LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 3 gennaio 2007, n. 3 |
MASSIMA
Nei lavori socialmente utili (LSU) non può configurarsi l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato pubblico dovendosi, più correttamente, rinvenire un rapporto giuridico previdenziale, disciplinato da una legislazione volta a garantire al lavoratore diritti che trovano il loro fondamento nel disposto dell’articolo 38 Costituzione; il che impedisce al suddetto lavoratore, impegnato in attività presso le amministrazioni pubbliche, la rivendicazione nel confronti di un rapporto di lavoro subordinato e dei consequenziali diritti. Il lavoratore socialmente utile, svolgendo la sua attività per la realizzazione di un interesse di carattere generale, ha diritto ad emolumenti, cui non può riconoscersi natura retributiva, ma come si è già detto natura previdenziale. |
CASUS DECISUS
Carmine Cicchetti, Carmelo De Luca ed altri, espongono che l’amministrazione comunale di Castrovillari, con atto deliberativo reso dall’organo esecutivo il 30 novembre 1995, aveva disposto il loro impiego per la realizzazione del "progetto per lavori socialmente utili" relativo alla predisposizione del servizio parcheggi a pagamento per l’iniziale durata di dodici mesi,successivamente prorogato con delibera del 20 novembre 1997 per ulteriori dodici mesi. Precisano di avere beneficiato dell’emolumento mensile pari a lire trecentomila erogato dalla Regione Calabria, al sensi dell’articolo 4 della legge regionale 18/1996 sino al maggio 1997; di non aver ricevuto più nulla per la stessa causale. Chiedono, pertanto, al giudice del lavoro, ritenendo la giurisdizione dello stesso, la condanna della suddetta Regione al pagamento degli emolumenti mensili non corrisposti sino al mese di dicembre 1998, corrispondente alla durata del progetto ovvero, in subordine, ricorrono perché al pagamento delle suddette somme venga dichiarato tenuto il Comune di Castrovillari, con conseguente sua condanna al relativo pagamento. Dopo la costituzione del contraddittorio, il Tribunale di Castrovillari rigetta il ricorso e compensa le spese. Avverso tale sentenza propongono appello gli originari ricorrenti; |
PRECEDENTI
Conforme | Difforme |
Cass. civ., 10651/2003; Cass. civ., Sez un., 11346/2005. |
ANNOTAZIONE
Come rimarca il Collegio di Piazza Cavour, per la dottrina il lavoro socialmente utile va equiparato ad un modello’ di matrice nordamericana definito di workfare, basato sull’idea che la tutela sociale al disoccupato costituisce un diritto condizionato ad una prestazione di lavoro “fuori mercato” in attività socialmente utili, oltre che ad un dovere di attivarsi personalmente per uscire dall’assistenza. Per la giurisprudenza, precisa inoltre il Collegio di legittimità, lo stesso istituto si colloca a valle dei cd. ammortizzatori sociali (messa in mobilità dei lavoratori in esubero; collocamento in cassa integrazione; trattamento di disoccupazione) e rappresenta uno strumento innovativo per fronteggiare la disoccupazione soprattutto (ma non esclusivamente) giovanile, si da nascere con una connotazione marcatamente previdenziale assistenziale, tendenzialmente volta però verso forme di tirocinio giovanile e di praticantato, collocate a ridosso dell’apprendistato e del contratto di formazione e lavoro, che si collocano a loro volta a pieno titolo nell’ambito del rapporto di lavoro . Richiamato il substrato normativo sotteso all istituto in esame, reputano le Sezioni Unite che "la declaratoria della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non può essere riconosciuta sul presupposto della natura pubblica dell’ente utilizzatore o dei soggetti promotori dei progetti di lsu perché “beneficiari” delle prestazioni dei lavoratori; ne a conforto di tale soluzione può addursi che la materia dei lavori socialmente utili assume rilevanza pubblicistica perché la relativa disciplina tutela non solo gli interessi particolari dei lavoratori direttamente impegnati, ma anche e soprattutto gli interessi della collettività per rappresentare una offerta di opportunità d’inserimento professionale per fasce deboli di lavoratori". |
TESTO DELLA SENTENZA
