GIURISDIZIONE E TFR
Trib. Napoli, Sez. lavoro, 2 febbraio 2006
E’ di competenza del giudice ordinario, qualora si controverta sulla misura del Tfr maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno
Svolgimento del processo. - Con ricorso depositato il 15.3.04 D.G., premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1975 al 31.12.02, ha chiesto ordinarsi alla C. di rideterminare del TFR includendo nella base di calcolo il compenso mensile di Lire 30.000 e le indennità giornaliere di Lire 570 e di Lire 500 di cui all accordo sindacale 21.5.81 (non allegato dal ricorrente ma dalla convenuta). Si costituiva la società convenuta che preliminarmente ha eccepito il difetto di giurisdizione e la nullità della domanda, chiedendo nel merito il suo rigetto. All udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo letto e pubblicato.
Motivi della decisione. - Relativamente alla eccezione di difetto di giurisdizione deve rilevarsi che nel caso di specie si controverte sulla misura del TFR maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro del 31.12.02. A tale epoca risalgono i fatti posti a fondamento della domanda e quindi ben oltre i termini del 30.6.98 e del 15.9.00 di cui alla normativa transitoria. Nel caso di specie opera pertanto la giurisdizione del giudice ordinario. Circa la eccezione di nullità deve rilevarsi la domanda individua con sufficiente precisione i termini della domanda. Deve invece osservarsi nel merito che la domanda è del tutto carente di prova. Parte ricorrente infatti non chiede l escussione di testimoni e si è limitata a produrre il prospetto di liquidazione del TFR rilasciato dalla convenuta che nulla lascia trasparire in merito agli elementi di fatto posti a fondamento della domanda o quanto meno sulla continuatività della erogazione degli emolumenti de quibus, che la stessa giurisprudenza di merito allegata in sede di note giudica essenziale ai fini del riconoscimento del credito in questione. La domanda pertanto deve essere rigettata con compensazione delle spese di lite.
P. Q. M. - Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.