LE NOVITA’ DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL
dell’Avv. Maurizio Danza Arbitro Pubblico Impiego-Lazio - componente Comitato Scientifico di LavoroPrevidenza.com
Come è noto la legge n°296 del 27.12.2006 (finanziaria per il 2007 su G.U. n°299 del 27.12.06) appena approvata, al comma 548 è intervenuta anche sui contratti collettivi nazionali del pubblico impiego, rinnovellando il co.7 dell’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 rubricato “procedimento di contrattazione collettiva”.
In primo luogo si fa rilevare come la disposizione introduca significative novità non solo in merito alla fase di certificazione propriamente detta, ma anche in ordine a tutto il procedimento di contrattazione collettiva con effetti sull’intero sistema delle relazioni sindacali ben delineato nel titolo III del D.lgs n°165/01.
Per quanto concerne la fase di certificazione dei contratti collettivi dei comparti del pubblico impiego privatizzato (o contrattualizzato meglio definito dal D’Antona), è ben noto come detta fase si collochi nel più ampio procedimento di contrattazione collettiva descritto nell art.47 del D.lgs n°165/01, che può essere descritto essenzialmente attraverso alcune fasi nelle quali il ruolo centrale è svolto dal negoziatore pubblico A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni cfr.art.46 D.lgs n°165/01): una prima fase relativa agli indirizzi di competenza dei Comitati di settore, che si trasfondono nel più noto “atto di indirizzo” rivolto al negoziatore pubblico (l A.R.A.N.) prima di ogni rinnovo contrattuale (cfr.c.1); una seconda fase che culmina con l’ipotesi di accordo raggiunto con le O.O.S.S. rappresentative con diritto alla firma del contratto; una terza fase finalizzata ad acquisire da parte dell’A.R.A.N. il parere del Comitato di settore sul testo dell’ipotesi di contratto, nonché sugli oneri finanziari diretti ed indiretti (cfr.c.3); una successiva fase finalizzata ad ottenere, sempre su richiesta dell A.R.A.N., la certificazione di compatibilità della Corte dei Conti sulla quantificazione dei costi contrattuali (cfr.c.4) e che può culminare positivamente, e cioè con la certificazione (c.5), o non positivamente (c.6). La norma poi prevedeva una fase successiva alla certificazione positiva, consistente nel mandato all A.R.A.N. a sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo (c.7).
Queste dunque le fasi prima della legge n°296/06, con la quale si è intervenuti proprio sull’ipotesi di certificazione positiva, sostanzialmente eliminando la previsione di conferimento dell’ulteriore mandato all A.R.A.N. per la sottoscrizione definitiva del contratto nazionale di lavoro.
A tal riguardo così recita il nuovo co.7 dell art.47 del D.lgs n°165/01: “la procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci”, il che indica, in modo inequivocabile, che per i prossimi contratti collettivi nazionali non sarà più necessaria una nuova convocazione dei soggetti titolari delle relazioni sindacali per la sottoscrizione definitiva dell ipotesi di accordo, come prevedeva la precedente formulazione del co. 7 dell’art.47 del D.lgs n°165/01, con ciò venendo meno anche la fondamentale distinzione sostanziale eostaostanziale el proceblico formale tra preintesa (o ipotesi di accordo) e contratto definitivo evincibile dalla norma previdente.
Queste dunque le novità conseguenti all’intervento riformatore della legge finanziaria per il 2007 che, nell eliminare una fase del procedimento di contrattazione, pur nel condivisibile intento di anticipare il momento di entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali (stipulati dall’A.R.A.N. e dai soggetti sindacali legittimati sulla base dell’art.43 del D.lgs n°165/01), ha inciso giocoforza sui poteri dei soggetti nonché sull’intero sistema delle relazioni sindacali del pubblico impiego tuttora in evoluzione[1]. Altra novità rilevabile dalla medesima disposizione è rappresentata dalla previsione di un meccanismo di sospensione del termine dei 40 gg, previsto per l efficacia del contratto collettivo nazionale: ed infatti la disposizione reca testualmente: “fermo restando che, ai fini dell’esame dell’ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri”.
Come si può notare però la norma, sempre nell’ottica di una riduzione dei tempi di vigenza dell’accordo, sottopone la sospensione del termine dei 40 gg ad alcune condizioni rigorose. La prima è che il termine massimo di sospensione non può essere superiore a 15 gg, in modo tale che al massimo il periodo sarà di 55 gg dalla data di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo e comunque la sospensione potrà essere richiesta per una sola volta !
