mercoledì 10 aprile 2013
IRREGOLARITA’ FORMALE DELLA CARTELLA ESATTORIALE
Le cartelle esattoriali presentano alle volte un’irregolarità formale insanabile per l’impossibilità di individuare le motivazioni dell’addebito contestato e le modalità per proporre opposizione.
Ciò accade quando non è riportato neppure in estrema sintesi la causa a fondamento del credito che si contesta, se ad esempio essa è da attribuire ad una sottrazione dell’imponibile contributivo per non aver denunciato le retribuzioni contrattuali o ad un errato calcolo della contribuzione dovuta per aver beneficiato di riduzioni contributive non spettanti. Oppure quando non è riportata l’indicazione di un atto amministrativo che abbia contestato e motivato un addebito contributivo con la relativa data di notifica, in modo da poter verificare se il credito azionato sia stato iscritto nei ruoli esattoriali nel rispetto dei termini di decadenza previsti dall’art. 25 del d.lgs. 46/99 e successive modificazioni e integrazioni.
Per detto vizio formale, la cartella appare viziata di nullità insanabile, in quanto detto vizio impedisce all’opponente di articolare le proprie difese.
In questi casi, è opportuno avanzare una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., considerato che si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale, del giudizio de quo.
Avv. Marco Dibitonto