lunedì 18 luglio 2011
Decreto Sviluppo: il testo coordinato in Gazzetta Ufficiale
Pubblichiamo il testo del decreto sviluppo approvato con Decreto-legge 13 maggio 2011 , n. 70 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, pubblicato sulla Gazzzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011 . Vedi anche la tabella delle novità.
Decreto Sviluppo
Art. 1 - Credito di imposta per la ricerca scientifica
Art. 2 - Credito dŽimposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
Art. 2 bis - Credito dŽimposta per gli investimenti nel Mezzogiorno))
Art. 3 - Reti dŽimpresa, «Zone a burocrazia zero», ((Distretti turistici,)) nautica da diporto
Art. 4 - Costruzione delle opere pubbliche
Art. 5 - Costruzioni private
Art. 6 - Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici
Art. 7 - Semplificazione fiscale
Art. 8 - Impresa e Credito
Art. 8 bis - Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento
Art. 9 - Scuola e merito
Art. 10 - Servizi ai cittadini
Art. 11 - Disposizioni finanziarie
Art. 12 - Entrata in vigore
Allegato
| decreto sviluppo | ricerca scientifica | reti dŽimpresa | edilizia | semplificazione fiscale | scuola |
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011 , n. 70
Testo del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2011), coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per lŽeconomia.».
(GU n. 160 del 12-7-2011)
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dellŽart. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sullŽemanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dellŽart. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e lŽefficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).
A norma dellŽart. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dellŽattività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Credito di imposta per la ricerca scientifica
1. EŽ istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca. UniversitaŽ ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti cosiŽ finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dellŽistruzione, dellŽuniversitaŽ e della ricerca, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, ((previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato.))
2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per lŽimporto percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che lŽimporto degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 eŽ integralmente deducibile dallŽimponibile delle imprese.
3. Operativamente:
a) per Università ed enti pubblici di ricerca si intendono: 1) le UniversitaŽ, statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti; 2) gli enti pubblici di ricerca di cui allŽarticolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché lŽASI-Agenzia Spaziale Italiana ((e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;)) 3) gli organismi di ricerca cosiŽ come definiti dalla ((lettera d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dellŽUnione europea n.C 323 del 30 dicembre 2006;))
b) il credito di imposta: 1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012; 2) compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento se lo stesso è commissionato ai soggetti di cui alla lettera a); 3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dellŽimposta regionale sulle attivitaŽ produttive;
4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 5) é utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dellŽarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo; 6) non è soggetto al limite annuale di cui allŽarticolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate con provvedimento del Direttore dellŽAgenzia delle entrate. Le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dellŽarticolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, che eŽ conseguentemente ((abrogato)).
5. Per lŽattuazione del presente articolo eŽ autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per lŽanno 2011, di 180,8 milioni di euro per lŽanno 2012, di 157,2 milioni di euro per lŽanno 2013 e di 91 milioni di euro per lŽanno 2014. Ai sensi dellŽarticolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministro dellŽeconomia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nellŽambito delle spese rimodulabili di cui allŽarticolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dellŽimposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dellŽeconomia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e allŽadozione delle misure di cui al precedente periodo.
Art. 2. Credito dŽimposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalitaŽ di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel «Patto Euro plus»
del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito dŽimposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato.
LŽassunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato «Patto Euro plus», il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dellŽarticolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» ai sensi del numero 18 dellŽarticolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito dŽimposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi allŽassunzione. Quando lŽaumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea «molto svantaggiati» ai sensi del numero 19 dellŽarticolo 2 del predetto Regolamento, il credito dŽimposta eŽ concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi allŽassunzione. Ai sensi ((dei numeri 18 e 19 dellŽarticolo 2 del citato Regolamento,)) per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di etaŽ, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparitaŽ uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.
3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti ((alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)). Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito dŽimposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. LŽincremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dellŽarticolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dellŽentrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
6. Il credito dŽimposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dŽimposta per il quale eŽ concesso ed eŽ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dellŽarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dellŽimposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
7. Il diritto a fruire del credito dŽimposta decade: a) ((se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato)) è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla ((data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)); b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
((7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito dŽimposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, eŽ dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui eŽ stata commessa la violazione. Il credito dŽimposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, eŽ considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per lŽapplicazione delle relative sanzioni.))
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dellŽeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nellŽimpegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono lŽutilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito dŽimposta.
9. Le risorse necessarie allŽattuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nellŽutilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate allŽentrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalitaŽ di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dellŽeconomia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione ((di cui allŽarticolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183)), gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare allŽentrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dellŽarticolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministro dellŽeconomia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro dellŽeconomia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e allŽadozione delle misure di cui al precedente periodo.
((Art. 2 bis. Credito dŽimposta per gli investimenti nel Mezzogiorno))
((1. In coerenza con la decisione assunta nel «Patto Europlus» del 24-25 marzo 2011 e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2010, che si prefigge in particolare lŽobiettivo di concentrare nello strumento del credito dŽimposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, il credito dŽimposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui allŽarticolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è rifinanziato con Fondi strutturali europei.
2. Il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dellŽagevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le prioritaŽ e le procedure dei Fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dellŽ11 luglio 2006, e con la cornice programmatica definita con il Quadro strategico nazionale 2007-2013. I crediti di imposta possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilitaŽ previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito dŽimposta fino allŽesaurimento delle risorse finanziarie. LŽAgenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalitaŽ per lŽattuazione della presente clausola.
3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie allŽattuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nellŽutilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
4. Le citate risorse nazionali e dellŽUnione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito dŽimposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 2, sono versate allŽentrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dellŽeconomia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui allŽarticolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dellŽUnione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito dŽimposta dallŽUnione europea, da versare allŽentrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dellŽarticolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dellŽeconomia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dellŽeconomia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo.))
Art. 3. Reti dŽimpresa, «Zone a burocrazia zero», ((Distretti turistici,)) nautica da diporto
1. (soppresso).
2. (soppresso).
3. (soppresso).
4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti (( turistici )) con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare lŽofferta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare lŽefficienza nellŽorganizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
((5.Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni dŽintesa con il Ministero dellŽeconomia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che eŽ obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare lŽAgenzia del demanio.))
6. Nei Distretti ((turistici)) si applicano le seguenti disposizioni:
a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dellŽarticolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui allŽarticolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dellŽeconomia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano ((comunque)), su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui allŽarticolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n.266 del 2005;
b) i Distretti costituiscono «Zone a burocrazia zero» ai sensi dellŽarticolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43;
c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attivitaŽ delle Agenzie fiscali e dellŽINPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti ((e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti)). Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dellŽeconomia e delle finanze, sono emanate, ((in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attivitaŽ produttive e di comunicazione unica)), le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalitaŽ degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza ((delle
amministrazioni statali)). Per le attivitaŽ di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dellŽINPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e lŽesercizio di tali attivitaŽ in modo tale da influire il meno possibile sullŽordinaria attivitaŽ propria delle imprese dei Distretti. DallŽattuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con lŽutilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
in base alla legislazione vigente.
7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, i commi 1 e 2 dellŽarticolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui allŽarticolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui allŽarticolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui allŽarticolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.».
8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime:
a) allŽarticolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con prioritaŽ, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dallŽarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.»;
b) ferma restando la disciplina relativa allŽattribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui allŽarticolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le modalitaŽ di affidamento ((appositamente definiti nellŽambito)) dellŽintesa raggiunta ai sensi dellŽarticolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato - Regioni.
Art. 4. Costruzione delle opere pubbliche
1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:
a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto «leasing in costruendo»;
b) limite alla possibilità di iscrivere «riserve»;
c) introduzione di un tetto di spesa per le «varianti»;
d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette «compensative»;
e) contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;
f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;
g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;
h) disincentivo per le liti «temerarie»;
i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per lŽesecuzione dei lavori pubblici;
m) controlli essenzialmente «ex post» sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;
n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;
o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;
p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale («Legge obiettivo»);
q) innalzamento dei limiti di importo per lŽaffidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;
r) innalzamento dei limiti di importo per lŽaccesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, è elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.
2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono, tra lŽaltro, apportate le seguenti modificazioni:
a) allŽarticolo 27, comma 1, le parole: «dallŽapplicazione del presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «dallŽambito di applicazione oggettiva del presente codice»;
b) allŽarticolo 38:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: «gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o il socio unico ((persona fisica)), ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,»;
1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: « ((degli amministratori)) muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico» sono inserite le seguenti: « ((o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza )) in caso di società con meno di quattro soci,»; le parole: «cessati dalla carica nel triennio» sono sostituite dalle seguenti: «cessati dalla carica nellŽanno»; le
parole «di aver adottato atti o misure di completa dissociazione» sono sostituite dalle seguenti: «che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione »; le parole: «resta salva in ogni caso lŽapplicazione dellŽarticolo 178 del codice penale e dellŽarticolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «lŽesclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato eŽ stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato eŽ stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;
1.3) alla lettera d) dopo le parole: «19 marzo 1990, n. 55;» sono aggiunte le seguenti: «lŽesclusione ha durata di un anno decorrente dallŽaccertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non eŽ stata rimossa;»;
1.4) (soppresso);
1.5) alla lettera g) dopo la parola: «violazioni» eŽ inserita la seguente: «gravi»;
1.6) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta lŽiscrizione nel casellario informatico di cui allŽarticolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per lŽaffidamento dei subappalti.»;
1.7) (soppresso);
1.8) la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:
«m-bis) nei cui confronti, ai sensi dellŽarticolo 40, comma 9-quater, risulta lŽiscrizione nel casellario informatico di cui allŽarticolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dellŽattestazione SOA.»;
1.9) alla lettera m-ter), sono ((soppress )) le parole: «, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per lŽapplicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,» e le parole: «nei tre anni antecedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nellŽanno antecedente»;
2) al comma 1-bis, le parole: «I casi di esclusione previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Le cause di esclusione previste» e dopo le parole: «affidate ad un custode o amministratore giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ((limitatamente)) a quelle riferite al periodo precedente al predetto ((affidamento)),»;
3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne daŽ segnalazione allŽAutorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone lŽiscrizione nel casellario informatico ai
fini dellŽesclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale lŽiscrizione eŽ cancellata e perde comunque efficacia.»;
4) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformitaŽ alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non eŽ tenuto ad indicare nella dichiarazione ((le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, neŽ le condanne revocate, neŽ quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.)) Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore allŽimporto di cui allŽarticolo 48 bis, commi 1 e 2 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui allŽarticolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui allŽarticolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dellŽarticolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolaritaŽ contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il
concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui allŽarticolo 2359 del codice civile ((rispetto ad alcun soggetto)), e di aver formulato lŽofferta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui allŽarticolo 2359 del codice civile, e di aver formulato lŽofferta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui allŽarticolo 2359 del codice civile, e di aver formulato lŽofferta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e lŽeventuale esclusione sono disposte dopo lŽapertura delle buste contenenti lŽofferta economica.»;
c) allŽarticolo 40, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « (( I soggetti )) accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nellŽelenco ufficiale istituito presso lŽorganismo nazionale italiano di accreditamento di cui allŽarticolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;»;
((1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole: «attivitaŽ di qualificazione» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando lŽinderogabilitaŽ dei minimi tariffari»;))
2) dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:
«9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione allŽAutoritaŽ che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone lŽiscrizione nel casellario informatico ai fini dellŽesclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dellŽarticolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale lŽiscrizione eŽ cancellata e perde comunque efficacia.»;
c-bis) allŽarticolo 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
((«3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dallŽarticolo 62-bis del codice dellŽamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dallŽAutoritaŽ nel sito informatico presso lŽOsservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dallŽavvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dallŽarticolo 6, comma 11»;))
d) allŽarticolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Documenti e informazioni complementari - TassativitaŽ delle cause di esclusione»;
2) dopo il comma 1 eŽ inserito il seguente:
«1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dellŽofferta, per difetto di sottoscrizione o di
altri elementi essenziali ovvero in caso di non integritaŽ del plico contenente lŽofferta o la domanda di partecipazione o altre irregolaritaŽ relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle»;
((e) allŽarticolo 48, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui allŽarticolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui allŽarticolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dallŽarticolo 62-bis del codice dellŽamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
e-bis) allŽarticolo 49, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento»;
e-ter) allŽarticolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole:
«Alle procedure ristrette,» sono inserite le seguenti: «per lŽaffidamento di lavori,»;))
f) allŽarticolo 56, comma 1, lettera a), lŽultimo periodo è soppresso;
g) allŽarticolo 57, comma 2, lettera a), lŽultimo periodo è soppresso;
((g-bis) allŽarticolo 62, comma 1, dopo le parole: «Nelle procedure ristrette relative a» sono inserite le seguenti: «servizi o forniture, ovvero a»;))
h) allŽarticolo 64, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dallŽAutoritaŽ, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con lŽindicazione delle cause tassative di esclusione di cui allŽarticolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.»;
i) allŽarticolo 74, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, lŽutilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito lŽavviso dellŽAutoritaŽ.».
