lavoroprevidenza

venerdì 9 febbraio 2007

APPRENDISTATO E ASSUNZIONI AGEVOLATE: CHIARIMENTI DELL INPS SULLA FINANZIARIA 2007

Circolare INPS 23.01.2007 n° 22, con nota del dr. Gesuele Bellini - Funzionario Ministero dell Interno - Componente Comitato Scientifico di LavoroPrevidenza.com

Apprendistato e assunzioni agevolate: chiarimenti dell Inps sulla Finanziaria 2007


Circolare INPS 23.01.2007 n° 22




Con la circolare n. 22, del 23 gennaio 2007, riguardante “Nuove misure contributive in materia di apprendistato e assunzioni agevolate. Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti” l’INPS ha fornito indicazioni per l’operatività delle previsioni di cui ai commi 773 e 1211, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), in vigore dal 1° gennaio dell’anno in corso.


Si prevede che, per effetto del comma 773, riguardo i periodi contributivi, a decorrere dal 1.1.2007, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non – prevista attualmente, rispettivamente, in 2 euro e 5 euro – sia complessivamente rideterminata nella misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.


Si prevede, inoltre, una gradualità per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a 9; in tale ipotesi l’aliquota datoriale del 10% è ridotta - in ragione dell’anno di vigenza del contratto - di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per quelli maturati nel secondo anno. In pratica per il primo anno di contratto 1,5%, per il secondo anno 3%, e dal terzo 10%.


Dalla stessa data si prevede che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato beneficiano delle disposizioni in tema di indennità giornaliera di malattia prevista per i lavoratori subordinati.


Riguardo il comma 1211 della legge finanziaria 2007, la circolare rammenta la proroga, al 31/12/2007, circa la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l attivazione delle procedure di mobilità.


Sottolinea, altresì, che in caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste di mobilità, i datori di lavoro per beneficiare degli effetti della legge n. 223/1991 (dal 1° gennaio 2007, contribuzione datoriale in misura pari a 10 punti percentuali) dovranno utilizzare i previsti codici (P5 – P6 – P7), secondo le modalità descritte nella stessa circolare.


Istituto Nazionale della Previdenza Sociale


Roma, 23 Gennaio 2007


Circolare n. 22


Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni


Legge 29 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Nuove misure contributive in materia di apprendistato e assunzioni agevolate. Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti


Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici


e, per conoscenza,


Al Presidente
Al Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali


OGGETTO: Legge 29 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Nuove misure contributive in materia di apprendistato e assunzioni agevolate. Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.


SOMMARIO: Disposizioni normative e operative per il versamento delle nuove misure contributive previste dalla legge finanziaria 2007 a supporto dell’apprendistato e della generalità dei rapporti agevolati.


Premessa.


La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), contiene una serie di disposizioni a carattere contributivo che entrano in vigore dal 1° gennaio di quest’anno.


Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l’operatività delle previsioni di cui ai commi 773 e 1211 inerenti all’apprendistato e alle assunzioni agevolate.


1. Apprendistato.


Il comma 773 della legge finanziaria 2007, introduce significative modifiche contributive e previdenziali in materia di apprendistato.


Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2007, infatti, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.


Dalla stessa data, viene meno per le regioni l obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.


Con la medesima decorrenza, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.


Con decreto ministeriale sarà stabilita la ripartizione alle varie gestioni previdenziali della contribuzione dovuta, con riguardo anche a quella utile per il finanziamento della prestazione di malattia.


La nuova misura contributiva produrrà effetto immediato, sia con riguardo ai rapporti di lavoro già in essere, che per quelli costituendi.


Alla nuova aliquota a carico del datore di lavoro, va ad aggiungersi la quota dovuta dall’apprendista che, per effetto dell’aumento dello 0,30% della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti disposto dal comma 769 della legge n. 296/2006, si attesterà nella misura del 5,84%.


Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota datoriale del 10% è ridotta - in ragione dell’anno di vigenza del contratto - di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per quelli maturati nel secondo anno.


Con riguardo a tale ultimo aspetto, si precisa che assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell’apprendista.