La seconda è che, ai fini della sospensione, è necessaria una richiesta non generica, ma qualificata, dei Comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentata da “motivate esigenze istruttorie”. Altra novità poi è senz’altro rappresentata dal fatto che, “a seguito della richiesta di esame dell’ipotesi di accordo”, l’ARAN debba fornire dei chiarimenti al Consiglio dei Ministri entro termini perentori: ed infatti a tal proposito la norma dispone che “l’A.R.A.N. provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni”. Inoltre appare particolarmente innovata la procedura di certificazione del contratto collettivo, atteso che si introduce la previsione di una necessaria deliberazione del Consiglio dei Ministri, nel caso in cui vengano richiesti ”chiarimenti” all’A.R.A.N.: ed infatti la norma stabilisce che” la deliberazione del Consiglio dei Ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all’A.R.A.N.”, anche qui introducendo, sia per l’A.R.A.N. che per il Governo, dei termini molto rigorosi, che sono esattamente corrispondenti (infatti 8+7) ai 15 gg previsti quale periodo massimo di sospensione dei 40 per la efficacia dei contratti collettivi.
A tal uopo la perentorietà del termine massimo così calcolato (40 gg+ max 15 gg) risulta anche dalla formulazione della parte successiva del co. 7 nella sua nuova stesura: “in ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo”. Continuando nell’esegesi del nuovo co.7, la norma poi richiama il principio di libertà dei soggetti legittimati alla contrattazione, atteso che “fa salva l’autonomia negoziale delle parti in ordine ad un’eventuale modifica delle clausole contrattuali”, con una formulazione diversa da quella evincibile nel previgente co.7 ultima parte: “salvo che non sia necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente”, lì dove la norma si riferisce ad una riapertura di trattativa da parte dell’A.R.A.N. nell’ipotesi di certificazione non positiva della Corte dei Conti, conseguente alla impossibilità di un adeguamento della quantificazione dei costi contrattuali sempre ai fini della certificazione.
Qui invece la norma sembra introdurre un generale principio di salvaguardia dei soggetti delle relazioni sindacali riferito agli aspetti di modifica relativi alle clausole incidenti sui costi della contrattazione ai fini della certificazione; ulteriormente innovativo appare poi quanto stabilito in merito ai rapporti con il Comitato di Settore circa l’ipotesi di accordo, avendo probabilmente inserito la norma una integrazione implicita del c.3 dell’art.47, con la previsione di un termine di 3 gg dalla sottoscrizione in capo all’ARAN, onde prevedere alla trasmissione al Comitato medesimo dell’ipotesi di accordo nonché della relazione tecnica.
A conforto di questa interpretazione l’ultima parte del co.7 che, nel recitare “resta escluso comunque dall’applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell’ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al co 3 del presente articolo”,fa esplicito riferimento ai rapporti tra ARAN e Comitato di Settore sulla “raggiunta ipotesi di accordo”.
Appare dunque evidente, ad un esame complessivo delle disposizioni della finanziaria incidenti sul procedimento di contrattazione collettiva, tenuto conto anche della “efficacia reale” del sistema delle relazioni sindacali nel pubblico impiego contrattualizzato, che il medesimo, pur con l’eliminazione della fase relativa alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, appaia particolarmente appesantito dalla previsione di una serie di interventi, attribuiti peraltro ad organismi che già interagiscono con l’ARAN nel complesso procedimento di stipula del contratto nazionale, che si collocano sia durante la fase di certificazione che successivamente alla firma della preintesa; in tal senso i Comitati di Settore, che per effetto della nuova norma interverranno non solo nella emanazione degli indirizzi per la contrattazione collettiva (c.1), nonché nell’esprimere parere favorevole sul testo dell’ipotesi contrattuale e sugli oneri finanziari, diretti ed indiretti a carico delle amministrazioni interessate (cfr.c.3), ma saranno ora i destinatari entro termini rigorosi (3gg) dalla sottoscrizione, dell’ipotesi di accordo e della relazione tecnica finanziaria che dovrà essere inviata dall’A.R.A.N.
[1] cfr. Maurizio Danza su www.lavoroprevidenza.com/index.php?iddoc=335 26/2/2005 e www.altalex.com del 7/4/2005, La legge finanziaria 2005 e l’intervento in giudizio dell’ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;Maurizio Danza Lo Stato attuale delle relazioni sindacali nei comparti del pubblico impiego alla luce dei recenti interventi della Cassazione su Rivista “ Relazioni industriali n°3.05 Giuffrè.