((i-bis) allŽarticolo 81, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. LŽofferta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro»;
i-ter) allŽarticolo 87, comma 2, la lettera g) è abrogata;))
l) allŽarticolo 122:
1) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dallŽarticolo 57, comma 6; lŽinvito eŽ rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. ((I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dellŽimporto della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui allŽarticolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste.)) LŽavviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme allŽallegato IX A, ((punto quinto)) (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene lŽindicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità ((di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo,)) entro dieci giorni dalla data dellŽaggiudicazione definitiva; non si applica lŽarticolo 65, comma 1»;
2) il comma 7-bis è abrogato;
m) allŽarticolo 123, comma 1, le parole: «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: « un milione e cinquecentomila»;
((m-bis) allŽarticolo 125, comma 11, primo e secondo periodo, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «quarantamila euro»;))
n) allŽarticolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «al netto del 50 per cento dei ribassi dŽasta conseguiti»;
o) allŽarticolo 133, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) nellŽanno di presentazione dellŽofferta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione eŽ determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nellŽanno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantitaŽ accertate dal direttore dei lavori.»;
p) allŽarticolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica le parole: «per grave inadempimento dellŽesecutore» sono soppresse;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «prevedono nel bando di gara che» sono soppresse e le parole: «per grave inadempimento del medesimo » sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 135 e 136»;
q) allŽarticolo 153, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 9 le parole «asseverato da una banca» sono sostituite dalle seguenti: «asseverato da un istituto di credito o da societaŽ di servizi costituite dallŽistituto di credito stesso ed iscritte nellŽelenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dellŽarticolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una societaŽ di revisione ai sensi dellŽarticolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»;
2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:
«19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui allŽarticolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dallŽamministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato ((da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo,)) e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende lŽimporto delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dellŽingegno di cui allŽarticolo 2578 del codice civile. La proposta eŽ corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui allŽarticolo 75, e dallŽimpegno a prestare una cauzione nella misura dellŽimporto di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. LŽamministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine lŽamministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non puoŽ essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, eŽ inserito nella programmazione triennale di cui allŽarticolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dallŽamministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed eŽ posto in approvazione con le modalitaŽ indicate allŽarticolo 97; il proponente eŽ tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato eŽ posto a base di gara per lŽaffidamento di una concessione, alla quale eŽ invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando lŽamministrazione aggiudicatrice puoŽ chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore puoŽ esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare unŽofferta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato ((da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo,)) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dellŽaggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dallŽaggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dellŽaggiudicatario, dellŽimporto delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, lŽoriginario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dellŽimporto delle spese per la predisposizione dellŽofferta nei limiti cui al comma 9.
19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui allŽarticolo 160-bis.
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilitaŽ rientra tra i settori ammessi di cui allŽarticolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nellŽambito degli scopi di utilitaŽ sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.»;
r) allŽarticolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole «dellŽavviso» sono sostituite dalle seguenti: «della lista»;
2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nellŽallegato tecnico di cui allŽallegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dellŽinfrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dellŽintero costo dellŽopera, per le eventuali opere e misure compensative dellŽimpatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dellŽopera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nellŽambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.»;
2-bis) il comma 4 é sostituito dal seguente:
«4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dellŽambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresiŽ rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalitaŽ istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare»;
2-ter) al comma 5, il primo periodo è soppresso;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, puoŽ disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.»;
4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato allŽesproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dellŽopera. Entro tale termine, puoŽ essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dellŽopera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato allŽesproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dallŽarticolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato allŽesproprio, la proposta eŽ formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo eŽ disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dellŽarticolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»;
s) identico:
1) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;
1-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità»;
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dellŽopera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE puoŽ disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga puoŽ essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dellŽarticolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.»;
3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
5-ter. La procedura prevista dal presente articolo puoŽ trovare applicazione anche con riguardo a piuŽ progetti definitivi parziali dellŽopera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dellŽintera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo allŽintera opera»;
t) allŽarticolo 167, sono apportate le seguenti modifiche:
01) al comma 5, primo periodo, le parole: «nei tempi previsti dallŽarticolo 166.» sono sostituite dalle seguenti: «nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalitaŽ previste dallŽarticolo 165, comma 4.»;
1) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalità dellŽopera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.»;
2) al comma 10, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
u) allŽarticolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
01) nella rubrica, la parola: «definitivo» eŽ sostituita dalla seguente: «preliminare»;
02) al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui allŽarticolo 166» sono sostituite dalle seguenti: «di cui allŽarticolo 165»;
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «del progetto definitivo » sono sostituite dalle seguenti: «del progetto preliminare» e il quarto periodo eŽ sostituito dal seguente: «In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare»;
2) al comma 3, al secondo periodo, le parole: «il progetto definitivo » sono sostituite dalle seguenti: «il progetto preliminare» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; al terzo periodo, le parole: «il progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto preliminare»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «sessantesimo giorno» e le parole: «ricezione del progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti:«ricezione del progetto preliminare»;
3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: «con la localizzazione » e le parole: «individuati nel progetto preliminare laddove giaŽ approvato» sono soppresse;
4) al comma 6, primo periodo, le parole: «progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «progetto preliminare» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
v) allŽarticolo 169, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi» sono inserite le seguenti: «ovvero lŽutilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi dŽasta conseguiti»;
z) allŽarticolo 170, comma 3, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
aa) allŽarticolo 176, comma 20, primo periodo, le parole:
«comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
bb) allŽarticolo 187, comma 1, lettera a), eŽ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la predetta certificazione nellŽelenco ufficiale di cui allŽarticolo 40, comma 3, lettera a);»;
cc) allŽarticolo 189:
1) al comma 3 eŽ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale noncheŽ quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie»;
2) al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, » sono sostituite dalle seguenti: «di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché»;
dd) allŽarticolo 204, comma 1, le parole: «cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:«Si applica lŽarticolo 122, comma 7, secondo e terzo periodo»;
ee) allŽarticolo 206, comma 1, dopo le parole: «38;» sono aggiunte le parole «46, comma 1-bis;» e dopo le parole «nellŽinvito a presentare offerte; 87; 88;» sono aggiunte le seguenti: «95; 96;»;
ff) allŽarticolo 219:
1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: «del comma 6» sono inserite le seguenti: «dellŽarticolo 30 della direttiva 2004/17/CE»;
2) al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 6» sono inserite le seguenti: «dellŽarticolo 30»;
gg) allŽarticolo 240:
01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati al contraente generale»;
1) al comma 5, dopo le parole: «responsabile del procedimento» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3»;
2) al comma 6, le parole: «al ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dal ricevimento» e le parole: «da detto ricevimento », sono sostituite dalle seguenti: «dalla costituzione della commissione»;
3) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il compenso per la commissione non può comunque superare lŽimporto di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dellŽeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;
4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «della commissione» la parola «eŽ» è sostituita dalle seguenti: «può essere»;
hh) allŽarticolo 240-bis:
1) al comma 1 eŽ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«LŽimporto complessivo delle riserve non puoŽ in ogni caso essere superiore al venti per cento dellŽimporto contrattuale.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dellŽarticolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.»;
ii) nella parte IV, dopo lŽarticolo 246 eŽ aggiunto il seguente:
«Art. 246-bis (ResponsabilitaŽ per lite temeraria). - 1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dallŽarticolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, condanna dŽufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica lŽarticolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.»;
ll) allŽarticolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», e, al terzo periodo, dopo la parola: «anche» sono aggiunte le seguenti: «alle imprese di cui allŽarticolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché»;
1-bis) al comma 15, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
2) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
3) dopo il comma 20 eŽ inserito il seguente:
«20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui allŽarticolo 28.»;
4) al comma 21 il secondo periodo eŽ sostituito dai seguenti:
«La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui allŽarticolo 6, comma 11, e allŽarticolo 40, comma 4, lettera g).».
mm) allŽallegato XXI, allegato tecnico di cui allŽarticolo 164, 1) allŽarticolo 16, comma 4, lettera d), le parole: «al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «allŽ8 per cento»;
2) allŽarticolo 28, comma 2, lett. a), dopo le parole «per lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;
3) allŽarticolo 29, comma 1, lett. a), dopo le parole: «di lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o».
nn) allŽallegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:
1) le parole: «responsabile della condotta dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile di progetto o responsabile di cantiere»;
2) prima delle parole: «Dichiarazione sulla esecuzione dei lavori» è inserita la seguente tabella: «Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi dellŽarticolo 189, comma 3, ultimo periodo.
Parte di provvedimento in formato grafico
.».
2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ee) del comma 2 del presente articolo, limitatamente allŽapplicazione ai settori speciali degli articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle societaŽ operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e-bis), i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.
