lavoroprevidenza

martedì 23 gennaio 2007

REGIME FISCALE DEI BUONI PASTO CORRISPOSTI AI LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO PARZIALE

Inps, Circolare 3.1.2007 n° 1

Regime fiscale dei buoni pasto corrisposti ai lavoratori assunti a tempo parziale
(Inps, Circolare 3.1.2007 n° 1)

Come noto ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29 (lire 10.240), le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (circolare n. 104/1998 e circolare n. 84/2000). Relativamente alle prestazioni sostitutive del servizio mensa (tra le quali rientrano i buoni pasto), l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 153 /2004 , aveva ritenuto, in assenza di una specifica previsione normativa, che soltanto i dipendenti che osservano un orario di lavoro che prevede una pausa pranzo hanno diritto ai buoni pasto e sono ammessi, pertanto, a beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui al predetto art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR.


INPS


Direzione Centrale Entrate Contributive


(Circolare 3.1.2007 n° 1)













OGGETTO:


Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 30 ottobre 2006, n. 118. Regime fiscale dei buoni pasto corrisposti ai lavoratori assunti a tempo parziale.










SOMMARIO:


Con la Risoluzione 118/2006 L’Agenzia delle entrate chiarisce che anche ai lavoratori part time, ove fruiscano di buoni pasto, deve applicarsi il regime fiscale agevolato di cui all’art. 51, comma 2, lett c) del TUIR.










Premessa



L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione 30 ottobre 2006, n. 118 fornisce chiarimenti sul corretto trattamento tributario da applicare ai buoni pasto corrisposti al personale dipendente nell’ipotesi in cui l’articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo.



Normativa e prassi di riferimento



Come noto ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29 (lire 10.240), le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (circolare n. 104/1998 e circolare n. 84/2000).


Relativamente alle prestazioni sostitutive del servizio mensa (tra le quali rientrano i buoni pasto), l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 153 /2004 , aveva ritenuto, in assenza di una specifica previsione normativa, che soltanto i dipendenti che osservano un orario di lavoro che prevede una pausa pranzo hanno diritto ai buoni pasto e sono ammessi, pertanto, a beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui al predetto art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR.



La modifica normativa. D.P.C.M. 18 novembre 2005



L’art. 14 – vicies ter della legge 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, al fine di concorrere al conseguimento di più elevati livelli di produttività, ha previsto l’emanazione di un decreto diretto a disciplinare le caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione dell’utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.


In esecuzione della predetta delega è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio del 18 novembre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 gennaio 2006, recante disposizioni in materia di affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa.


Detto decreto definisce all’art. 2, comma 1, lett. c), il buono pasto come il documento di legittimazione, anche in forma elettronica che attribuisce al possessore, ai sensi dell’art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.


L’art. 5 , comma 1, lett. c), dello stesso D.P.C.M. prevede, inoltre, che i “buoni pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente da prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.”



Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 118 del 30 ottobre 2006



Con la Risoluzione in epigrafe l’Agenzia delle Entrate recepisce quanto stabilito dal D.P.C.M. 18 novembre 2005.


In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che atteso l’espresso riferimento dell’art. 51, comma, 2 lett. c), del TUIR alle prestazioni sostitutive di mensa, ora disciplinate dal D.P.C.M. 18 novembre 2005, detto provvedimento, pur non avendo natura tributaria, assume rilevanza ai fini fiscali.


Ne consegue, che anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione agevolativa di cui all’art. 51, comma 2, lett.c) del TUIR.


Pertanto detti buoni pasto non concorrono, quali compensi in natura, nei limiti di 5,29 euro giornalieri, alla formazione della base imponibile fiscale e contributiva del lavoratore assunto con contratto a tempo parziale.


La Risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153, deve, pertanto, ritenersi superata.












Il Direttore Generale


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