1.1 . Criteri per il calcolo dei dipendenti.


Per le assunzioni intervenute dopo l’entrata in vigore della legge, il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti), è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato.


Per le assunzioni precedenti (operate entro il 31 dicembre 2006), ai fini della valutazione della consistenza aziendale, dovrà farsi riferimento alla media degli occupati dell’anno 2006.


Nel calcolo dei dipendenti, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (es. per servizio militare, e/o gravidanza), va escluso dal computo solamente se, in sua sostituzione, é stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato quest’ultimo.


Vanno invece esclusi:


· gli apprendisti;


· eventuali CFL ex D.lgs n. 251/2004, ancora in essere dopo la riforma operata dal D.lgs n. 276/2003;


· i lavoratori assunti con contratto di inserimento/ reinserimento ex D.lgs. n. 276/2003;


· i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;


· i lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell utilizzatore.


I dipendenti part-time si computano (sommando i singoli orari individuali) in proporzione all orario svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento all unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (articolo 6, Dlgs n. 61/2000, e successive modificazioni).


I lavoratori intermittenti ex D.lgs n. 276/2003 e successive modificazioni, vanno considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento.


Per la determinazione della media annua, i dipendenti a tempo determinato, con periodi inferiori all’anno, e gli stagionali devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta.


Si osserva, inoltre, che, ai fini di cui trattasi, il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata.


Si evidenzia, altresì, che le misure ridotte:


· trovano applicazione con esclusivo riferimento ai rapporti di apprendistato;


· sono collegate per espressa previsione legislativa alla consistenza aziendale, come sopra specificata, e al periodo di vigenza del contratto di lavoro;


· sono mantenute anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento del previsto limite delle nove unità.


Conseguentemente, dopo il primo biennio di ogni rapporto, le riduzioni non troveranno più applicazione, a prescindere dalla dimensione aziendale.


Lo stesso dicasi per i datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore alle 9 unità, i quali saranno comunque tenuti al versamento della contribuzione nella nuova misura complessiva del 15,84% (10% + 5,84% carico apprendista), a nulla rilevando il periodo di vigenza contrattuale.


Per le modalità di compilazione delle denunce contributive, si rimanda a quanto precisato al successivo punto 4.1.


2. Assunzioni agevolate.


Il medesimo comma 773 della legge n. 296/2006, che disciplina la nuova misura contributiva a carico del datore di lavoro per gli apprendisti, prevede altresì che, dal 1° gennaio 2007, “le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti”.


Al riguardo, si osserva che, per le assunzioni agevolate, non trovano in ogni caso applicazione le misure ridotte previste, come in precedenza evidenziato, per i soli rapporti di apprendistato.


La nuova misura contributiva a carico del datore di lavoro (10%) interesserà le seguenti tipologie di rapporti agevolati, già in essere o che saranno avviati:


· assunzioni a tempo determinato, indeterminato e con rapporto a termine trasformato di lavoratori in mobilità (art. 25, c. 9 e art. 8, c. 2 legge n. 223/1991);


· assunzioni a tempo determinato, indeterminato e con rapporto a termine trasformato di lavoratori in mobilità ex lege n. 52/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (cosiddetta “piccola mobilità”);


· lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera, iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 147/1997;


· assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi provenienti da aziende in CIGS da almeno 6 mesi (art. 4, c. 3, legge n. 236/1993);


· assunzioni di lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento, per i quali è possibile versare il solo contributo settimanale (art. 59 D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni);


· trasformazioni di contratti di apprendistato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (art. 21, legge n. 56/1987);


· assunzioni di giovani in possesso di diploma o di attestato di qualifica (art. 22, legge n. 56/1987);


· eventuali lavoratori in CFL che ancora residuano dopo l’entrata in vigore dal Decreto legislativo di riforma del mercato del lavoro, nei casi in cui è ammesso il versamento del solo contributo settimanale;


· assunzioni di lavoratori a seguito di contratti di solidarietà espansivi (art. 1 legge n. 863/1984).