3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera e), relativa ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui allŽarticolo 42, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 2 del presente articolo, da parte dellŽAutoritaŽ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello da parte della medesima AutoritaŽ.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m), si applicano a decorrere dalla pubblicazione dellŽavviso per la formazione dellŽelenco annuale per lŽanno 2012.
5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui allŽarticolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per lŽanno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1ș gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allŽarticolo 153, commi 19 e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.
7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numero 2), non si applicano ai progetti preliminari già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3) e s), numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di cui al comma 7-bis dellŽarticolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero 1), t), numero 2), e z), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.
11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui al comma 4-bis dellŽarticolo 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi giaŽ approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2), si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero 3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
13. Per lŽefficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura eŽ istituito lŽelenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e,
in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dellŽimpresa dallŽelenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e lŽinnovazione, per la semplificazione normativa, dellŽinterno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalitaŽ per lŽistituzione e lŽaggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dellŽelenco di cui al primo periodo, nonché per lŽattivitaŽ di verifica. Le stazioni appaltanti di cui allŽarticolo 3, comma 33, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, acquisiscono dŽufficio, anche per via telematica, a titolo gratuito ai sensi dellŽarticolo 43, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dallŽarticolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
14. Fatta salva la disciplina di cui allŽart. 165, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il triennio 2011 - 2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi che prevedano oneri superiori al due per cento dellŽintero costo dellŽopera per le eventuali opere e misure compensative dellŽimpatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dellŽopera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nellŽambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.
14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le societaŽ in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dellŽarticolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, in luogo del documento di regolaritaŽ contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicitaŽ delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dellŽarticolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allŽarticolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) dellŽarticolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6 dellŽallegato XXI al codice;»;
a-bis) allŽarticolo 16, il comma 2 è abrogato;
a-ter) allŽarticolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole: «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;
a-quater) allŽarticolo 48, comma 1, lettera a), dopo le parole:«per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;
a-quinquies) allŽarticolo 92, comma 2, lŽultimo periodo è sostituito dal seguente: «NellŽambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara»;
b) allŽarticolo 66, comma 1, dopo le parole «agli articoli 34» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per lŽaffidamento dei contratti pubblici relativi a lavori,»;
b-bis) allŽarticolo 267, comma 10, le parole: «secondo periodo,» sono soppresse;
c) allŽarticolo 357:
1) al comma 6 eŽ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la validitaŽ dei contratti giaŽ stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione eŽ prevista nel bando o nellŽavviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o piuŽ categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34»;
2) al comma 12, al primo e al secondo periodo, la parola: «centottantunesimo» eŽ sostituita dalla seguente:
«trecentosessantaseiesimo» e, al secondo periodo, le parole: «OG 10,» e «OS 20,» sono soppresse;
2-bis) dopo il comma 12 eŽ inserito il seguente:
«12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui allŽallegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui eŽ richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui allŽallegato A annesso al presente regolamento»;
3) al comma 14, al primo periodo, la parola: «centottantesimo» é sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinquesimo» e le parole:
«OG 10,» e «OS 20,» sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui allŽallegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dellŽimpresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui allŽallegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui allŽallegato A annesso al presente regolamento, secondo lŽallegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto allŽarticolo 83, comma 5»;
4) al comma 15, al primo periodo, la parola: «centottantunesimo » eŽ sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo» e le parole «OG 10,» e «OS 20,» sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui allŽallegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui allŽallegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui allŽallegato A annesso al presente regolamento, secondo lŽallegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto allŽarticolo 83, comma 5»;
5) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: «centottanta » sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantacinque»;
6) al comma 17, la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»;
7) al comma 22, dopo le parole: «articolo 79, comma 17», sono inserite le seguenti: «e allŽarticolo 107, comma 2»; le parole: «centottantunesimo» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantaseiesimo» e eŽ aggiunto, in fine il seguente periodo: «In relazione allŽarticolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allŽarticolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.»;
8) al comma 24 la parola: «centottantunesimo» eŽ sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»;
9) al comma 25, la parola: «centottanta» eŽ sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinque»;
d) allŽarticolo 358, comma 1, dopo le parole: «del presente regolamento » sono inserite le parole «, fermo restando quanto disposto dallŽarticolo 357».
d-bis) allŽallegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché lŽutilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali».
16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allŽarticolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;
b) allŽarticolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le cose indicate allŽarticolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.»;
c) allŽarticolo 54, comma 2, lettera a), il primo periodo è così sostituito:
«a) le cose appartenenti ai soggetti indicati allŽarticolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dallŽarticolo 12.»;
d) allŽarticolo 59, comma 1, dopo le parole «la proprietaŽ o» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai beni mobili,»;
d-bis) allŽarticolo 67, comma 1, lettera d), la parola: «, comunque, » eŽ soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,rinnovabili una sola volta»;
e) allŽarticolo 146:
1) al comma 4, terzo periodo, la parola: «valida» eŽ sostituita dalla seguente: «efficace»;
2) al comma 5, il secondo periodo eŽ sostituito dal seguente: «Il parere del soprintendente, allŽesito dellŽapprovazione delle prescrizioni dŽuso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dellŽavvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole»;
3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «degli enti locali,» sono inserite le seguenti: «agli enti parco,»;
4) al comma 7, primo periodo, le parole: «141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)»; al medesimo comma 7, terzo periodo, le parole: «accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione allŽinteressato dellŽinizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e daŽ comunicazione allŽinteressato dellŽinizio del procedimento e dellŽavvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo»;
5) al comma 8, il secondo periodo eŽ sostituito dai seguenti: «Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dellŽarticolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, lŽamministrazione provvede in conformità»;
6) al comma 11, le parole: «diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed» sono soppresse;
7) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attivitaŽ di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attivitaŽ minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui allŽarticolo 134»;
8) il comma 15 è abrogato.
17. AllŽarticolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sono soppresse le parole «i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto;».
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, giaŽ sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su richiesta, allŽente che ha sottoscritto lŽaccordo o lŽintesa ovvero ad altri enti territoriali, qualora gli enti sottoscrittori dellŽaccordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione a norma del presente decreto, salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dellŽeconomia e delle finanze, previa ricognizione da parte dellŽAgenzia del demanio, sentita la Conferenza unificata ai sensi dellŽarticolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dellŽefficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.
5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano giaŽ avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo
quanto previsto dallŽarticolo 2, comma 196 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».
18. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 17, la richiesta di cui allŽarticolo 5, comma 5-bis, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, come modificato dal comma 17 lett. b), può essere presentata, ai sensi dellŽarticolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il termine di
trenta giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 17 lettera b) dallŽente che ha sottoscritto lŽaccordo o lŽintesa. La successiva attribuzione dei beni è effettuata con uno o piuŽ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro dellŽeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con gli altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data di adozione del citato decreto di cui al comma 17 lettera b).
19. A decorrere dal bilancio relativo allŽesercizio 2010 i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A. ai sensi dellŽarticolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli già trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui allŽarticolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19-bis. AllŽarticolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «Il Fondo eŽ ripartito,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché».
(continuazione)
Art. 5. Costruzioni private
1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:
a) introduzione del «silenzio assenso» per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la «cessione di cubatura»;
d) la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe lŽobbligo di comunicazione allŽautoritaŽ locale di pubblica sicurezza;
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione lŽ«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione «acustica»;
f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;
h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;
h-bis) modalitaŽ di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti.
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra lŽaltro, le seguenti modificazioni:
a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:
1) allŽarticolo 5, comma 3, lettera a), la parola «autocertificazione » eŽ sostituita dalla seguente: «dichiarazione»;
1-bis) allŽarticolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Lo sportello unico per lŽedilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede allŽinoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalitaŽ telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformitaŽ alle modalitaŽ tecniche individuate ai sensi dellŽarticolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalitaŽ assicurano lŽinteroperabilitaŽ con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dellŽarticolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai
predetti adempimenti si provvede nellŽambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
2) lŽarticolo 20 eŽ sostituito dal seguente:
«Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dellŽarticolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da unŽattestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda eŽ accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformitaŽ del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dellŽattivitaŽ edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformitaŽ non comporti valutazioni tecnicodiscrezionali, alle norme relative allŽefficienza energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. LŽesame delle domande si svolge secondo lŽordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura lŽistruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto allŽarticolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dellŽintervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entitaŽ rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. LŽinteressato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puoŽ essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano giaŽ nella disponibilitaŽ dellŽamministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare allŽinteressato, eŽ adottato dal dirigente o dal responsabile dellŽufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dallŽesito della conferenza di servizi di cui allŽarticolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma eŽ fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato allŽistante i motivi che ostano allŽaccoglimento della domanda, ai sensi dellŽarticolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. DellŽavvenuto rilascio del permesso di costruire eŽ data notizia al pubblico mediante affissione allŽalbo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalitaŽ stabilite dal regolamento edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con piuŽ di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per lŽadozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dellŽufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
9. Qualora lŽimmobile oggetto dellŽintervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per lŽadozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Qualora lŽimmobile oggetto dellŽintervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete allŽamministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dallŽinteressato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nellŽambito della conferenza di servizi di cui allŽarticolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dallŽesito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per lŽadozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui allŽarticolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca piuŽ grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente lŽesistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma eŽ punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per lŽirrogazione delle sanzioni disciplinari.»;
3) lŽarticolo 21 eŽ sostituito dal seguente:
«Articolo 21 - (Intervento sostitutivo regionale). - 1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalitaŽ per lŽeventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dellŽufficio dellŽamministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire».
4) allŽarticolo 34, dopo il comma 2-bis, eŽ aggiunto il seguente:
«2-ter. Ai fini dellŽapplicazione del presente articolo, non si ha parziale difformitaŽ del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unitaŽ immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.»;
5) allŽarticolo 59, comma 2, le parole: «Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
6) allŽarticolo 82, comma 2, le parole «qualora le autorizzazioni previste dallŽarticolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di».
b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:
1) allŽarticolo 14-quater, comma 3, secondo periodo, le parole «nei successivi» sono sostituite dalla seguente «entro».
2) allŽarticolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«nonché di quelli», sono aggiunte le seguenti: «previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli», alla fine del comma eŽ aggiunto il seguente periodo: «La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui eŽ previsto lŽutilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dellŽamministrazione.», e dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 eŽ ridotto a trenta giorni. Fatta salva lŽapplicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresiŽ ferme le disposizioni relative alla vigilanza sullŽattivitaŽ urbanistico-edilizia, alle responsabilitaŽ e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.».
c) Le disposizioni di cui allŽarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attivitaŽ in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui allŽarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresiŽ nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dellŽarticolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato lŽambito applicativo delle disposizioni di cui allŽarticolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dellŽambiente e del patrimonio culturale.
