lavoroprevidenza

sabato 20 gennaio 2007

FINANZIARIA 2007: NOVITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ



Finanziaria 2007: novità per le persone con disabilità


Il 21 dicembre è stata approvata in via definitiva la Manovra Finanziaria per il 2007. Vi sono contenute alcune disposizioni che interessano direttamente le persone con disabilità e ai loro familiari, a cui ci riferiamo in questo articolo.


Detrazioni per carichi di famiglia


All’interno delle diverse misure che hanno rimodulato l’imposizione sui redditi (IRPEF) e le relative detrazioni e deduzioni è prevista una norma che riguarda le persone con disabilità a carico del contribuente.


Attualmente è in vigore il regime della deduzione per carichi di famiglia, cioè è possibile dedurre dal reddito lordo un importo variabile, a seconda del proprio reddito, per i figli e i familiari a carico.


La nuova Finanziaria reintroduce, il precedente sistema della detrazione: si detraggono cioè importi variabili a seconda del reddito per i figli e i familiari a carico.


In sintesi: è prevista una detrazione di 800 euro (a scalare a partire da un reddito di 95.000 euro). La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.


Agevolazioni sui veicoli


La Finanziaria interviene anche a proposito delle note agevolazioni di cui possono fruire le persone disabili nell’acquisto di un veicolo destinato alla loro mobilità. L’intento, a nostro avviso del tutto inefficace oltre che sperequativo, è quello di evitare elusioni.


La Legge Finanziaria precisa che: “le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.


È quasi superfluo sottolineare l’inapplicabilità di questa enunciazione. Come si accerterà l’uso esclusivo o prevalente?


Più perentorio e operativo il comma successivo che recita: “In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.”


La norma contenuta nella Finanziaria impedisce al disabile, o al suo familiare, che abbiano acquistato un veicolo “agevolato” di rivenderlo nell’immediato a meno che non abbiano necessità di altri adattamenti, pena la restituzione dei benefici ottenuti. La valenza discriminatoria di questa indicazione si accompagna con la non considerazione della normativa già vigente. Come si ricorderà, infatti, già oggi non è possibile ottenere nuovamente i benefici prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto agevolato.


Inoltre, la norma crea disparità fra le stesse persone con disabilità: il Disegno si riferisce, in chiusura del comma citato, a “nuovi e diversi adattamenti”. Si ricordi che non tutte le persone con disabilità necessitano di adattamenti sui veicoli e che lo stesso Legislatore non impone a tutti l’obbligo di adattare il veicolo quale condizione per accedere ai benefici fiscali. Per l’applicazione operativa della norma, e per le quantomai opportune chiarificazioni, è ora necessario attendere le circolari dell’Agenzia delle entrate.


Agevolazioni lavorative


La Finanziaria introduce una modificazione alle disposizioni relative ai congedi retribuiti di due anni riservato i genitori di persone con handicap (o ai fratelli o sorelle conviventi nel caso i genitori siano deceduti o totalmente inabili).


Si tratta di una misura piuttosto oscura.


Il comma in questione prevede che se un lavoratore fruisce dei congedi retribuiti per un periodo inferiore ai sei mesi, potrà fruire di giorni di ferie (attenzione: non retribuiti, né coperti da contribuzione figurativa) in numero pari a quelli che avrebbe maturato in identico periodo se avesse effettivamente lavorato. Come si potrà notare, è una misura irrilevante sotto l’aspetto pratico.


Flessibilità dell’orario di lavoro


La Manovra corregge parzialmente anche l’articolo 9 della Legge 53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) nella parte relativa alla flessibilità degli orari di lavoro.


Come si ricorderà quell’articolo prevede la possibilità di sostenere economicamente quelle imprese che attuino, attraverso accordi specifici, progetti di flessibilità dell’orario di lavoro, part-time, telelavoro per quei dipendenti che abbiamo maggiore necessità di sostegno familiare (esempio, minori nel nucleo).


Nel nuovo testo, fra le azioni positive, sono previsti anche “interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico”.


Nella sostanza non cambia molto: il telelavoro, il part-time, la flessibilità in generale non sono comunque un diritto, ma una opportunità che lo Stato sostiene nel caso in cui le aziende intendano adottare accordi specifici.


Fondo sociale per i non autosufficienti


Con la finalità di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, la Manovra Finanziaria ha istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze» (100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009) con la finalità di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.


La cifra prevista, come si può immaginare, non è certo proporzionata ai bisogni assistenziali delle persone non autosufficienti.


Gli atti e i provvedimenti relativi all’utilizzazione del Fondo saranno adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata (Legge 281).


5 per mille per il volontariato


La Finanziaria ha confermato la possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per mille dell’imposta sui redditi alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale o di volontariato, oltre che alle attività sociali svolte dal proprio comune di residenza.


Consumi energetici


Nel testo approvato è prevista la costituzione di Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.


Questo Fondo sarà destinato anche finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia (riscaldamento e energia elettrica) per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili.


Per comprendere le modalità e le condizioni di accesso a questo fondo da parte dei comuni è necessario attendere uno specifico decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Finanziaria.





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