PRESCRIZIONE E TFR
App. Roma, Sez. lavoro, 1 marzo 2006
La prescrizione decorre, ai sensi dell art. 2935 c.c., dal giorno dal quale il diritto può essere fatto valere; di conseguenza, il trattamento di fine rapporto matura al momento della cessazione del rapporto.
nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno
Svolgimento del processo. - Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento della domanda proposta da Teseo Mattana, già dipendente dell Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), ha accertato il diritto del ricorrente alla inclusione nella base di calcolo dell indennità di anzianità e del TFR dei compensi percepiti per lavoro straordinario dalla data di assunzione al 30.10.1992 e per l effetto ha condannato in forma generica il resistente istituto al pagamento della relative differenze oltre accessori.
Ha respinto le ulteriori domande intese al ricalcolo per inclusione del compenso per lavoro straordinario nel TFR anche in relazione al periodo successivo al 1.11.1992, nella 13a e 14a mensilità e nella retribuzione per ferie.
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello il lavoratore che ha censurato la decisione per avere limitato al 31.10.1992 l incidenza del compenso per lavoro straordinario nel TFR. Ha quindi lamentato che in esecuzione della statuizione di condanna generica alle differenze sul TFR l istituto avesse spontaneamente corrisposto la somma di Euro 1.345,05 laddove la originaria somma richiesta per tale titolo ammontava, in relazione all intero periodo lavorativo, a Euro 4.172,75.
Ha chiesto la riforma della decisione nella parte in cui non erano state riconosciute le differenze retributive a titolo di TFR dal 1.11.1992 e la condanna dell IPZS alla residua somma ( rispetto a quanto già corrisposto) di Euro 2.827,70 oltre accessori.
Si è costituito per resistere l IPZS il quale ha contestualmente proposto appello incidentale chiedendo in riforma della decisione l integrale rigetto della originaria domanda.
Autorizzato il deposito di note, all odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione. - Per ragioni di priorità logica deve essere esaminato dapprima l appello incidentale con il quale l IPZS lamenta l omesso esame da parte del primo giudice dell eccezione di prescrizione e censura la decisione per avere affermato il diritto del ricorrente all inclusione dello straordinario negli istituti di fine rapporto in relazione al periodo ante 31.10.1992.
Entrambe le censure sono infondate.
Ed invero la prescrizione decorre, ai sensi dell art. 2935 c.c., dal giorno dal quale il diritto può essere fatto valere. Poiché il diritto al TFR matura al momento della cessazione del rapporto, ai sensi del comma 1 dell art. 2120 c.c., e la determinazione delle quote annuali è mero strumento per il calcolo dell importo dovuto, come chiarisce il secondo periodo dello stesso comma 1 della norma citata, la prescrizione non è mai decorsa in costanza di rapporto, iniziando a farlo solo dal collocamento a riposo (e cioè dal 30.6 2001), con la conseguenza che nella specie, non essendo decorso il termine quinquennale da tale ultima data, l eccezione risulta infondata.
Quanto all inclusione del compenso per lo straordinario percepito fino al 30.10.1992 nel TFR, secondo l istituto essa sarebbe preclusa dal fatto che il CCNL grafici, con norma interpretativa introdotta a decorrere dal 1992, e precisamente l art. 34 della parte I, afferma che il TFR deve essere calcolato sulla base della "retribuzione dovuta", mentre l art. 21, della medesima parte I, stabilisce espressamente che la retribuzione "è quanto complessivamente percepito... per la sua prestazione lavorativa nell orario normale"; laddove quest ultimo viene stabilito (art. 20 - parte I) in 40 ore settimanali e 6h e 40 giornaliere.
Tale assunto non è condivisibile.
In primo luogo non vi sono elementi, testuali o sistematici, per sostenere il carattere interpretativo e quindi la valenza retroattiva della nozione di retribuzione adottata dalle parti collettive con la stipulazione del ccnl 1992.
Anzi, l introduzione di una nozione di retribuzione diversa da quella fino ad allora adottata, persuade che con essa le parti collettive hanno inteso apportare una specifica modifica del complessivo trattamento retributivo, modifica destinata ad avere effetto anche e soprattutto con riguardo agli istituti indiretti e al TFR.
Ed invero, in base ai c.c.n.l. succedutisi sino al 1989 (con effetto sino al 31.10.1992), la definizione di retribuzione, contenuta nell art. 21, prevedeva che, per retribuzione, doveva intendersi "quanto complessivamente percepito dal quadro, dall impiegato e dall operaio per la sua prestazione lavorativa", delineando così un concetto omnicomprensivo di retribuzione all interno del quale andava necessariamente ricompreso anche lo straordinario continuativo, con effetto - ma la questione non assume specifico rilievo ai fini della presente controversia - anche sugli istituti indiretti quali 13a, 14a retribuzione feriale.