3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, allŽarticolo 2643 del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente:
«2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale».
3-bis. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo
il comma 49 dellŽarticolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono inseriti i seguenti:
«49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unitaŽ abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui allŽarticolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietaŽ, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del
diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unitaŽ in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dallŽapplicazione del comma
48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con lŽapplicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dellŽeconomia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dellŽarticolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dallŽarticolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe lŽobbligo previsto dallŽarticolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
4-bis. Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, è abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. EŽ consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nellŽambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. EŽ comunque consentita la fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dellŽAgenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalitaŽ, tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dellŽAgenzia del territorio. Il comma 367 dellŽarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eŽ abrogato. Non sono dovuti lŽimporto fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. La tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, eŽ sostituita dalla tabella di cui allŽallegato 1 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1ș settembre 2011.
5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, allŽarticolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dellŽarticolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dellŽesercizio dellŽattivitaŽ edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica eŽ sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento».
6. Per semplificare lŽaccesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, allŽarticolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, dopo il comma 1, eŽ aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le finalitaŽ di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, allŽarticolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici giaŽ sottoposti a valutazione ambientale strategica non eŽ sottoposto a valutazione ambientale strategica neŽ a verifica di assoggettabilitaŽ qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca lŽassetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilitaŽ, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilitaŽ ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilitaŽ sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilitaŽ sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».
8-bis. AllŽarticolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora, decorsi due anni dal termine per lŽesecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma, nellŽinteresse improcrastinabile dellŽAmministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente allŽattuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli subcomparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolaritaŽ dellŽintero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione dŽuso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza lŽapplicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16».
9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessitaŽ di favorire lo sviluppo dellŽefficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
c) lŽammissibilitaŽ delle modifiche di destinazione dŽuso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per lŽarmonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilitaŽ assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino allŽentrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica lŽarticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni dŽuso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dellŽattivitaŽ edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative allŽefficienza energetica, di quelle relative alla tutela dellŽambiente e dellŽecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino allŽentrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresiŽ, le seguenti disposizioni:
a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dellŽarticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni dŽuso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.
14. Decorso il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto allŽapprovazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 9, lettera a), eŽ realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dellŽedificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.
15. AllŽarticolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole «1ș maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1ș luglio 2011».
Art. 6. Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici
1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono:
a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;
b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale lŽelenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dellŽistanza del privato;
c) riduzione degli adempimenti concernenti lŽutilizzo di piccoli serbatoi di GPL;
d) facoltaŽ di effettuare «on line» qualunque transazione finanziaria ASL-imprese e cittadini;
d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali;
e) per i trasporti eccezionali lŽattuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto eŽ sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da unŽautorizzazione periodica da rilasciarsi con modalitaŽ semplificata;
f) riduzione degli oneri amministrativi da parte delle amministrazioni territoriali;
f-bis) garanzia della tutela della sicurezza stradale e della regolaritaŽ del mercato dellŽautotrasporto di cose per conto di terzi.
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra lŽaltro, le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) allŽarticolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:
«3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nellŽambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili, come definite allŽarticolo 34, comma 1-ter, non eŽ soggetto allŽapplicazione del presente codice.»;
2) allŽarticolo 13 è aggiunto in fine il seguente comma:
«5-bis. LŽinformativa di cui al comma 1 non eŽ dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dellŽeventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo allŽinvio del curriculum, il titolare eŽ tenuto a fornire allŽinteressato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).»;
3) allŽarticolo 24, comma 1, lettera g) le parole: «anche in riferimento allŽattività di gruppi bancari e di societaŽ controllate o collegate» sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui allŽarticolo 13, comma 5-bis;
i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dallŽarticolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra societaŽ, enti o associazioni con societaŽ controllanti, controllate o collegate ai sensi dellŽarticolo 2359 del codice civile ovvero con societaŽ sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalitaŽ amministrativo contabili, come definite allŽarticolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalitaŽ siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati allŽatto dellŽinformativa di cui allŽarticolo 13.»;
4) allŽarticolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui allŽarticolo 13, comma 5-bis.»;
5) allŽarticolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza eŽ sostituita dallŽobbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dellŽarticolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nellŽallegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalitaŽ amministrativo - contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e lŽinnovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalitaŽ semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine allŽadozione delle misure minime di cui al comma 1.
1-ter. Ai fini dellŽapplicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalitaŽ amministrativo -contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attivitaŽ di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalitaŽ le attivitaŽ organizzative interne, quelle funzionali allŽadempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilitaŽ e allŽapplicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro»;
6) allŽarticolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: «mediante lŽimpiego del telefono» sono inserite le seguenti: «e della posta cartacea» e dopo le parole: «lŽiscrizione della numerazione della quale è intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui allŽarticolo 129, comma 1,»;
a-bis) allŽarticolo 67-sexies decies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, eŽ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. EŽ fatta salva la disciplina prevista dallŽarticolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico»;
b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente lŽazione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese:
1) le pubbliche amministrazioni di cui allŽarticolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 30 ottobre 2011, pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, lŽelenco degli atti e documenti che lŽistante ha lŽonere di produrre a corredo dellŽistanza. DallŽattuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attivitaŽ ivi previste sono svolte nellŽambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;
2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero 1) la pubblica amministrazione procedente non può respingere lŽistanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare lŽistante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dallŽinvito di cui al periodo precedente eŽ nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal numero 1 è altresiŽ valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;
3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei procedimenti di cui allŽarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, legittima comunque lŽistante ad iniziare lŽattivitaŽ dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attivitaŽ. In tal caso lŽamministrazione non puoŽ adottare i provvedimenti di cui allŽarticolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del numero 2;
4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dellŽistanza eŽ prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana;
5) i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare lŽesercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché lŽaccesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato lŽelenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporta la raccolta, lŽelaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;
6) nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le modalitaŽ definiti con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e lŽinnovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro novanta giorni dallŽentrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari di cui alla lettera c) del comma 1 dellŽarticolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della SocietaŽ per gli studi di settore - SOSE s.p.a.; con provvedimento del Ministero dellŽeconomia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana eŽ data notizia della data in cui i questionari sono disponibili.
Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c). c) per ridurre gli adempimenti connessi allŽutilizzo dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liquefatto, lŽarticolo 2, comma 16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato.
Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del Ministro dellŽinterno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004;
d) Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi:
1) le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalitaŽ digitali, dei referti medici. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale mettono a disposizione dellŽutenza il servizio di pagamento online ed effettuano la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni dallŽentrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni caso salvo il diritto dellŽinteressato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
2) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dallŽentrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e lŽinnovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dellŽEconomia e delle finanze e con il Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, dŽintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformitaŽ con le regole tecniche previste dal codice dellŽamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per lŽattuazione di quanto disposto al numero 1;
2-bis) in caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche, i comuni, su richiesta degli interessati, ne danno comunicazione allŽazienda sanitaria locale nel cui territorio eŽ ricompresa la nuova residenza. La comunicazione eŽ effettuata, entro un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica, telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalitaŽ stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e lŽinnovazione, dŽintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. LŽazienda sanitaria locale provvede ad aggiornare il libretto sanitario, trasmettendo alla nuova residenza dellŽintestatario il nuovo libretto ovvero un tagliando di aggiornamento da apporre su quello esistente, secondo quanto stabilito con il decreto di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono allŽattuazione della presente disposizione nellŽambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
d-bis) per ridurre e per semplificare le comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali:
1) allŽarticolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «entro il 31 marzo di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «annualmente»;
2) allŽarticolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, dopo il comma 248 è inserito il seguente:
«248-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al comma 248 eŽ stabilito con determinazione del presidente dellŽINPS»;
3) allŽarticolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, eŽ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la predetta indennitaŽ sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dellŽobbligo formativo scolastico, eŽ obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dellŽeventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici»;
4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il quarto comma dellŽarticolo 10 è sostituito dal seguente:
«Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalitaŽ telematiche allŽIstituto nazionale della previdenza sociale lŽelenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del primo comma dellŽarticolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dellŽIstituto medesimo»;
4.2) lŽarticolo 18 è abrogato;
e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, allŽarticolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 eŽ inserito il seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dellŽarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, allŽente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio»;
f) AllŽarticolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «piano di riduzione degli oneri amministrativi» sono inserite le seguenti: «relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro»;
1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province e i comuni adottano, nellŽambito della propria competenza, sulla base delle attivitaŽ di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, eŽ istituito presso la Conferenza unificata di cui allŽarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e lŽinnovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e lŽinnovazione e per la semplificazione normativa.»;
2) al comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi gravanti sulle imprese», sono inserite le seguenti: «e sui cittadini». f-bis) dopo il comma 3 dellŽarticolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dallŽarticolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dellŽavvalimento della stessa, ai sensi dellŽarticolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e lŽinnovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuitaŽ della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.
3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attivitaŽ produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie»;
f-ter) al fine di semplificare e di razionalizzare il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dellŽarticolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma 15 del medesimo articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, le parole: «dallŽautoritaŽ competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalitaŽ individuate con decreto dello stesso Ministro»;
f-quater) allŽarticolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
«Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta allŽanno, della marcatura temporale e della firma digitale dellŽimprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte allŽatto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni»;
f-quinquies) al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo lŽarticolo 43 eŽ inserito il seguente:
«Art. 43-bis. - (Certificazione e documentazione dŽimpresa). - 1. Lo sportello unico per le attivitaŽ produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualitaŽ, stati soggettivi, noncheŽ gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attivitaŽ produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dallŽimpresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualitaŽ o ambientali;
b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).
2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attivitaŽ produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalitaŽ telematica secondo le disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
4. AllŽattuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nellŽambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
f-sexies) nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo lŽarticolo 9 eŽ inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Iscrizione allŽalbo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese). - 1. Ai fini dellŽavvio dellŽattivitaŽ dŽimpresa in conformitaŽ ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, lŽinteressato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dellŽimpresa, di cui allŽarticolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina lŽiscrizione allŽalbo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e lŽannotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.
3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, noncheŽ le modalitaŽ per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per lŽiscrizione alla gestione di cui allŽarticolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e allŽarticolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, lŽente accertatore comunica allŽufficio del registro delle imprese gli elementi per lŽiscrizione allŽalbo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina lŽiscrizione allŽalbo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano lŽobbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dellŽattivitaŽ.
5. AllŽattuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nellŽambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
f-septies) per semplificare le modalitaŽ di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e favorire lŽaccesso delle imprese agricole ai mercati, i consorzi agrari disciplinati dallŽarticolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno, previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o piuŽ sezioni di attivitaŽ, cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui allŽarticolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate, possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. In tale ipotesi, i vincoli e i controlli relativi si riferiscono esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti;
f-octies) al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operativitaŽ del Sistema di controllo della tracciabilitaŽ dei rifiuti, per i soggetti di cui allŽarticolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dellŽambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui allŽarticolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dellŽambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.52, non puoŽ essere antecedente al 1ș giugno 2012.
