lavoroprevidenza

mercoledì 27 dicembre 2006

GUIDA ALL ORARIO DI LAVORO

dal sito del Sole 24 ore









Guida all orario di lavoro












Guida all orario di lavoro





Dall’orario normale al lavoro straordinario. Dalle ferie al lavoro notturno. Una guida per conoscere tutte le novità sull’orario di lavoro

Una guida alle regole previste dalla legge sull’orario di lavoro. Per fare ciò si deve fare riferimento alla circolare n. 8/2005 emanata dal Ministero del lavoro. Il documento fa il punto dei cambiamenti introdotti in materia dal decreto legislativo n. 66/2003 (a sua volta integrato e modificato dal decreto legislativo n. 231/2004).


Ricordiamo che il decreto n. 66, in attuazione della direttiva comunitaria n. 93/104/CE, ha dato un assetto organico e riassuntivo all’intera materia dell’orario di lavoro.


L’orario normale di lavoro


L’orario normale di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali, calcolate non necessariamente sulla base della settimana lavorativa, ma per ogni periodo di sette giorni.
Ai contratti collettivi è data la possibilità di stabilire un orario normale di lavoro inferiore alle 40 ore.


L’orario settimanale, sia in presenza sia in assenza della contrattazione, non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Il limite delle 48 è calcolato su un periodo di sette giorni, in un arco di tempo non superiore ai 4 mesi. Questo consente di rispettare il limite di 48 ore, attraverso una specie di regola della compensazione: in una settimana lavorativa si potrà superare il limite purché, nel periodo di riferimento, vi siano settimane lavorative di meno di 48 ore.


Lavoro straordinario


Nella formulazione di legge prevista dal decreto n. 66, non è più prevista una durata massima giornaliera delle prestazioni straordinarie. E’ invece prevista una durata massima settimanale che, sommata con le ore di lavoro normale, non può superare – come si visto nel paragrafo precedente – il livello medio delle 48 ore.


Il ricorso al lavoro straordinario è legittimo in presenza di un accordo collettivo o, in sua mancanza, di un previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
Oltre che nelle ipotesi fissate dai contratti collettivi, il ricorso al lavoro straordinario è consentito per fronteggiare casi di eccezionali carichi tecnico-produttivi; nei casi di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato o a un danno alle persone o alla produzione. Inoltre è consentito il ricorso allo straordinario per lo svolgimento di eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva.
Il limite annuo delle ore di straordinario è fissato dalla contrattazione collettiva. In mancanza il datore non potrà superare le 250 ore annue.


Riposi


Per quanto riguarda il riposo giornaliero è stabilito un periodo minimo di 11 ore consecutive ogni 24 ore, calcolate dall’inizio delle prestazione lavorativa.
I contratti collettivi, conclusi a livello nazionale, possono prevedere delle deroghe, ma a patto che siano previsti periodi equivalenti di riposo compensativo.


Passando alla pausa settimanale, il diritto al riposo è stabilito in 24 ore, normalmente coincidente con la domenica. Il riposo settimanale deve essere cumulato con il riposo giornaliero. Ciò significa che ogni lavoratore ha diritto a un periodo di 35 ore alla settimana.
Il decreto fissa, inoltre, una complessa disciplina in materia di eccezioni e deroghe alla normativa sul riposo settimanale.


In linea generale le regole della periodicità, della coincidenza con la domenica, della durata e della consecutività del riposo, possono essere derogate per alcune attività (indicate nelle lettere a), b), c) dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003: ad esempio, lavoro a turni, periodi di lavoro frazionati, lavoro nei trasporti ferroviari).
Inoltre anche i contratti collettivi possono prevedere delle deroghe, sempre a condizione che siano previsti dei periodi di riposo compensativi.


Ferie


Il decreto n. 66/2003 ha, da un certo punto di vista, rivoluzionato la disciplina delle ferie. Infatti, per la prima volta in Italia, è stato introdotto il divieto di monetizzare il periodo di ferie corrispondente alle quattro settimane di calendario previste dalla legge.
Il periodo minimo di ferie è fissato in un minimo di 28 giorni di calendario.


Ora la legge prevede tre periodi di ferie:
1) un primo periodo, di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione, su richiesta del lavoratore;
2) un secondo periodo, di due settimane, da fruirsi anche in modo frazionato, ma entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. La contrattazione collettiva può prevedere periodi più lunghi entro i quali si possono godere delle ferie;
3) se esiste, un terzo periodo, superiore al minimo di 4 settimane stabilito per legge, che potrà essere fruito anche in modo frazionato e entro il termine stabilito dalla contrattazione collettiva.


Lavoro notturno


Il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7, oppure tra le 23 e le 6, o tra le 22 e le 5. Quindi il lavoratore notturno è il lavoratore che svolge, durante tali periodi, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero. Inoltre è considerato notturno anche il lavoratore che svolge durante il periodo notturno una parte del lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi.


Se il contratto collettivo non disciplina la materia, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, sempre durante il periodo notturno, almeno 80 giorni lavorativi all’anno.


E’ vietato di adibire al lavoro dalle 24 alle 6, le donne in gravidanza, dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino o, comunque, dal momento in cui il datore ha avuto conoscenza della gravidanza.


Inoltre possono rifiutarsi di prestare lavoro notturno:
1) la madre di un figlio di età inferiore ai tre anni, o, se non ha esercitato tale facoltà, il padre purché sia convivente;
2) l’unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore ai 12 anni;
3) chi ha carico un soggetto disabile.


Sanzioni


Le maggiori novità riguardano le sanzioni previste per le ferie e i riposi giornalieri, violazioni che in precedenza non erano punite.
Il nuovo apparato sanzionatorio prevede, in alcuni casi, anche l’arresto, come nel caso di violazione del divieto di adibire le donne in stato di gravidanza al lavoro notturno.



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