domenica 22 dicembre 2013
Le sanzioni negli avvisi di addebito
Nellle cause avverso gli avvisi di addebito Inps si contesta spesso l’ammontare degli oneri accessori.
Infatti, se, per mera ipotesi, dovessere confermato il presunto debito per omesso versamento di contributi commercianti, questo non può assolutamente essere ricondotto, in molti casi, all’intenzione specifica dell´attuale opponente di evadere la contribuzione dovuta.
Anzi, l’ammontare dei contributi che il debitore presunto sarebbe tenuto a versare per i suoi dipendenti occupati sarebbe di gran lunga inferiore rispetto a quelli che attualmente versa.
Per questi motivi, le somme aggiuntive, se dovute, devono essere determinate nella misura prevista dalla norma contenuta nel comma 8° lettera a) del citato art. 116 e non in quella contenuta nel comma 8° lett. b) ("nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d´anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell´importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge").
Avv. Marco Dibitonto