2-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, allŽarticolo 19, comma 6, eŽ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli atti concernenti la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo preventivo di cui allŽarticolo 3, comma 1, lettera f-ter), della legge 14 gennaio 1994, n. 20».
2-ter. AllŽarticolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.68, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Fermo restando lŽobbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per lŽoccupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo eŽ sostituita da unŽautocertificazione del datore di lavoro che attesta lŽesclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo».
3. Nel perseguimento dellŽobiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano, nellŽambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con lŽobiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale riduzione.
Art. 7. Semplificazione fiscale
1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e piuŽ in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni cosiŽ articolate:
a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma dŽaccesso da parte di qualsiasi autoritaŽ competente deve essere unificato, puoŽ essere operato al massimo con cadenza semestrale, non puoŽ durare piuŽ di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;
b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dellŽobbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. LŽobbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;
c) abolizione di comunicazioni allŽAgenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento;
d) i contribuenti in regime di contabilitaŽ semplificata possono dedurre fiscalmente lŽintero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo dŽimposta in cui ricevono la fattura;
e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti dŽimporto superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;
f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano giaŽ in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;
g) la richiesta per rimborso dŽimposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;
h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti lŽAmministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
i) estensione del regime di contabilitaŽ semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;
l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;
m) attenuazione del principio del «solve et repete». In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede allŽesecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno;
n) per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi;
o) abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;
p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni dŽimpresa per i quali eŽ possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio;
q) innalzamento a 300 euro dellŽimporto per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;
r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;
s) è del 10 per cento lŽaliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);
t) nuova opportunitaŽ di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di unŽimposta sostitutiva.
t-bis) riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati.
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nellŽesercizio delle attivitaŽ delle imprese di cui allŽarticolo 2 dellŽallegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante «Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese», nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nellŽattivitaŽ di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresiŽ una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nellŽattivitaŽ amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:
1) a livello statale, con decreto del Ministro dellŽeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati modalitaŽ e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il piuŽ efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dellŽINPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per lŽattivitaŽ ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto eŽ altresiŽ assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dellŽinizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attivitaŽ di controllo di rispettiva competenza. Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese;
2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallŽIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dellŽarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi eŽ affidato al comune, che puoŽ avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni interessate provvedono allŽattuazione delle disposizioni di cui al presente numero nellŽambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3) gli accessi sono svolti nellŽosservanza del principio della contestualitaŽ e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;
4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare;
5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, noncheŽ a quelli funzionali alla tutela dellŽigiene pubblica, della pubblica incolumitaŽ, dellŽordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresiŽ ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessitaŽ ed urgenza;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono attuazione dei principi di cui allŽarticolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione noncheŽ dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e della normativa comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui alla lettera a), secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
c) dopo il secondo periodo del comma 5 dellŽarticolo 12 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, eŽ aggiunto il seguente: «Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, cosiŽ come lŽeventuale proroga ivi prevista, non puoŽ essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nellŽarco di non piuŽ di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dellŽAmministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.»;
d) le disposizioni di cui allŽarticolo 12 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attivitaŽ ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;
e) allŽarticolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo:
1.1) le parole «agli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: allŽarticolo 12»;
1.2) la parola «annualmente» è soppressa;
2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. LŽomissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta lŽapplicazione delle sanzioni previste dallŽarticolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni»;
f) (soppressa).
g) i decreti del Ministero dellŽeconomia e delle finanze nonché i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di vertice delle relative articolazioni, delle agenzie fiscali, degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, sono adottati escludendo la duplicazione delle informazioni giaŽ disponibili ai rispettivi sistemi informativi, salvo le informazioni strettamente indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti;
h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui allŽarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, gli enti pubblici economici e le AutoritaŽ amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera costituisce evento valutabile ai fini della responsabilitaŽ disciplinare e, ove ricorra, della responsabilitaŽ contabile;
i) allŽarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:
«8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dellŽimposta regionale sulle attivitaŽ produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dellŽeccedenza dŽimposta esclusiva-mente per la scelta della compensazione, semprecheŽ il rimborso stesso non sia stato giaŽ erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui allŽarticolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo dŽimposta cui si riferisce la dichiarazione.»;
l) gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dellŽeconomia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
m) allŽarticolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, le parole «lire seicento milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;
n) al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dallŽAgenzia delle entrate, contenenti lŽintimazione ad adempiere allŽobbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, nonché di razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti, allŽarticolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alinea, la parola «notificati» eŽ sostituita dalla seguente: «emessi»;
2) al comma 1, lettera a):
2.1) dopo le parole «delle imposte sui redditi», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «, dellŽimposta regionale sulle attivitaŽ produttive»;
2.2) nel secondo periodo, dopo la parola «sanzioni» eŽ soppressa la seguente: «, anche»;
2.3) nel terzo periodo, dopo le parole «entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;» sono aggiunte le seguenti: «la sanzione amministrativa prevista dallŽarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati»;
3) al comma 1, lettera b), eŽ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «LŽesecuzione forzata eŽ sospesa per un periodo di centottanta giorni dallŽaffidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore»;
3-bis) al comma 1, lettera c), eŽ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «NellŽipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente allŽaffidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b)»;
4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini dellŽespropriazione forzata lŽesibizione dellŽestratto dellŽatto di cui alla lettera a), come trasmesso allŽagente della riscossione con le modalitaŽ determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dellŽesibizione dellŽatto stesso in tutti i casi in cui lŽagente della riscossione ne attesti la provenienza.»;
o) AllŽarticolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 eŽ aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, lŽobbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dellŽimposta sul valore aggiunto, eŽ escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti allŽobbligo di comunicazione previsto dallŽarticolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605.»;
p) allŽarticolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 - recante il regolamento per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione - dopo il comma 3 eŽ inserito il seguente:
«3-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti allŽimposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti allŽobbligo di comunicazione previsto dallŽart. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti allŽobbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento».;
q) la lettera a), del comma 1, dellŽarticolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n.41, eŽ sostituita dalla seguente:
«a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dellŽimmobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dellŽatto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dellŽAgenzia delle entrate.»;
r) lŽarticolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n.244, eŽ abrogato;
s) allŽarticolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, nel comma 3, in fine sono aggiunti i seguenti periodi: «I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi dŽimposta, in deroga allŽarticolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nellŽesercizio nel quale eŽ stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui lŽimporto del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000.»;
t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute allŽIstituto nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, assicurando in tal modo lŽunitarietaŽ nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute allŽIstituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:
1) lŽarticolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, eŽ abrogato;
2) le disposizioni di cui allŽarticolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dellŽINPS, delle somme a qualunque titolo dovute allŽIstituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dallŽAgenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal numero 3) della presente lettera;
3) resta ferma la competenza dellŽAgenzia delle entrate relativamente allŽiscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:
3.1) per gli anni dŽimposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462;
3.2) per gli anni dŽimposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009;
u) allŽarticolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,» sono soppresse;
1.2) al secondo periodo:
1.2.1) le parole «Se le somme dovute sono superiori» sono sostituite dalle seguenti: «Se lŽimporto complessivo delle rate successive alla prima eŽ superiore»;
1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto lŽimporto della prima rata,»;
1.3) al terzo periodo, dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena» sono inserite le seguenti: «, dedotto lŽimporto della prima rata»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 6:
3.1) al primo periodo, le parole «, superiori a cinquecento euro,» sono soppresse;
3.2) il secondo periodo è soppresso;
3-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito»;
u-bis) allŽarticolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, dopo il comma 2 eŽ aggiunto il seguente:
«2-bis. LŽagente della riscossione eŽ tenuto a notificare al proprietario dellŽimmobile una comunicazione preventiva contenente lŽavviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta lŽipoteca di cui al comma 1»;
v) (soppressa).
z) allŽarticolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.441, le parole «lire dieci milioni» sono sostituite con le seguenti «euro 10.000»;
aa) allŽarticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n.695, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalla seguenti: «euro 300»;
2) al comma 6 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalla seguenti: «euro 300» e le parole «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «allŽarticolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633»;
3) dopo il comma 6, eŽ aggiunto il seguente comma «6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dellŽarticolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6 del presente articolo.»;
bb) allŽarticolo 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 1 eŽ aggiunto il seguente: «1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento eŽ tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dallŽarticolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.405, per il pagamento dellŽimposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre». Le disposizioni introdotte dal presente numero si applicano a partire dal 1ș luglio 2011;
2) al comma 3 le parole: «Ai versamenti eseguiti nel corso dellŽanno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Ai versamenti relativi ai periodi dŽimposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire»; sono altresiŽ soppresse le parole:
«previste dallŽarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni,»;
cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, di cui allŽarticolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.26, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unitaŽ immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui allŽallegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633; cc-bis) per garantire il pieno rispetto dei principi del diritto dellŽUnione europea in materia di imposta sul valore aggiunto sui tabacchi lavorati, allŽarticolo 39-sexies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le cessioni e per le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dellŽimmissione al consumo, lŽimposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma lŽapplicabilitaŽ, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui allŽarticolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni». Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; cc-ter) allŽarticolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «depositi fiscali» sono inserite le seguenti: «di cui allŽarticolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni»;
1.2) alla lettera b), dopo le parole: «depositi doganali» sono inserite le seguenti: «di cui allŽarticolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni»;
2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dei beni dal deposito» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo,»;
3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa prestazione di idonea garanzia commisurata allŽimposta. La prestazione della garanzia non eŽ dovuta per i soggetti certificati ai sensi dellŽarticolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dellŽarticolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43»;
4) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino allŽintegrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede allŽestrazione comunica, altresiŽ, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dellŽimposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b); le modalitaŽ di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dellŽAgenzia delle dogane, di concerto con il direttore dellŽAgenzia delle entrate»;
dd) al comma 2 dellŽarticolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «1ș gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1ș luglio 2011»;
2) al secondo periodo., le parole «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
3) al terzo periodo, le parole «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
dd-bis) tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e con le modalitaŽ stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera dd) sono incluse le societaŽ di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.448, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che allŽesito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolaritaŽ;
ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.448, qualora abbiano giaŽ effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dallŽimposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione lŽimporto relativo allŽimposta sostitutiva giaŽ versata. Al fine del controllo della legittimitaŽ della detrazione, con il provvedimento del Direttore dellŽAgenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.
ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva giaŽ pagata, ai sensi dellŽarticolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dellŽintera imposta o della prima rata relativa allŽultima rideterminazione effettuata. LŽimporto del rimborso non puoŽ essere comunque superiore allŽimporto dovuto in base allŽultima rideterminazione del valore effettuata;
gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa puoŽ essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla medesima data;
gg-bis) allŽarticolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «, succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza» sono soppresse;
gg-ter) a decorrere dal 1ș gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la societaŽ Equitalia Spa, nonché le societaŽ per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dellŽarticolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attivitaŽ di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societaŽ da essi partecipate;
gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresiŽ la riscossione coattiva delle predette entrate:
1) sulla base dellŽingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, noncheŽ secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante societaŽ a capitale interamente pubblico ai sensi dellŽarticolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui allŽarticolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni; gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dallŽinvio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;
gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante della societaŽ nomina uno o piuŽ funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione noncheŽ quelle giaŽ attribuite al segretario comunale dallŽarticolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneitaŽ allo svolgimento delle predette funzioni eŽ accertata ai sensi dellŽarticolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
gg-septies) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-ter) a gg-sexies):
1) allŽarticolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati;
2) allŽarticolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «degli enti locali» fino a: «dati e» sono sostituite dalle seguenti: «tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le societaŽ di cui allŽarticolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, eŽ consentito di accedere ai dati e alle»;
3) il comma 2 dellŽarticolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, eŽ abrogato;
4) il comma 28-sexies dellŽarticolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eŽ abrogato;
gg-octies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dellŽarticolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il debitore non eŽ tenuto al pagamento di spese neŽ allŽagente della riscossione neŽ al pubblico registro automobilistico gestito dallŽAutomobile Club dŽItalia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri;
gg-novies) allŽarticolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 eŽ inserito il seguente: «5-bis.
LŽistanza di sospensione eŽ decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa»;
gg-decies) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lŽagente della riscossione non puoŽ iscrivere lŽipoteca di cui allŽarticolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se lŽimporto complessivo del credito per cui lo stesso procede eŽ inferiore complessivamente a:
1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dellŽunitaŽ immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dellŽarticolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
2) ottomila euro, negli altri casi;
gg-undecies) allŽarticolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 eŽ sostituito dal seguente:
«1. Il concessionario puoŽ procedere allŽespropriazione immobiliare se lŽimporto complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:
a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dellŽunitaŽ immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dellŽarticolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) ottomila euro, negli altri casi»;
2) al comma 2, le parole: «allŽimporto indicato» sono sostituite dalle seguenti: «agli importi indicati».
2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralitaŽ degli immobili ai sensi dellŽarticolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare allŽAgenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per lŽattribuzione allŽimmobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata unŽautocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che lŽimmobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralitaŽ dellŽimmobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n.557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.
2-ter. Entro il 20 novembre 2011, lŽAgenzia del territorio, previa verifica dellŽesistenza dei requisiti di ruralitaŽ di cui allŽarticolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce lŽattribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente lŽamministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente puoŽ assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, lŽavvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dallŽamministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente eŽ tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.
2-quater. Con decreto del Ministro dellŽeconomia e delle finanze sono stabilite le modalitaŽ applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis noncheŽ ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dellŽAgenzia del territorio e dellŽamministrazione comunale.
2-quinquies. AllŽarticolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: «la metaŽ» sono sostituite dalle seguenti:
«un terzo».
2-sexies. AllŽarticolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la parola: «ruolo» sono inserite le seguenti: «, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,».
2-septies. La disposizione dellŽarticolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente articolo, si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-octies. AllŽarticolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «tre punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «un punto percentuale».
2-novies. AllŽarticolo 19, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «La Direzione regionale dellŽAgenzia delle dogane » sono sostituite dalle seguenti: «LŽUfficio delle dogane».
Art. 8. Impresa e Credito
1. Per agevolare il reinserimento nel lavoro delle donne prive di un regolare impiego, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allŽarticolo 54, comma 1, lettera e), dopo le parole «qualsiasi età» sono aggiunte le seguenti: «prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi»;
b) allŽarticolo 59, comma 3, le parole «n.2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle ComunitaŽ europee il 13 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008».
2. Per ampliare il campo di applicazione dei soggetti beneficiari del regime di attrazione europea, al comma 1 dellŽarticolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dopo le parole «che intraprendono in Italia nuove attivitaŽ economiche» sono inserite le parole «, comprese quelle di direzione e coordinamento,» ed eŽ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La normativa dello Stato membro prescelta dallŽinterpellante che trova applicazione eŽ quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale eŽ presentata lŽistanza di interpello».
3. Per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria che si protraggono da molti anni si dispone quanto segue:
a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari liquidatori nominati a norma dellŽarticolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n.296, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.95, per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, a norma dellŽarticolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le societaŽ del gruppo poste in amministrazione straordinaria;
b) in caso di mancata individuazione dellŽassuntore, entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui alla lettera a), il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli articoli da 69 a 77 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270;
c) al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, sono apportate le seguenti modifiche:
01) allŽarticolo 38, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi di cui allŽarticolo 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico può nominare lo stesso organo commissariale»;
1) dopo lŽarticolo 50 eŽ aggiunto il seguente:
«Art. 50-bis (Cessione di azienda o ramo dŽazienda nellŽanno anteriore la dichiarazione di insolvenza). - 1. Nel caso di cessione di azienda o di ramo dŽazienda che costituisca lŽattivitaŽ prevalente dellŽimpresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per lŽimpresa cedente e lŽimpresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dallŽavvenuta cessione, lŽimpresa cedente risponde in solido con lŽimpresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dellŽinsolvenza.
«2) allŽarticolo 55, dopo il comma 1, eŽ aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Ai fini dellŽapplicazione dellŽarticolo 50 bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla salvaguardia dellŽunitaŽ operativa dei complessi aziendali dellŽimpresa cedente e dellŽimpresa cessionaria.»;
3) gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In tal caso, il Ministro dello sviluppo economico puoŽ, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nominare un nuovo e unico organo commissariale. I commissari in carica cessano dallŽincarico alla data della nomina del nuovo organo»;
4) lŽarticolo 47, comma 1, eŽ sostituito dal seguente:
«1. LŽammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze. I criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto dellŽimpegno connesso alla gestione dellŽesercizio dellŽimpresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento allŽattuazione dellŽindirizzo programmatico prescelto a norma dellŽarticolo 27, comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura. Per la liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova applicazione lŽarticolo 39, commi 2, 3 e 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»;
5) al comma 1 dellŽarticolo 56, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per lŽattuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.».
4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, sono apportate le modificazioni che seguono:
a) possono essere emessi specifici Titoli di Risparmio per lŽEconomia Meridionale (di seguito «Titoli») da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1ș settembre 1993, n. 385, e delle relative disposizioni di attuazione delle AutoritaŽ creditizie;
b) i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicitaŽ almeno annuale; possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attivitaŽ di impresa; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I; non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca dŽItalia di cui allŽarticolo 12, comma 7, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 385 del 1993, neŽ altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza;
c) le disposizioni del decreto legislativo 1ș aprile 1996, n. 239 si applicano agli strumenti finanziari di cui alle lettere a) e b) del presente comma. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli lŽimposta sostitutiva di cui allŽarticolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica nella misura del 5 per cento.
Per i rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui allŽarticolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui alla lettera a) non concorrono alla determinazione del risultato della gestione secondo le disposizioni di cui alla lettera d);
d) i Titoli possono essere emessi per un importo nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto importo eŽ eventualmente modificato entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dellŽeconomia e delle finanze di natura non regolamentare;
e) per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione eŽ pari al 20 per cento dellŽimporto nominale complessivo annuo di cui alla lettera d). Per singole banche non facenti parte di un gruppo bancario, il limite massimo eŽ del 5 per cento. In ogni caso, lŽemissione di Titoli di cui alle lettere da a) a d) non puoŽ superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo bancario;
f) con decreto del Ministro dellŽeconomia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite eventuali ulteriori modalitaŽ attuative e di monitoraggio dei Titoli di Risparmio per lŽEconomia Meridionale;
g) sono abrogati i commi da 178 a 181 dellŽarticolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191.
4-bis. Al fine di promuovere lŽaccesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese sono adottate le seguenti disposizioni:
a) il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui allŽarticolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81, eŽ costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e assume la denominazione di Ente nazionale per il microcredito, di seguito denominato «Ente»;
b) allŽEnte vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dallŽUnione europea noncheŽ delle attivitaŽ microfinanziarie realizzate a valere su fondi dellŽUnione europea;
c) lo statuto dellŽEnte, approvato dal consiglio nazionale dellŽEnte, dŽintesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, puoŽ essere modificato con delibera del consiglio nazionale dellŽEnte stesso trasmessa al Ministero vigilante;
d) i componenti degli organi dellŽEnte, il segretario e il vice segretario generale in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto permangono nella carica per un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati;
e) gli emolumenti spettanti agli organi in base alla delibera del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito in data 17 febbraio 2009, diminuiti in conformitaŽ alle disposizioni di cui allŽarticolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non possono essere aumentati nei due esercizi contabili successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
f) ai fini dellŽassolvimento dei propri compiti istituzionali, lŽEnte puoŽ avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unitaŽ. Di tale contingente, un numero non superiore a 15 unitaŽ puoŽ essere acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilitaŽ dei posti nellŽamministrazione di provenienza. AllŽattuazione del periodo precedente si provvede nellŽambito delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito. Le restanti 5 unitaŽ possono essere reclutate a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali pubbliche a valere sulle facoltaŽ assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. In relazione alle assunzioni di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla riduzione della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla definizione delle modalitaŽ di trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie allŽEnte;
g) le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito sono trasferite allŽEnte. Le spese per lŽorganizzazione e il funzionamento dellŽEnte, ivi incluse le spese per il personale, sono autorizzate nei limiti delle risorse di cui al presente comma.
5. Per favorire lŽoperativitaŽ nonché per garantire la disciplina del Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che seguono: a) allŽarticolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «del Fondo di cui allŽarticolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.266,» sono soppresse;
2) le parole «vengono soppressi» sono sostituite dalle parole «viene soppresso»;
3) dopo le parole «il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni» sono aggiunte le parole «di finanziamento,».
b) ai fini di una migliore finalizzazione verso lŽaccesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui allŽarticolo 2, comma 100, lettera a)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, noncheŽ per un utilizzo piuŽ efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalitaŽ per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dellŽindustria, del commercio e dellŽartigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia in modo da meglio perseguire le finalizzazioni sopra citate.
A tali fini, il Fondo puoŽ anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
c) allŽarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, dopo il comma 361, sono aggiunti i seguenti:
«361-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361, una quota fino al 50 per cento delle risorse di cui al comma 354 che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere dallŽanno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, eŽ destinata al finanziamento agevolato delle imprese attraverso lŽintermediazione di enti creditizi con prioritaŽ per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) lŽintensitaŽ dellŽagevolazione per le imprese beneficiarie non puoŽ superare la quota di aiuto di Stato definita «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
b) la durata dei finanziamenti agevolati non puoŽ essere superiore a quindici anni, ad eccezione delle iniziative infrastrutturali, per le quali non puoŽ essere superiore a trenta anni;
c) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 eŽ posto, per il cinquanta per cento, a carico delle imprese finanziate.».
