SPECIALE LAVOROPREVIDENZA
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LE NUOVE REGOLE DEL TFR
dell’Avv. Rocchina Staiano
-Contrattista in Diritto del Lavoro, Università di Roma3 e Vicedirettore LavoroPrevidenza.com e Responsabile unica della sezione "Pari Opportunità" di LavoroPrevidenza.com
1. Come cambia il trattamento di fine rapporto (tfr)?
Il D. Lgs. 13 dicembre 2005, n.
Le nuove regole si applicheranno soltanto alle quote di tfr maturate dal 1° gennaio 2007 e in nessun caso coinvolge il tfr maturato a tutto il 31 dicembre 2006.
I lavoratori dipendenti hanno 6 mesi di tempo per decidere sulle sorti del tfr maturato dal 1° gennaio 2007; in particolare:
- per i lavoratori già titolari di un rapporto di lavoro dipendente il termine per decidere è fissato in 6 mese, cioè entro il 30 giugno 2007;
- per i lavoratori che verranno assunti dopo il 1° gennaio 2007, il termine è mobile, in quanto parte dalla data di assunzione..
Entro tale termine il lavoratore dipendente potrà decidere se il tfr rimanga all’azienda o se investirlo in una pensione integrativa.
Nella prima ipotesi, la scelta dovrà essere manifestata in maniera esplicita.
Nella seconda ipotesi, la decisione potrà avvenire alternativamente in due modi o in forma esplicita (il lavoratore aderisce al fondo pensione) o automaticamente con il cd. silenzio-assenso, vale a dire nell’ipotesi in cui il lavoratore non effettua nessuna scelta.
2. Nuovo Tfr e imprese inferiori e superiori a 50 dipendenti.
In aggiunta a ciò che è stato detto, è necessario un’ulteriore precisazione, cioè distinguere le imprese inferiori a 50 dipendenti e le impresi superiori a 50 dipendenti.
Per le imprese inferiori a 50 dipendenti:
si ha il cd. smobilizzo del tfr, vale a dire, la sorte del tfr dipenderà dalla scelta del lavoratore. In tal caso, le imprese, entro il 30 luglio 2007, si troveranno nelle seguenti situazioni:
a) il tfr dei lavoratori che hanno esplicitamente manifestato di aderire ad un fondo pensione andrà versato a tale fondo, mentre il tfr relativo ai mesi precedenti resta accantonato in azienda;
b) il tfr dei lavoratori che hanno esplicitamente manifestato di volerlo conservare in azienda, resterà in azienda;
c) il tfr dei lavoratori che non hanno espressamente manifestato alcuna volontà, andrà versato al fondo pensione aziendale oppure alla forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps (art. 9).
Per le imprese superiori a 50 dipendenti:
entro il 30 luglio 2007, le imprese si troveranno nelle seguenti situazioni:
a) il tfr dei lavoratori che hanno esplicitamente manifestato di aderire ad un fondo pensione andrà versato a tale fondo, mentre il tfr relativo ai mesi precedenti resta accantonato in azienda;
b) il tfr dei lavoratori che hanno esplicitamente manifestato di volerlo conservare in azienda, verrà gestito dal neofondo di tesoreria (gestito dall’Inps);
c) il tfr dei lavoratori che non hanno espressamente manifestato alcuna volontà, andrà versato al fondo pensione aziendale oppure al fondo pensione istituito presso l’Inps.
La scelta dei lavoratori è libera e volontaria e non è definitiva, in quanto può essere modificata con cadenza almeno annuale.
Con tale riforma, le imprese non sono più tenute ad effettuare la rivalutazione delle quote accantonate, da ripetersi ogni anno, a un tasso dell’1,5% cui si aggiunge il 75% dell’inflazione Istat.
3. Anticipazione del nuovo tfr.
Per chi aderisce al fondo pensione, può chiedere l’anticipazione del tfr per le seguenti ipotesi:
- Spese sanitarie (a seguito di gravissime situazioni relativamente a sé, al coniuge ed ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche): a) in qualsiasi momento, b) per un importo non superiore al 75%;
- acquisto prima casa (acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile): a) decorsi 8 anni di iscrizione, b) per un importo non superiore al 75%;
- manutenzione prima casa (interventi di manutenzione documentati, ai sensi dell’art. 3, 1° comma, lett. a), b), c) e d), relativamente alla prima casa di abitazione: a) decorsi 8 anni di iscrizione, b) per un importo non superiore al 75%;
- ulteriori esigenze: a) decorsi 8 anni di iscrizione, b) per un importo non superiore al 30%.
4. Incentivi alle imprese e nuovo tfr.
Il D. Lgs. 252/2005 prevede incentivi alle imprese:
1) deduzione fiscale: a) imprese inferiori a 50 dipendenti è prevista una deducibilità fiscale del 6% del tfr
versato ai fondi pensione;
b) imprese superiori a 50 dipendenti è prevista una deducibilità fiscale
del 4% del tfr versato ai fondi pensione o all’Inps;
2) esonero contributivo: le imprese sono esonerate dal versamento del contributo Inps (0,2%) al fondo di garanzia;
3) riduzione costo del lavoro: le imprese fruiranno, a partire dal 1° gennaio 2008 di un’ulteriore riduzione contributiva variabile e crescente nel tempo, nelle seguenti misure:
anno 2008 = 0,19%
anno 2009 = 0,21%
anno 2010 = 0,23%
anno 2011 = 0,25%
anno 2012 = 0,26%
anno 2013 = 0,27%
dall’anno 2014 = 0,28%.