttore della Agenzia regionale delle Entrate della Lombardia ha approvato la graduatoria regionale di merito del corso concorso per il passaggio tra le aree
B - C ;
del provvedimento del 2 marzo 2004 con cui è stata comunicata l’esclusione dalla procedura della ricorrente;
di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso;
Visti gli atti tutti della causa;
visto l’atto di costituzione della amministrazione resistente.
Udito alla pubblica udienza del 25 ottobre 2006 il relatore primo referendario Cecilia Altavista;
Uditi altresì i procuratori delle parti, come da verbale in atti;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, dipendente dell’Agenzia delle Entrate in servizio presso l’ufficio IVA di Varese, in data 27 settembre 2001, presentava domanda di partecipazione alla selezione interna per il passaggio dall’area B all’area C, indetta con provvedimento del 26 luglio 2001.
L’art 2 del bando prevedeva per l’ammissione alla selezione il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti; in mancanza della laurea il diploma di scuola secondaria superiore più la anzianità di servizio.
La ricorrente allegava il diploma di addetto alla contabilità di azienda rilasciato dall’Istituto professionale per il commercio Nicola Tridente di Bari il 30 giugno 1971.
Con provvedimento prot. n° 3727 del 2004 veniva approvata la graduatoria con l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale, in quanto non in possesso del richiesto diploma di scuola secondaria superiore.
Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt 3 e 97 della Costituzione; al d.lgs. n° 297 del 1994; alla legge n° 241 del 7-8-1990; violazione del bando e dei criteri di valutazione;
eccesso di potere per sviamento, irrazionalità, ingiustizia manifesta; illogicità, contraddittorietà, travisamento, carenza ed insufficienza della motivazione; carenza e insufficienza dei presupposti di fatto e di diritto;
Si è costituita l’Amministrazione resistente contestando la fondatezza del ricorso.
Con sentenza del 27 maggio 2004 pronunciata in forma semplificata è stato dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
Tale sentenza, con la decisione n° 2654 del 2006, è stata annullata dal Consiglio di Stato, con rinvio a questo Tribunale.
All’udienza del 25 ottobre 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La ricorrente ha conseguito il diploma di diploma di addetto alla contabilità di azienda rilasciato da un Istituto professionale.
L’istruzione secondaria comprende le scuole successive alla scuola media; invece le scuole secondarie superiori sono caratterizzate dalla durata quinquennale ( quadriennale per alcune come i licei artistici e magistrali) e dal rilascio di un diploma che consenta l’accesso all’Università a seguito dell’esame appunto conclusivo di un corso di studi di scuola secondaria superiore. Solo il corso di studi quinquennale permette l’accesso agli studi universitari salvo per i corso quadriennali un accesso limitato ad alcuni specifici corsi di studi universitari ( ai sensi del d.lgs. n° 297 del 16-4-1994, i diplomati degli istituti magistrali hanno accesso diretto alla Facoltà di magistero; i diplomati del liceo artistico hanno accesso diretto all Accademia di belle arti, se provenienti dalla prima sezione, ed alla Facoltà di architettura, se provenienti dalla seconda).