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 2 febbraio 2002 Carmine Cicchetti, Carmelo De Luca e gli altri litisconsorti in epigrafe esponevano che l’amministrazione comunale di Castrovillari, con atto deliberativo reso dall’organo esecutivo il 30 novembre 1995, aveva disposto il loro impiego per la realizzazione del « progetto per lavori socialmente utili » relativo alla predisposizione del servizio parcheggi a pagamento per l’iniziale durata di dodici mesi,successivamente prorogato con delibera del 20 novembre 1997 per ulteriori dodici mesi. Aggiungevano di avere beneficiato dell’emolumento mensile pari a lire trecentomila erogato dalla Regione Calabria, al Chiedevano, pertanto, al giudice del lavoro, ritenendo la giurisdizione dello stesso, la condanna Dopo la costituzione del contraddittorio, il Tribunale di Castrovillari rigettava il ricorso e compensava le spese. Avverso tale sentenza proponevano appello gli originari ricorrenti e, dopo la costituzione della Regione Calabria e del Comune di Castrovilari, Resistono con controricorso il Comune di Castrovillari nonché Motivi della decisione Ai sensi dell’articolo 335 Cpc il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti perché proposti ambedue avverso una medesima sentenza. Con ricorso principale il Cicchetti e gli altri litisconsorti deducono violazione della legge regionale 18/1996, dell’articolo 14 comma 4 del Dl 299/94, convertito nella legge 451/94, nonché carente ed insufficiente motivazione in relazione all’articolo 360 nn. 3 e 5 Cpc In particolare lamentano che il giudice d’appello è incorso in un palese errore nel reputare il contributivo integrativo reclamato, e di cui alla legge regionale 18/1996, cosa diversa dal compenso indicato dal comma 2 della legge 468/97, “laddove il suddetto contributo era previsto dall’articolo 14, comma 4, del Dl 299/94, convertito nella legge 451/94, di cui la legge regionale era solo momento di attuazione”. Normativa quest’ultima che, rapportando il contributo integrativo dell’assegno mensile di lire 800.000 ad una maggiore quantità di lavoro espletato, induceva a configurare la posizione del lavoratore come integratrice di un diritto soggettivo nei confronti dell’ente proponente (o utilizzatore del progetto) dei lavori socialmente utili nonché nei confronti dell’ente che ope legis assume l’onere dell’erogazione. Per la dottrina il lavoro socialmente utile, che presenta peculiarità ben distinte dai tradizionali modelli di tutela sociale, previdenziali ed assistenziali, della disoccupazione, va equiparato ad un modello’ di matrice nordamericana definito di workfare, basato sull’idea che la tutela sociale al disoccupato costituisce un diritto condizionato ad una prestazione di lavoro “fuori mercato” in attività socialmente utili, oltre che ad un dovere di attivarsi personalmente per uscire dall’assistenza. E una tale complessa ed articolata finalità, caratterizzante le attività socialmente utili, è attestata sotto altro versante dal trattamento economico, riconosciuto ai lavoratori, cui viene corrisposto un emolumento, prima denominato sussidio (che evoca la matrice assistenziale dell’istituto) e di poi l’assegno” (che mostra invece l’evoluzione verso una forma di tirocinio/praticantato). Nell’ambito della ricca normazione sui lavori socialmente utili, ed in una ottica volta ad esaminare solo le disposizioni funzionali alla presente decisione, va ricordato come una prima tipologia di lavori socialmente utili viene regolata dall’articolo 1bis del Dl 244/81 (convertito con modificazione nella legge 390/81), che prevede l’impiego temporaneo in attività di pubblica utilità di lavoratori titolari di un trattamento di integrazione salariale, stabilendo anche che ai lavoratori “è dovuta a carico delle amministrazioni pubbliche interessate una somma pari alla differenza tra somma corrisposta dall’Inps a titolo di integrazione salariale e il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro e, comunque, non superiore a quello dei lavoratori che nell’amministrazione pubblica interessata svolgono pari mansioni”. Successivamente con l’articolo Consegue da quanto sinora detto che ‑ conformemente a quanto già statuito da queste Su (cfr. Cassazione, Su 11346/05; 3508/05; 22276/04) ‑ va dichiarata in relazione alla presente controversia la giurisdizione del giudice ordinario. Ai sensi dell’articolo 142 disp. att. Cpc gli atti vanno trasmessi alla Sezione lavoro di questa Corte di cassazione per l’ulteriore corso del giudizio e specificamente per l’esame del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale. P.Q.M. |