«361-ter. Ai fini del comma 361-bis sono da intendersi come inutilizzate le risorse per le quali non siano ancora state pubblicate le modalitaŽ attuative del procedimento automatico, valutativo o negoziale, ovvero, per i procedimenti giaŽ in corso, quelle destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa valutazione, noncheŽ quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da intendersi, altresiŽ, come inutilizzate le risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti giaŽ erogati e da revoche formalmente comminate, che abbiano avuto luogo nellŽanno precedente, non riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nellŽanno precedente, per le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente.
«361-quater. DallŽattuazione dei commi 361-bis e 361-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dellŽeconomia e delle finanze possono essere definiti ulteriori criteri e modalitaŽ di attuazione degli stessi.»;
d) allŽarticolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.108, le parole: «aumentato della metaŽ.» sono sostituite dalle seguenti:
«aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puoŽ essere superiore a otto punti percentuali.».
e) allŽarticolo 23-bis, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo le parole «societaŽ quotate in mercati regolamentati e» sono aggiunte le seguenti: «alle societaŽ da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dellŽarticolo 2359 del codice civile, noncheŽ»;
f) dopo il comma 2 dellŽarticolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1ș settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, eŽ inserito il seguente:
«2-bis. Se il cliente non eŽ un consumatore neŽ una micro-impresa come definita dallŽarticolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilitaŽ di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto»;
g) le disposizioni del comma 2-bis dellŽarticolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1ș settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci.
6. La materia della «rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario» eŽ regolata come segue:
a) fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che - prima dellŽentrata in vigore del presente decreto - ha stipulato, o si eŽ accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 200 mila euro, per lŽacquisto o la ristrutturazione di unitaŽ immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui alla lettera b), qualora al momento della richiesta presenti unŽattestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dellŽindicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35 mila euro e, salvo diverso accordo tra le parti, non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo;
b) la rinegoziazione assicura, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con lŽaccordo del cliente, per un periodo inferiore, lŽapplicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra lŽIRS in euro a 10 anni e lŽIRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dellŽIRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo;
c) il mutuatario e il finanziatore possono concordare che la rinegoziazione di cui alle precedenti lettere comporti anche lŽallungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del mutuo allŽatto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni;
d) le garanzie ipotecarie giaŽ prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi del presente comma continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalitaŽ convenute, del debito che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalitaŽ o annotazione. Resta fermo quanto previsto dallŽarticolo 39, comma 5, del decreto legislativo 1ș settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualitaŽ di debitore ceduto nellŽambito di unŽoperazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione. In tal caso la banca eŽ surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalitaŽ o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dellŽintegrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dellŽoperazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite;
e) qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione di cui alle lettere precedenti, riacquisti il credito in precedenza oggetto di unŽoperazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne daŽ notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validitaŽ ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalitaŽ o annotazione.
7. Per allineare allo standard europeo lŽesercizio del credito sono apportate le seguenti modifiche:
a) lŽarticolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.11, eŽ sostituito dal seguente:
«1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dellŽordine lŽimporto dellŽoperazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva.
Fino al 1ș gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dellŽarea unica dei pagamenti in euro che non puoŽ comunque essere superiore a tre giornate operative. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa.»;
b) al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n.1736, sono apportate le seguenti modifiche:
1) allŽarticolo 31 eŽ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«LŽassegno bancario puoŽ essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dallŽarticolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.»;
2) il numero 3) del primo comma dellŽarticolo 45 eŽ sostituito dal seguente:
«3) con dichiarazione della Banca dŽItalia, quale gestore delle stanze di compensazione o delle attivitaŽ di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che lŽassegno bancario, presentato in forma elettronica, non eŽ stato pagato.»;
3) allŽarticolo 61 eŽ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sullŽassegno presentato al pagamento in forma elettronica.»;
4) allŽarticolo 86, primo comma, eŽ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «AllŽassegno circolare si applica altresiŽ la disposizione dellŽassegno bancario di cui allŽarticolo 31, terzo comma.
c) allŽarticolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n.1736, eŽ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformitaŽ allŽoriginale eŽ assicurata dalla banca negoziatrice mediante lŽutilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dellŽarticolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70»;
d) con regolamento emanato, ai sensi dellŽarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dellŽEconomia e delle Finanze, sentita la Banca dŽItalia, disciplina le modalitaŽ attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);
e) la Banca dŽItalia, entro 12 mesi dallŽemanazione del regolamento di cui alla lettera d), disciplina con proprio regolamento le regole tecniche per lŽapplicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere e del regolamento ministeriale;
f) le modifiche apportate al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla lettera b) del presente comma entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca dŽItalia di cui alla lettera e);
f-bis) dopo il comma 3 dellŽarticolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni, il seguente:
3-bis. LŽautenticazione di cui al comma 3 del presente articolo eŽ effettuata ai sensi dellŽarticolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
LŽautenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego».
8. Per semplificare le operazioni di portabilitaŽ dei mutui, al decreto legislativo 1ș settembre 1993, n.385, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 dellŽarticolo 40-bis eŽ sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.»;
b) al comma 2 dellŽarticolo 120-ter, le parole «e quelle contenute nellŽarticolo 40-bis» sono soppresse;
c) lŽarticolo 120-quater eŽ modificato nel modo seguente:
1) al comma 3 eŽ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del direttore dellŽAgenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, stabilite specifiche modalitaŽ di presentazione, per via telematica, dellŽatto di surrogazione.»;
2) il comma 7 eŽ sostituito dal seguente:
«7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore originario di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato, il finanziatore originario eŽ tenuto a risarcire il cliente in misura pari allŽuno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilitaŽ per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.»;
2) al comma 9, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dallŽarticolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11»;
d) lŽarticolo 161, comma 7-quater eŽ modificato nel modo seguente:
1) le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
2) dopo il periodo: «A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente allŽatto di surrogazione.», eŽ aggiunto il seguente: «Con il provvedimento di cui al comma 3 dellŽarticolo 120-quater sono stabilite le modalitaŽ con cui la quietanza, il contratto e lŽatto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dellŽannotazione.».
9. AllŽarticolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 eŽ abrogato;
b) il comma 3 eŽ sostituito dai seguenti: «3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o piuŽ dei seguenti partecipanti:
a) Stato o ente pubblico;
b) Organismi dŽinvestimento collettivo del risparmio;
c) Forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;
d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;
e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;
f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti allŽestero in paesi o territori che consentano uno scambio dŽinformazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nel decreto del Ministro dellŽeconomia e delle finanze di cui allŽarticolo 168-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalitaŽ indicate nellŽarticolo 1, comma 1, lett. c-bis) del d.lgs. 17 maggio 1999, n.153 nonché societaŽ residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalitaŽ mutualistiche;
h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.
3-bis. Ferma restando lŽapplicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo eŽ rilevata al termine del periodo dŽimposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di societaŽ controllate, di societaŽ fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario eŽ individuato ai sensi dellŽarticolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societaŽ. Si tiene altresiŽ conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nellŽarticolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Il partecipante eŽ tenuto ad attestare alla societaŽ di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, noncheŽ per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui allŽarticolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410.»;
c) il comma 4 eŽ sostituito dai seguenti: «4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo dŽimposta del 20 per cento, con le modalitaŽ di cui allŽarticolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in societaŽ ed enti commerciali indicati nellŽarticolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dellŽarticolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo eŽ aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed eŽ altresiŽ diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui allŽarticolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410.
4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere unŽimposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo dŽimposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo dŽimposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote eŽ riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per lŽapplicazione dellŽimposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. LŽimposta eŽ versata dal partecipante con le modalitaŽ e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo dŽimposta 2011. LŽimposta puoŽ essere versata a cura della societaŽ di gestione del risparmio o dellŽintermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante eŽ tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la societaŽ di gestione del risparmio puoŽ effettuare la liquidazione parziale della quota per lŽammontare necessario al versamento dellŽimposta.»;
d) il comma 5 eŽ sostituito dal seguente: «5. Previa deliberazione dellŽassemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-bis, la societaŽ di gestione del risparmio puoŽ altresiŽ deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune dŽinvestimento. In tal caso la societaŽ di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. LŽimposta eŽ versata dalla societaŽ di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e, per la restante parte, in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1ș gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la societaŽ di gestione del risparmio applica unŽimposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dellŽIRAP nella misura del 7 per cento.
Non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis. LŽimposta sostitutiva eŽ versata dalla societaŽ di gestione del risparmio entro il 16 febbraio dellŽanno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.»;
e) il primo periodo del comma 5-bis eŽ sostituito dal seguente:
«NellŽipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui allŽarticolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dellŽammontare assoggettato allŽimposta sostitutiva di cui al comma 5, secondo periodo.»;
f) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Con provvedimento del Direttore dellŽAgenzia delle Entrate sono definite le modalitaŽ di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.».
10. (soppresso).
11. Al fine di agevolare lŽapplicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformitaŽ allŽarticolo 43 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e agli articoli 12 e 27 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, eŽ consentita la cessione dei relativi crediti agli Istituti finanziari a condizione che lŽoperazione finanziaria sia contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati, in deroga al terzo comma dellŽarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.
12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, sono definite le modalitaŽ di cessione dei crediti derivanti dai finanziamenti della Politica Agricola Comune, assicurando lŽassenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.
12-bis. AllŽarticolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «consorzi con attivitaŽ esterna», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «noncheŽ a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»; b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché da liberi professionisti».
Art. 8 bis. Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento
1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche giaŽ inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dellŽistituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dallŽavvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni giaŽ registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di unŽunica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La Banca dŽItalia eŽ autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n.139, e successivi aggiornamenti, per lŽattuazione del presente articolo.
Art. 9. Scuola e merito
1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva lŽindividuazione e lŽattuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale, nonché per concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della comunitaŽ scientifica, accademica e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il Ministero dellŽistruzione, dellŽuniversitaŽ e della ricerca, dŽintesa con il Ministero dello sviluppo economico, eŽ autorizzato a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonché con distretti, denominati «Contratti di programma per la Ricerca Strategica», per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalitaŽ previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la piuŽ efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonché per il monitoraggio e la verifica dei risultati. La disposizione contenuta nel presente comma si applica anche agli accordi di programma previsti dallŽarticolo 13 del decreto del Ministro dellŽuniversitaŽ e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.
2. Con decreto del Ministro dellŽistruzione, dellŽuniversitaŽ e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalitaŽ e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.
3. EŽ istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito «Fondazione») per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui allŽarticolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 noncheŽ con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualitaŽ degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e allŽestero. PuoŽ altresiŽ svolgere funzioni connesse con lŽattuazione di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dellŽUnione europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria.
4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dellŽistruzione, dellŽuniversitaŽ e della ricerca ed il Ministero dellŽeconomia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima.