Nella locuzione scuola secondaria superiore non può ricomprendersi ogni tipo di diploma rilasciato al termine del corso di studi, in quanto con tale espressione viene designato ordinariamente il titolo rilasciato a conclusione del positivo superamento di un corso di studi quinquennale ( cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 20 ottobre 2004 , n. 5004 che ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui una Università degli studi ha condizionato l ammissione ai propri corsi di laurea al possesso di un diploma rilasciato dopo un corso di durata quinquennale). Anche l’ art. 191 del d.lgs. n. 297 del 16-4-1994, che include gli istituti d arte e le scuole magistrali fra gli "istituti d istruzione secondaria superiore " esprime il principio della riserva d accesso all università a chi abbia conseguito la maturità dopo un corso quinquennale, indicando anche le eccezioni, fra cui non rientrano gli istituti d arte e la scuola magistrale che hanno durata triennale e precisa che presso gli istituti professionali e gli istituti d arte, si possano istituire, in via sperimentale, corsi integrativi al termine dei quali sia conseguibile il diploma di maturità professionale o, rispettivamente, di maturità d arte applicata, che dà accesso a qualsiasi corso di laurea o diploma universitario (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 22 marzo 2005 , n. 1264 che afferma che il diploma di maestro d arte non ha valore di diploma d istruzione secondaria superiore; cfr altresì Consiglio Stato , sez. IV, 16 marzo 2004 , n. 1387, per cui per diploma di istruzione secondaria di secondo grado non si intende il diploma rilasciato da una qualsiasi scuola cui si acceda dopo un corso di studi medi inferiori , ma solo quello che si conclude con un esame di maturità o di abilitazione ed apre l accesso agli studi universitari o abilita ad una professione, ed è stato escluso che possa essere ritenuto tale, ai fini di un procedimento di mobilità verticale nel pubblico impiego, il titolo di studio rilasciato dalle scuole tecniche commerciali statali, nella specie, diploma di scuola tecnica).
E’ evidente dunque che solo il diploma di maturità professionale conseguito al termine dl corso integrativo possa essere considerato diploma di istruzione secondaria superiore analogo ai titoli rilasciati dai licei e altri istituti con durata quinquennale.
Ne deriva che qualora una norma preveda, per l ammissione all impiego o per il passaggio ad una qualifica superiore , che il candidato possegga, quale titolo di studio, il diploma d istruzione secondaria superiore, tale titolo non è quello rilasciato da qualunque scuola cui s acceda dopo un corso di studi medi inferiori , ma solo quello ottenibile in esito al corso di studi che si conclude con un esame di maturità e che apre l accesso agli studi universitari o abilita all esercizio di una professione (Consiglio Stato , sez. V, 01 ottobre 1999, n. 1232; cfr altresì (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 12 luglio 1993 , n. 509, per cui non è possibile annoverare tra i diplomi di scuola secondaria di secondo grado il diploma di qualifica di segretaria d azienda conseguito - previo esame - al termine di un corso di studi di durata quadriennale presso istituto professionale di Stato).
E’, infatti, orientamento costante della giurisprudenza quello per cui non costituisce un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, il diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato al termine di un corso di studi triennale e non di cinque anni (nella specie, diploma di qualifica di addetto alla segreteria di azienda), perché non esiste alcuna norma che permetta di attribuire, sotto un profilo generale, ai detti diplomi di qualifica della durata di tre anni, un valore di istruzione di tale portata (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 27 gennaio 1993 , n. 53 e T.A.R. Abruzzo L Aquila, 11 giugno 1990 , n. 319, per cui il diploma di congegnatore meccanico, conseguibile dopo un corso triennale presso un istituto professionale , successivo alla scuola media dell obbligo, non costituisce titolo di istruzione secondaria di II grado, e non è valido per l accesso alla quinta qualifica funzionale del personale degli enti locali).
Nel caso di specie, inoltre, il diploma di scuola secondaria superiore era richiesto quale requisito sostitutivo, anche se insieme alla anzianità di servizio, della laurea.
Pertanto secondo l’orientamento giurisprudenziale citato, per diploma di scuola secondaria superiore deve intendersi un diploma rilasciato a seguito di un corso di studio di durata quinquennale o di durata inferiore purchè si concluda con il rilascio di un titolo per l’accesso all’Università.
Nel caso di specie si tratta di una scuola di durata triennale al cui termine è possibile l’iscrizione all’Università solo a seguito della frequenza di corsi integrativi che consentano l’accesso all’esame di maturità professionale.
Pertanto il ricorso è infondato e deve essere respinto .
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sez. I, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2006 con l intervento dei Magistrati:
Piermaria Piacentini Presidente
Cecilia Altavista Primo Referendario Est.
Maria Grazia Vivarelli Referendario
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE