Guida all orario di lavoro |
Una guida alle regole previste dalla legge sull’orario di lavoro. Per fare ciò si deve fare riferimento alla circolare n. 8/2005 emanata dal Ministero del lavoro. Il documento fa il punto dei cambiamenti introdotti in materia dal decreto legislativo n. 66/2003 (a sua volta integrato e modificato dal decreto legislativo n. 231/2004). Ricordiamo che il decreto n. 66, in attuazione della direttiva comunitaria n. 93/104/CE, ha dato un assetto organico e riassuntivo all’intera materia dell’orario di lavoro. L’orario normale di lavoro L’orario normale di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali, calcolate non necessariamente sulla base della settimana lavorativa, ma per ogni periodo di sette giorni. L’orario settimanale, sia in presenza sia in assenza della contrattazione, non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Il limite delle 48 è calcolato su un periodo di sette giorni, in un arco di tempo non superiore ai 4 mesi. Questo consente di rispettare il limite di 48 ore, attraverso una specie di regola della compensazione: in una settimana lavorativa si potrà superare il limite purché, nel periodo di riferimento, vi siano settimane lavorative di meno di 48 ore. Lavoro straordinario Nella formulazione di legge prevista dal decreto n. 66, non è più prevista una durata massima giornaliera delle prestazioni straordinarie. E’ invece prevista una durata massima settimanale che, sommata con le ore di lavoro normale, non può superare – come si visto nel paragrafo precedente – il livello medio delle 48 ore. Il ricorso al lavoro straordinario è legittimo in presenza di un accordo collettivo o, in sua mancanza, di un previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore. Per quanto riguarda il riposo giornaliero è stabilito un periodo minimo di 11 ore consecutive ogni 24 ore, calcolate dall’inizio delle prestazione lavorativa. Passando alla pausa settimanale, il diritto al riposo è stabilito in 24 ore, normalmente coincidente con la domenica. Il riposo settimanale deve essere cumulato con il riposo giornaliero. Ciò significa che ogni lavoratore ha diritto a un periodo di 35 ore alla settimana. In linea generale le regole della periodicità, della coincidenza con la domenica, della durata e della consecutività del riposo, possono essere derogate per alcune attività (indicate nelle lettere a), b), c) dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003: ad esempio, lavoro a turni, periodi di lavoro frazionati, lavoro nei trasporti ferroviari). Ferie Il decreto n. 66/2003 ha, da un certo punto di vista, rivoluzionato la disciplina delle ferie. Infatti, per la prima volta in Italia, è stato introdotto il divieto di monetizzare il periodo di ferie corrispondente alle quattro settimane di calendario previste dalla legge. Ora la legge prevede tre periodi di ferie: Il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7, oppure tra le 23 e le 6, o tra le 22 e le 5. Quindi il lavoratore notturno è il lavoratore che svolge, durante tali periodi, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero. Inoltre è considerato notturno anche il lavoratore che svolge durante il periodo notturno una parte del lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non disciplina la materia, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, sempre durante il periodo notturno, almeno 80 giorni lavorativi all’anno. E’ vietato di adibire al lavoro dalle 24 alle 6, le donne in gravidanza, dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino o, comunque, dal momento in cui il datore ha avuto conoscenza della gravidanza. Inoltre possono rifiutarsi di prestare lavoro notturno: Sanzioni Le maggiori novità riguardano le sanzioni previste per le ferie e i riposi giornalieri, violazioni che in precedenza non erano punite. |