L’aliquota pensionistica complessiva dovuta per i predetti rapporti di lavoro, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge n. 56/1987, si attesterà quindi, per la generalità delle aziende, in misura pari al 19,19% (10% + 9,19% a carico del lavoratore).


Restano invece esclusi dall’applicazione della disposizione in commento:


· i rapporti agevolati per i quali la misura della contribuzione è ridotta;


· quelli in cui non è previsto alcun onere a carico del datore di lavoro.


Nella prima fattispecie, a titolo esemplificativo, si citano:


· cassaintegrati o disoccupati da oltre 24 mesi, assunti a tempo indeterminato da imprese operanti nel centro nord (art. 8, c. 9, legge 407/1990);


· contratti di inserimento per i quali compete la riduzione del 25%, ovvero superiore;


· diversamente abili per i quali la legge prevede - per un periodo massimo di 8 anni - la fiscalizzazione nella misura del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali (legge 68/1999).


Nella seconda casistica, invece, rientrano:


· cassaintegrati o disoccupati da oltre 24 mesi, assunti a tempo indeterminato da imprese artigiane ovunque ubicate e da imprese operanti nelle zone del mezzogiorno (art. 8, c. 9, legge 407/1990);


· diversamente abili per i quali la legge prevede la fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali e assistenziali, per un periodo massimo di 8 anni, (legge 68/1999);


· svantaggiati assunti o associati da cooperative sociali (art. 4, legge 381/91; legge 193/2000).


Per le modalità di compilazione delle denunce contributive, si rimanda a quanto precisato al successivo punto 4.2.


3. Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.


Il comma 1211 della legge finanziaria 2007 ha prorogato, al 31/12/2007, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l attivazione delle procedure di mobilità.


Per il finanziamento delle agevolazioni contributive in caso d assunzione, la legge ha altresì previsto la copertura dei relativi oneri nella misura di 37 milioni di euro.


Per la fruizione dei benefici previsti dalla legge n. 223/1991 (dal 1° gennaio 2007, contribuzione datoriale in misura pari a 10 punti percentuali), i datori di lavoro - in caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste ai sensi della disposizione sopra descritta - utilizzeranno i previsti codici (P5 – P6 – P7), secondo le modalità descritte al successivo punto 4.2.


4. Modalità operative.


4.1 Apprendisti.


Ai fini dell’esposizione sul DM10/2 degli apprendisti, dal 1° gennaio 2007 - in luogo dei righi 20 e 21 - dovranno essere utilizzati i seguenti nuovi codici tipo contribuzione alfanumerici di 4 caratteri dove:


· il primo carattere è di tipo numerico e si riferisce al codice qualifica: “5” (apprendista) (1)


· il secondo carattere è alfabetico e individua la tipologia del rapporto di apprendistato (vedi tabella 1):


· il terzo carattere è di tipo numerico e individua la misura dell’aliquota dovuta (vedi tabella 2);


· il quarto carattere potrà essere “0” ovvero “P” nei casi di rapporto di lavoro a part-time.


Tabella 1:























Codice


Tipologia dei soggetti ammessi ai contratti di apprendistato


A


Apprendistato per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione


B


Apprendistato professionalizzante


C


Apprendistato per l acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione


D


Apprendistato ex lege n 196/97


K


Apprendisti occupati in sotterraneo iscritti Fondo minatori


Tabella 2

















Misura aliquota


Codice


10%


0


1,5%


1


3%


2


A titolo esemplificativo si riporta il seguente esempio:


lavoratore con rapporto di apprendistato professionalizzante occupato presso azienda che ha alle proprie dipendenze fino a nove addetti”: modalità di esposizione sul DM10/2 durante il primo anno di vigenza del contratto (codice 5B10) dove:

















Codice


Significato


5


codice qualifica apprendista


B


apprendistato professionalizzante


1


aliquota dell’1,5%


Ai fini della compilazione del DM10/2, i datori di lavoro opereranno come segue:


· nel campo “n. dipendenti” riporteranno il numero dei soggetti interessati con i codici sopra descritti;


· nei campi “n. giornate” (ore per i part time) e “retribuzioni” indicheranno le giornate e le retribuzioni, secondo le consuete modalità;


· nel campo “somme a debito” riporteranno l’ammontare della contribuzione complessivamente dovuta (quota datore di lavoro e quota apprendista).


