martedì 22 gennaio 2013
La ricostituzione della pensione integrativa INPS, INAIl etc...
Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 7154/2010.
hanno riconosciuto il diritto al calcolo nella pensione integrativa dell’indennità di funzione ex articolo 15 Legge n. 88/1989 e del salario di professionalità/assegno di garanzia/T.E.P.
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi dell’INPS tesa ad escludere dal calcolo della pensione integrativa sia l’indennità ex art. 15, comma 2, Legge n. 88/1989 sia il salario di professionalità/assegno di garanzia/TEP, e accolto le argomentazioni del ricorrente in Cassazione, individuando i seguenti requisiti ai fini del computo delle indennità nella pensione integrativa:
• la natura fissa e continuativa delle indennità in questione legate alla reiterazione del pagamento per un apprezzabile lasso di tempo;
• la irrilevanza dell’eventuale mancato assoggettamento delle stesse indennità al prelievo contributivo a favore del fondo di previdenza.
La decisione giurisprudenziale seppur riguardante il caso di un ex dipendente Inps vale per tutti gli ex dipendenti degli enti del Parastato.
Pertanto, stante il carattere fisso e continuativo dell’indennità percepite dagli ex dipendenti Inps in costanza del rapporto di lavoro e a prescindere dalla circostanza dell’eventuale mancato assoggettamento della stessa indennità al prelievo contributivo a favore del fondo di previdenza, l’Inps avrebbe dovuto computarla nel calcolo della pensione integrativa, anche perché il Regolamento di previdenza e quiescenza del personale Inps, all’art. 5, riconosce utili – agli effetti della pensione integrativa e dell’indennità di buonuscita - tutti gli assegni personali ed altre competenze di carattere fisso e continuativo.
Avv. Marco Dibitonto