Ne deriva che ai fini del calcolo del TFR, fino al 31.10.1992 deve essere sempre considerata non soltanto, la retribuzione percepita per la prestazione lavorativa normale, bensì tutta la retribuzione effettivamente spettante al dipendente, che comprende l eventuale compenso per lo straordinario e che è, appunto, la retribuzione a lui dovuta.
Il chiaro ed inequivoco tenore letterale della previsione, in difetto di una specifica volontà derogatoria delle parti collettiva in tema di TFR, esprime, dunque, una concezione formalmente e sostanzialmente omnicomprensiva, completamente differente da quella successivamente adottata con formulazione evidentemente mirata, e proprio per ciò vincolante.
Con riguardo a quest ultima, invece, deve osservarsi che il c.c.n.l. del 1992, stabilisce la nozione generale di retribuzione ricomprendendovi "quanto complessivamente percepito... per la prestazione lavorativa nell orario normale".
Ed invero, come più volte osservato dalla Cassazione, la circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo non trasforma di per sé la prestazione lavorativa, resa oltre l orario normale fissato dal contratto, in prestazione ordinaria ed il relativo compenso in retribuzione normale o ordinaria, computabile ai fini delle competenze indirette a questa correlate, salvo che tale computabilità sia prevista dalla disciplina del rapporto o che risulti l avvenuta modificazione del normale orario di lavoro, nel senso dell inclusione in esso della prestazione lavorativa superiore al limite già concordato, ma inferiore a quello massimo legale.
Come notato esattamente dalla Cassazione (Cass. 28.2.1996, n. 1551), la prestazione lavorativa eccedente l orario normale, per la quale sia stata corrisposta la maggiorazione retributiva prevista dalla disciplina collettiva per lo straordinario, rimane - ancorché sia effettuata in via continuativa - una prestazione accessoria ed eccezionale, che non può rivestire natura ordinaria e normale ove non esistano né una disposizione collettiva (anche aziendale) né un patto individuale derogativi e di maggior favore, in forza dei quali il lavoro prestato oltre l orario normale, pur restando straordinario ai fini della maggiorazione retributiva, sia tuttavia configurato come attività ordinaria, il cui compenso sia conseguentemente computabile ai fini del calcolo degli istituti indiretti correlati alla retribuzione ordinaria.
Orbene con riguardo alle nozione di retribuzione adottata dal ccnl 1992 questa Corte ritiene di condividere il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 5004/2004) che ha ritenuto immune da censure l interpretazione del CCNL del 1992 delle aziende grafiche secondo la quale la "retribuzione dovuta" ai fini del calcolo del TFR è quella corrisposta in relazione all "orario normale", così come previsto dal combinato disposto degli artt. 34 e 21 del ccnl sopra citato.
Infatti, la formulazione della disposizione contenuta nell art. 21 (esplicativa dei vari termini usati nell intero testo, tanto da essere titolata come "nomenclatura") ha valenza cogente e generale nell ambito dell intero contratto e deve essere utilizzata in tutti i casi in cui in esso si richiami il concetto di "retribuzione": la definizione ad essa data da tale disposizione preliminare non può essere, in sostanza, in alcun modo superata, anche alla luce dei criteri ermeneutici dettati dall art. 1362 c.c., ed è pienamente compatibile con l art.
E, proprio in relazione a ciò, si ritiene che la preliminare indicazione contenuta nella "nomenclatura" del contratto costituisca una previsione talmente chiara ed inequivoca da non consentire una differente interpretazione, in osservanza del consolidato orientamento della Corte di Cassazione (v. fra le tante Cass. 12657/2003).
Ulteriore argomento a conforto dell interpretazione sopra propugnata è costituito dalla differente formulazione dei contratti collettivi vigenti prima del 31.10.1992 che ricomprendevano espressamente nel concetto di retribuzione "quanto complessivamente percepito dal quadro, dall impiegato e dall operaio per la sua prestazione lavorativa" esprimendo, dunque, una concezione formalmente e sostanzialmente omnicomprensiva, completamente differente da quella successivamente adottata con formulazione evidentemente mirata, e proprio per ciò vincolante.
Sulla scorta della differente nozione adottata dai contratti collettivi precedenti quello del 1992 deve quindi essere confermata l inclusione dei compensi per straordinario nel calcolo del TFR fino al 31.10.1992 ma esclusa per il periodo successivo.
Consegue a quanto sopra il rigetto anche dell appello principale. Le spese del grado, atteso l esito del giudizio, vengono compensate.
P. Q. M. - Rigetta l appello principale. Rigetta l appello incidentale. Compensa le spese del grado.