- se continuare a destinare gli accantonamenti futuri del tfr alla tradizionale ´liquidazione ;
- se dirigerli a un fondo pensione integrativo.
Nel primo caso, alla cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente percepirà gli accantonamenti futuri, comprensivi delle rivalutazioni di legge, in unica soluzione sotto forma di capitale. Nel secondo caso, percepirà gli stessi accantonamenti, con rivalutazioni di lungo periodo che sono stimate superiori a quelle del tfr di legge, in tutto o in parte (almeno al 50%), sotto forma di rendita integrativa della pensione.
Risulta pertanto evidente che tale scelta assume un importanza fondamentale per il lavoratore. La legge (dlgs n. 252/2005; articolo 8, comma 7) individua due modalità di scelta: quella espressa e quella tacita (o ´silenzio assenso ).
Con la modalità espressa, il lavoratore sceglie se lasciare agli accantonamenti futuri del tfr la tradizionale funzione di finanziamento della liquidazione o se invece dirottarli alla previdenza complementare per assicurarsi una rendita integrativa della pensione base. La scelta va comunicata entro il 30 giugno 2007 (per gli assunti prima del 2007) o entro sei mesi dall assunzione (per gli assunti dopo). La scelta di destinare gli accantonamenti ad aumento del tfr è sempre revocabile: in ogni momento successivo il dipendente può destinare il tfr maturando a una forma pensionistica complementare. La scelta di destinare gli accantonamenti a un fondo pensione è libera, nel senso che il lavoratore può destinare il tfr maturando sia a forme di previdenza integrativa di tipo ´collettivo , costituite con contratti o accordi collettivi, anche aziendali (fondi di categoria o ´chiusi ), sia a forme di tipo ´individuale : fondi aperti, costituiti da intermediari finanziari, o piani individuali pensione, di tipo assicurativo).
Se al contrario non venga effettuata una scelta nei sei mesi previsti (´silenzio assenso ), la legge considera che il lavoratore abbia voluto destinare gli accantonamenti maturandi del tfr alla previdenza complementare. Perciò se il lavoratore entro la fine di giugno prossimo non esprime la scelta di cui si è detto il datore di lavoro ha l obbligo di trasferire comunque, a partire da luglio, gli accantonamenti del tfr del dipendente stesso a una forma pensionistica complementare. Il trasferimento avviene secondo questi criteri:
1) in prima istanza il datore di lavoro trasferisce il tfr maturando del dipendente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo che sia intervenuto un diverso accordo aziendale;
2) se sussistono più fondi integrativi di riferimento per il dipendente (per esempio: fondo di categoria e adesione collettiva a fondo aperto stabilita con accordo aziendale) il datore di lavoro trasferisce il tfr maturando al fondo al quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell azienda;
3) qualora non sia individuabile per il dipendente una forma di previdenza collettiva di riferimento, neanche con un accordo aziendale, il datore di lavoro deve trasferire il tfr maturando a un apposita forma ´residuale di previdenza complementare da istituirsi presso l Inps (articolo 9 del dlgs n. 252/2005).
Descritti sinteticamente i meccanismi di scelta a disposizione del lavoratore per destinare alternativamente il tfr maturando o alla vecchia ´liquidazione o a integrazione pensionistica va segnalato che una novità su questa materia è stata prevista dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, commi 755 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296), per i soli dipendenti che, in maniera espressa, riterranno di scegliere di destinare i futuri accantonamenti del tfr ad aumento del tfr loro spettante alla cessazione del rapporto di lavoro. Per questi dipendenti, e solo per questi, è previsto che:
* se l azienda di appartenenza ha più di 50 dipendenti il datore di lavoro trasferisce gli accantonamenti futuri a uno speciale fondo costituito presso l Inps e alla cessazione del rapporto di lavoro sarà appunto l Inps a pagare quanto spettante al dipendente a titolo di tfr per tali accantonamenti (il tfr maturato prima continua a essere liquidato dal datore di lavoro: la domanda di liquidazione deve essere unica e deve essere presentata al datore di lavoro);
* se l azienda di appartenenza ha meno di 50 dipendenti il datore di lavoro conserva presso di sé, come avviene attualmente, gli accantonamenti futuri e alla cessazione del rapporto di lavoro sarà appunto lo stesso datore di lavoro a pagare l intera somma spettante al dipendente a titolo di tfr.
Nulla è cambiato per i dipendenti che riterranno di destinare i futuri accantonamenti alla previdenza complementare o che riterranno di non esprimere alcuna scelta (´silenzio assenso ).