L’assegno per il nucleo familiare: novità introdotte dalla legge finanziaria per il 2007
della dott.ssa Fratto Paola, responsabile del Patronato ENAS di San Giovani in Fiore (Cosenza).
L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione istituita[1] per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari delle pensioni e delle prestazioni, economiche previdenziali, da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari sono composti da più persone e i cui redditi sono al di sotto delle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla legge.
L’assegno, in particolare, spetta ai lavoratori dipendenti in attività; ai disoccupati indennizzati; ai lavoratori cassaintegrati; ai lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili; ai lavoratori assenti per malattia o maternità; ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali; ai lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi; ai pensionati ex lavoratori dipendenti; ai soci di cooperative; ai lavoratori con contratto part-time; ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori ed ai proprietari armatori imbarcati.[2]
Per la determinazione dell’importo dell’assegno bisogna considerare il numero dei componenti il nucleo familiare e il relativo reddito complessivo, poiché la prestazione ha importo decrescente per scaglioni crescenti di reddito.[3] Il reddito, utilizzato ai fini della concessione dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente il 1° Luglio d’ogni anno ed ha valore fino al 30 Giugno dell’anno successivo ed è costituito dai redditi assoggettabili all’Irpef[4] e dai redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, se superiori a € 1032,92.
L’assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni derivante da lavoro dipendente, è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
I componenti del nucleo familiare per cui spetta l’assegno sono: il richiedente l’assegno; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli- legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge- minori o inabili, sono esclusi i figli maggiorenni studenti; i figli maggiorenni inabili; i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali minori o inabili, a condizione che siano orfani d’entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 180/99, ha incluso tra i familiari anche i nipoti in linea retta non formalmente affidati, ma di fatto viventi a carico del nonno.[5]
Per ottenere il pagamento dell’assegno l’interessato deve presentare domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’INPS e la domanda deve essere presentata al datore di lavoro[6], qualora il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola, alla sede INPS nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari.
L’art. 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha apportato alcune modifiche-che andranno in vigore dal 01/01/2007- alla disciplina vigente in materia di assegno per il nucleo familiare. Sono ridefiniti, infatti, i livelli di reddito e gli importi e dell’assegno per il nucleo familiare con entrambi i genitori e almeno un figlio minore. In particolare, è ridotto l’intervallo fra i limiti di reddito[7], quindi in presenza di un aumento del reddito familiare ( per ogni 100 euro di aumento) l’importo dell’assegno diminuisce gradualmente di una cifra prefissata( da un massimo di 25 euro ad un minimo di0,5)
Per le famiglie monoparentali con 3 o 4 componenti, tra cui un figlio minore, è stato introdotto un assegno aggiuntivo che varia in funzione del reddito familiare e non può superare i 1000 euro annui. Per i nuclei con 5 componenti oltre il genitore l’importo annuale dell’assegno aggiuntivo è più elevato e l’importo massimo è di 1550€.
Per le famiglie con più di cinque membri, oltre ai genitori, e almeno un figlio minore, l’importo dell’assegno è aumentato del 15% e per ogni componente oltre il quinto è previsto un incremento di 660€ annui. Potranno, però, essere rideterminati, sulla base di un apposito decreto interministeriale, sia i livelli di reddito, sia gli importi degli assegni anche per tutti gli altri tipi di nucleo.
Per i nuclei familiari con almeno quattro figli saranno considerati membri del nucleo, ai fini della determinazione dell’assegno, anche i figli o equiparati d’età compresa tra i 18 e i 21 anni che saranno studenti o apprendisti.[8]
[1] La prestazione è stata istituita dal Ccnl dell’11/10/34 ed è stata riformata dal 1° gennaio 1988, con la legge n. 153/88. Il punto lavoro, 2004, Il Sole 24 Ore S.p.A.
[2] Circolare INPS n. 61/99.
[3] L. Seghieri, Assegno per il nucleo familiare, in Diritti Sociali dalla A alla Z, 2006 DeLilloEditore, Milano.
[4] Al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Si considerano anche i redditi prodotti all’estero. L. Seghieri, op. cit.
[5] La vivenza a carico si verifica quando l’ascendente provvede abitualmente al mantenimento del minore.
[6] Il datore di lavoro paga l’assegno in occasione del pagamento della retribuzione e , chiede, successivamente, il rimborso all’INPS.
[7] Ia precedente disciplina prevedeva un ampio intervallo fra i limiti di reddito che aveva come conseguenza la riduzione o la perdita della prestazione in presenza di aumenti minimi del reddito familiare. Circolare INPS n. 13 del 12/01/2007.
[8] Il richiedente potrà autocertificare la qualità di studente o apprendista del figlio attraverso la relativa documentazione: certificato di frequenza scolastica/universitaria, copia del contratto di apprendistato. Circolare INPS n. 13 del 12/01/2007