DIVORZIO E TFR
Trib. Campobasso, 29 settembre 2005
Non sorge il diritto ad una quota dell importo maturato dall altro coniuge a titolo di tfr - spettante unicamente al coniuge titolare dell assegno divorzile ( art. 12-bis L. 1° dicembre 1970, n. 898) - quando l emolumento sia stato percepito dall avente diritto durante lo stato di separazione personale e prima della proposizione della domanda di divorzio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
nota a cura dell’Arch. Andrea Staiano
Svolgimento del processo. - Con ricorso depositato il 14.3.2003, P.C. proponeva domanda di cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto con rito concordatario in Castelpetroso il 27.12.1973 con D.S.C.
Radicatosi il contraddittorio, la resistente si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ne rilevava la formale improcedibilità, non essendo stato comprovato il passaggio in giudicato della pronunzia di separazione personale, e chiedeva che le fosse attribuito un congruo assegno di mantenimento.
Definita la fase presidenziale con l emissione dell ordinanza del 25 settembre 2003, le parti erano rimesse davanti al Giudice Istruttore.
Costituendosi innanzi al Giudice Istruttore, la resistente chiedeva anche la corresponsione della somma di Euro 32.963,85, pari alla metà dell importo che il marito aveva riscosso a titolo di pensione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia per lo stesso titolo.
Rigettata la richiesta di prova orale avanzata dal ricorrente, all udienza del 18.3.2005 le parti private ribadivano le conclusioni precedentemente formulate e, all esito, il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 21.3.2005 il P.M. rassegnava le proprie conclusioni, dichiarando di non opporsi a quelle formulate dalle parti.
Motivi della decisione. - La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Invero, premesso che con provvedimento del Tribunale di Berna (Svizzera) in data 30.10.1995 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi P.C. e D.S.C., onde, ai sensi degli artt. 3, n. 2 lett. b), legge 898/70 e 64 e SS legge 218/95, la domanda deve intendersi pienamente procedibile, giova evidenziare che l insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l impossibilità di ricostituirla. La conferma di ciò è emersa anche in sede di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente. Va, dunque, pronunciata la chiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non possono, invece, trovare accoglimento le domande di attribuzione dell assegno divorzile e di corresponsione di una quota del trattamento di fine rapporto percepito dal ricorrente, proposte dalla resistente. Allo stato, infatti, non risultano comprovati il concreto tenore di vita goduto dalla D.S. durante il matrimonio e la mancanza di redditi adeguati che le consentano di conservarlo per il futuro, donde l insussistenza del presupposto richiesto dall art. 5, 6° comma, legge 898/70 per la concessione dell assegno anzidetto. Riguardo alla pretesa avente ad oggetto una quota del TFR, d altro canto, deve rilevarsi che il relativo diritto, spettante unicamente al coniuge titolare dell assegno divorzile (cfr. art. 12 bis legge 898/70), non sorge quando l emolumento sia divenuto esigibile e sia stato percepito dall avente diritto durante lo stato di separazione personale e prima della proposizione della domanda di divorzio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass., Sez. I, 29.7.2004, n. 14459). Anche tale domanda, quindi, si rivela infondata.
Alla pronunzia accedono le statuizioni consequenziali.
Sussistono giusti motivi per operare la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite.
P. Q. M. - Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 14.3.2003 da P.C. contro D.S.C. e sulla riconvenzionale spiegata da quest ultima, con l intervento del P.M. in Sede, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in Castelpetroso il 27.12.1973 tra P.C., nato il 22.3.1949 a S. Angelo D Alife e residente a Berna (Svizzera), e D.S.C., residente a Berna (Svizzera), trascritto presso l Ufficio dello Stato Civile del Comune di Castelpetroso al n. 187, Parte II, serie A del Registro degli atti di matrimonio dell anno 1973;
b) ordina procedersi all annotazione della presente sentenza ai sensi dell art. 49, DPR 3.11.2000 n. 396; c) rigetta le domande riconvenzionali avanzate dalla resistente;
d) compensa integralmente, fra le parti, le spese processuali.