Per la compilazione del flusso EMens, i datori di lavoro indicheranno il <Codice Qualifica>5


(Apprendista), nell’Elemento <Denuncia Individuale>. Il <Codice Qualifica> 4 non dovrà essere più utilizzato.


4.2. Assunzioni agevolate.


Con riferimento ai lavoratori di cui al punto 2, i datori di lavoro si atterranno alle modalità di seguito descritte.


4.3. Datori di lavoro in genere.


I lavoratori interessati dalla nuova misura contributiva continueranno ad essere esposti nel quadro “B-C” del DM10/2 con i codici tipo contribuzione già in uso (ad es. “75”, “76”, “77”, in caso di assunzione ex art. 25, c. 9 o art. 8 c. 2, Legge 223/1991, ovvero “P5”, “P6”, “P7” per la cosiddetta “piccola mobilità”, ecc).


In corrispondenza dei CTC dovrà essere indicata la contribuzione complessivamente dovuta (10% a carico del datore di lavoro e quota a carico dipendente).


I campi “n. dipendenti”- “n. giornate” e “retribuzioni” continueranno ad essere valorizzati, secondo le consuete modalità.


Non dovranno più essere utilizzati i codici importo con i quali é stato versato il contributo fisso settimanale (es: S165 – S169 – S168 – S125 – S126 – S141 – S151 – S160 – S161 – S140 ecc.).


4.4. Datori di lavoro con obbligo di assicurazione dei lavoratori dipendenti a forme pensionistiche sostitutive del F.P.L.D.


Per i lavoratori iscritti a:


· Gestione Contabile Separata ex Fondo Autoferrotranvieri


· Gestione Contabile Separata Enti Pubblici Creditizi trasformati in S.p.A.


· Fondo Volo


la contribuzione complessivamente dovuta (10% a carico del datore di lavoro e quota a carico dipendente) dovrà essere riportata con i codici già utilizzati per l’indicazione della contribuzione pensionistica (es. Z750, ecc.).


Non dovranno, invece, più essere utilizzati i codici importo che identificavano il versamento del contributo fisso settimanale (es. X150, S165 ecc…).


5. Regolarizzazioni.


Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi ai mesi di “gennaio e febbraio 2007”, hanno operato in modo difforme dalle disposizioni illustrate ai precedenti punti, potranno regolarizzare detti periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.


Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.


Ai fini della compilazione del DM10/2 dovranno essere seguite le modalità di seguito indicate.


5.1. Apprendisti.


Per il versamento di eventuali differenze contributive i datori di lavoro:


· determineranno l’ammontare complessivo delle somme da versare secondo i criteri illustrati al punto 1;


· riporteranno il relativo importo, al netto della contribuzione già versata, nel quadro “B-C” del DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione “M114”, avente il significato di “versamento contributo dovuto per apprendisti L. 296/2006”.


Nessun dato dovrà essere riportato nei campi “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.


Per il recupero di eventuali somme a credito, i datori di lavoro provvederanno a indicarne il relativo importo nel quadro “D” del DM10/2 , utilizzando il codice di nuova istituzione “L114”, avente il significato di “rec. maggiore contributo dovuto per apprendisti L. 296/2006”.


5.2 – Assunzioni agevolate.


Per il versamento di eventuali differenze contributive i datori di lavoro:


· determineranno l’ammontare complessivo delle somme da versare secondo le modalità illustrate al punto 2;


· riporteranno il relativo importo nel quadro “B-C” del DM10/2 , al netto della contribuzione già versata, utilizzando il codice di nuova istituzione “M116”, avente il significato di “versamento contributo dovuto per assunzioni agevolate L. 296/2006”.


(1) Da gennaio 2007 scompare la distinzione tra soggetti con e senza INAIL.


Il Direttore Generale
Crecco




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