lavoroprevidenza

lunedì 12 febbraio 2007

L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2007

della dott.ssa Fratto Paola, responsabile del Patronato ENAS di San Giovani in Fiore (Cosenza) E della sezione Previdenza Estera di LavoroPrevidenza.com

L’assegno per il nucleo familiare: novità introdotte dalla legge finanziaria per il 2007



della dott.ssa Fratto Paola, responsabile del Patronato ENAS di San Giovani in Fiore (Cosenza).




  1. L’assegno per il nucleo familiare


L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione istituita[1] per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari delle pensioni e delle prestazioni, economiche previdenziali, da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari sono composti da più persone e i cui redditi sono al di sotto delle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla legge.



L’assegno, in particolare, spetta ai lavoratori dipendenti in attività; ai disoccupati indennizzati; ai lavoratori cassaintegrati; ai lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili; ai lavoratori assenti per malattia o maternità; ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali; ai lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi; ai pensionati ex lavoratori dipendenti; ai soci di cooperative; ai lavoratori con contratto part-time; ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori ed ai proprietari armatori imbarcati.[2]



Per la determinazione dell’importo dell’assegno bisogna considerare il numero dei componenti il nucleo familiare e il relativo reddito complessivo, poiché la prestazione ha importo decrescente per scaglioni crescenti di reddito.[3] Il reddito, utilizzato ai fini della concessione dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente il 1° Luglio d’ogni anno ed ha valore fino al 30 Giugno dell’anno successivo ed è costituito dai redditi assoggettabili all’Irpef[4] e dai redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, se superiori a € 1032,92.


L’assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni derivante da lavoro dipendente, è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.



I componenti del nucleo familiare per cui spetta l’assegno sono: il richiedente l’assegno; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli- legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge- minori o inabili, sono esclusi i figli maggiorenni studenti; i figli maggiorenni inabili; i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali minori o inabili, a condizione che siano orfani d’entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 180/99, ha incluso tra i familiari anche i nipoti in linea retta non formalmente affidati, ma di fatto viventi a carico del nonno.[5]



Per ottenere il pagamento dell’assegno l’interessato deve presentare domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’INPS e la domanda deve essere presentata al datore di lavoro[6], qualora il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola, alla sede INPS nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari.




  1. Novità introdotte dalla legge finanziaria


L’art. 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha apportato alcune modifiche-che andranno in vigore dal 01/01/2007- alla disciplina vigente in materia di assegno per il nucleo familiare. Sono ridefiniti, infatti, i livelli di reddito e gli importi e dell’assegno per il nucleo familiare con entrambi i genitori e almeno un figlio minore. In particolare, è ridotto l’intervallo fra i limiti di reddito[7], quindi in presenza di un aumento del reddito familiare ( per ogni 100 euro di aumento) l’importo dell’assegno diminuisce gradualmente di una cifra prefissata( da un massimo di 25 euro ad un minimo di0,5)



Per le famiglie monoparentali con 3 o 4 componenti, tra cui un figlio minore, è stato introdotto un assegno aggiuntivo che varia in funzione del reddito familiare e non può superare i 1000 euro annui. Per i nuclei con 5 componenti oltre il genitore l’importo annuale dell’assegno aggiuntivo è più elevato e l’importo massimo è di 1550€.



Per le famiglie con più di cinque membri, oltre ai genitori, e almeno un figlio minore, l’importo dell’assegno è aumentato del 15% e per ogni componente oltre il quinto è previsto un incremento di 660€ annui. Potranno, però, essere rideterminati, sulla base di un apposito decreto interministeriale, sia i livelli di reddito, sia gli importi degli assegni anche per tutti gli altri tipi di nucleo.



Per i nuclei familiari con almeno quattro figli saranno considerati membri del nucleo, ai fini della determinazione dell’assegno, anche i figli o equiparati d’età compresa tra i 18 e i 21 anni che saranno studenti o apprendisti.[8]












[1] La prestazione è stata istituita dal Ccnl dell’11/10/34 ed è stata riformata dal 1° gennaio 1988, con la legge n. 153/88. Il punto lavoro, 2004, Il Sole 24 Ore S.p.A.




[2] Circolare INPS n. 61/99.




[3] L. Seghieri, Assegno per il nucleo familiare, in Diritti Sociali dalla A alla Z, 2006 DeLilloEditore, Milano.




[4] Al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Si considerano anche i redditi prodotti all’estero. L. Seghieri, op. cit.




[5] La vivenza a carico si verifica quando l’ascendente provvede abitualmente al mantenimento del minore.




[6] Il datore di lavoro paga l’assegno in occasione del pagamento della retribuzione e , chiede, successivamente, il rimborso all’INPS.




[7] Ia precedente disciplina prevedeva un ampio intervallo fra i limiti di reddito che aveva come conseguenza la riduzione o la perdita della prestazione in presenza di aumenti minimi del reddito familiare. Circolare INPS n. 13 del 12/01/2007.




[8] Il richiedente potrà autocertificare la qualità di studente o apprendista del figlio attraverso la relativa documentazione: certificato di frequenza scolastica/universitaria, copia del contratto di apprendistato. Circolare INPS n. 13 del 12/01/2007





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