5. Lo statuto della Fondazione, eŽ approvato con decreto del Ministro dellŽistruzione, dellŽuniversitaŽ e della ricerca di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze e con il Ministro della gioventuŽ. Lo statuto disciplina, inoltre:
a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati noncheŽ le modalitaŽ con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui allŽarticolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240;
b) lŽistituzione e il funzionamento di un comitato consultivo, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori, dei collegi di cui allŽarticolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.240, e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con lŽesenzione per gli studenti privi di mezzi, noncheŽ le modalitaŽ di predisposizione e svolgimento delle stesse.
6. Alla Fondazione eŽ affidata la gestione del Fondo per il merito di cui allŽarticolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, sulla base di unŽapposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie:
a) i criteri e le modalitaŽ di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dellŽarticolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nellŽattivitaŽ lavorativa;
b) le caratteristiche, lŽammontare dei premi e dei buoni di cui allŽarticolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 e i criteri e le modalitaŽ per la loro eventuale differenziazione;
c) i criteri e le modalitaŽ di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 dellŽarticolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240;
d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, noncheŽ di assistenza a studenti e universitaŽ in merito alle modalitaŽ di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
e) le modalitaŽ di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, noncheŽ dellŽesposizione del fondo.
6-bis. La Fondazione trasmette al Ministero dellŽistruzione, dellŽuniversitaŽ e della ricerca gli atti di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro adozione. Essi si intendono approvati quando siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che il Ministero abbia formulato rilievi.
7. In attuazione dellŽarticolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, la Fondazione recepisce e si conforma con atti del proprio organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dellŽistruzione, dellŽuniversitaŽ e della ricerca di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze.
8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dellŽarticolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione eŽ affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui allŽarticolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
9. Fermo quanto indicato al comma 15, il patrimonio della Fondazione puoŽ inoltre essere costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, noncheŽ dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati.
La Fondazione potraŽ, altresiŽ, avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e CompetitivitaŽ Fesr 2007/2013» e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico eŽ effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le attivitaŽ culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui allŽarticolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, la Fondazione eŽ autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati allŽarticolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n.240. A dette attivitaŽ non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui allŽarticolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, in legge, dallŽarticolo 1 della legge 24 novembre 2003, n.326.
11. Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione noncheŽ per la realizzazione dello scopo della fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralitaŽ fiscale.
13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera b), dellŽarticolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e dellŽarticolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46.
14. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dellŽarticolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 avviene anche attraverso le modalitaŽ di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, e successive modifiche. La disposizione di cui allŽarticolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, e successive modifiche non si applica alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dellŽarticolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240.
15. Per lŽattuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo eŽ autorizzata la spesa per lŽanno 2011 di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui allŽarticolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, è altresiŽ autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dallŽanno 2012.
16. AllŽarticolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m); b) i commi 5 e 9 sono abrogati.
17. Per garantire continuitaŽ nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dellŽistruzione, dellŽuniversitaŽ e della ricerca, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e lŽinnovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, eŽ definito un piano triennale per lŽassunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dallŽarticolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il piano puoŽ prevedere la retrodatazione giuridica dallŽanno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010-2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano eŽ annualmente verificato dal Ministero dellŽistruzione, dellŽuniversitaŽ e della ricerca, dŽintesa con il Ministero dellŽeconomia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui allŽarticolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo eŽ riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dellŽistruzione, dellŽuniversitaŽ e della ricerca.
18. AllŽarticolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui allŽarticolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, allŽarticolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e allŽarticolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresiŽ esclusi dallŽapplicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica lŽarticolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.».
19. AllŽarticolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 luglio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto»;
b) il comma 3 è abrogato.
20. Il primo periodo dellŽarticolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è sostituito dal seguente: «A decorrere dallŽanno scolastico 2011/2012, senza possibilitaŽ di ulteriori nuovi inserimenti, lŽaggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dellŽarticolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, eŽ effettuato con cadenza triennale e con possibilitaŽ di trasferimento in unŽunica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. LŽaggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui allŽarticolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dellŽarticolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale».
21. Il primo periodo del comma 3 dellŽarticolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, eŽ sostituito dal seguente: «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dallŽanno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, lŽassegnazione provvisoria o lŽutilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolaritaŽ».
21-bis. Le disposizioni contenute nellŽarticolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide anche con riferimento allŽanno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dellŽanno precedente o, comunque, dellŽultimo anno lavorativo nel triennio precedente.
Art. 10. Servizi ai cittadini
1. Per incentivare lŽuso degli strumenti elettronici nellŽottica di aumentare lŽefficienza nellŽerogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, allŽarticolo 7- vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, eŽ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. LŽemissione della carta dŽidentitaŽ elettronica, che eŽ documento obbligatorio di identificazione, eŽ riservata al Ministero dellŽinterno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nellŽambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. EŽ riservata, altresiŽ, al Ministero dellŽinterno la fase dellŽinizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD».
2. Con decreto del Ministro dellŽinterno, di concerto con i Ministri dellŽeconomia e delle finanze e della salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta dŽidentitaŽ elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalitaŽ tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2bis, dellŽarticolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, aggiunto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more della definizione delle modalitaŽ di convergenza della tessera sanitaria nella carta dŽidentitaŽ elettronica, il Ministero dellŽeconomia e delle finanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dellŽarticolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellŽinterno, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e lŽinnovazione, eŽ disposta anche progressivamente, nellŽambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul medesimo supporto della carta dŽidentitaŽ elettronica con la tessera sanitaria, nonché il rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria e per la carta di identitaŽ elettronica, ivi incluse le risorse dellŽIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalitaŽ tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dellŽinterno, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e lŽinnovazione e, limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.
4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2-bis, dellŽarticolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, aggiunto dal comma 1, e ai commi 2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro dellŽeconomia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle societaŽ di cui allŽarticolo 1 della legge 13 luglio 1966, n.559, e successive modificazioni, e al comma 15 dellŽarticolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Il consiglio di amministrazione delle predette societaŽ è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dellŽarticolo 2383, terzo comma, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario, dovraŽ conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dellŽarticolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244».
5. AllŽarticolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma eŽ sostituito dal seguente:
«Il sindaco eŽ tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta dŽidentitaŽ conforme al modello stabilito dal Ministero dellŽinterno.»; b) al secondo comma:
1) dopo il primo periodo, eŽ inserito il seguente: «Per i minori di etaŽ inferiore a tre anni, la validitaŽ della carta dŽidentitaŽ eŽ di tre anni; per i minori di etaŽ compresa fra tre e diciotto anni, la validitaŽ eŽ di cinque anni.»;
2) eŽ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esentati dallŽobbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di etaŽ inferiore a dodici anni»;
c) dopo il quarto comma eŽ inserito il seguente:
«Per i minori di etaŽ inferiore agli anni quattordici, lŽuso della carta dŽidentitaŽ ai fini dellŽespatrio eŽ subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi puoŽ dare lŽassenso o lŽautorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autoritaŽ consolari in caso di rilascio allŽestero, il nome della persona, dellŽente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.».
6. AllŽarticolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, eŽ aggiunto infine il seguente periodo: «In caso di ritardo nella trasmissione allŽIndice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.».
7. AllŽarticolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n.407 eŽ aggiunto in fine il seguente periodo: «Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilitaŽ o indiretta.».
8. Al fine di salvaguardare la piena operativitaŽ del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui allŽarticolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, attraverso una o piuŽ procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1ș gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui allŽarticolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217.
9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra e al 1ș gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dellŽunitarietaŽ della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli derivanti dallŽavvio delle procedure concorsuali per la nomina a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra.
10. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso di formazione di cui allŽarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, eŽ stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica; la durata del corso di formazione di cui allŽarticolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, eŽ stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui allŽarticolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, eŽ stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo.
11. Al fine di garantire lŽosservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dellŽinteresse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dellŽefficienza, dellŽeconomicitaŽ e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, eŽ istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lŽAgenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, di seguito denominata «Agenzia».
12. LŽAgenzia eŽ soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo.
13. LŽAgenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di economicitaŽ.
14. LŽAgenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:
a) definisce i livelli minimi di qualitaŽ del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalitaŽ della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irrogando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora cioŽ non comprometta la fruibilitaŽ del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione;
determina altresiŽ obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;
b) predispone una o piuŽ convenzioni tipo di cui allŽarticolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
c) definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dellŽacqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettivitaŽ;
d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dellŽutilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformitaŽ ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga», e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dellŽAgenzia; fissa, altresiŽ, le relative modalitaŽ di revisione periodica, vigilando sullŽapplicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per lŽadozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autoritaŽ al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformitaŽ a linee guida approvate con decreto del Ministro dellŽambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, provvede nellŽesercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida allŽautoritaŽ competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;
e) approva le tariffe predisposte dalle autoritaŽ competenti;
f) verifica la corretta redazione del piano dŽambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena dŽinefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessitaŽ di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le AutoritaŽ dŽambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;
g) emana direttive per la trasparenza della contabilitaŽ delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicitaŽ delle gestioni a fronte dei servizi resi;
h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle AutoritaŽ dŽambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali puoŽ intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera a);
i) puoŽ formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresiŽ i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;
l) predispone annualmente una relazione sullŽattivitaŽ svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e allŽandamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, e la trasmette al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dellŽanno successivo a quello cui si riferisce.
15. AllŽAgenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono trasferite le funzioni giaŽ attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dallŽarticolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. LŽAgenzia è organo collegiale costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, due su proposta del Ministro dellŽambiente e della tutela del territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere allŽaudizione delle persone designate. I componenti dellŽAgenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralitaŽ e indipendenza, alta e riconosciuta professionalitaŽ e competenza nel settore. I componenti dellŽAgenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dellŽAgenzia eŽ incompatibile con incarichi politici elettivi, neŽ possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dellŽAgenzia. Le funzioni di controllo di regolaritaŽ amministrativo-contabile e di verifica sulla regolaritaŽ della gestione dellŽAgenzia sono affidate al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dellŽeconomia e delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39. Con il medesimo provvedimento eŽ nominato anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dellŽAgenzia. DaŽ attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questa approvati e assicura lŽesecuzione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attivitaŽ dellŽAgenzia ed al perseguimento delle sue finalitaŽ istituzionali. Il direttore generale eŽ nominato dallŽAgenzia per un periodo di tre anni, non rinnovabile. Al direttore generale non si applica il comma 8 dellŽarticolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
18. I compensi spettanti ai componenti dellŽAgenzia sono determinati con decreto del Ministro dellŽeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellŽambiente e della tutela del territorio e del mare. Il compenso eŽ ridotto almeno della metaŽ qualora il componente dellŽAgenzia, essendo dipendente di una pubblica amministrazione, opti per il mantenimento del proprio trattamento economico.
19. A pena di decadenza i componenti dellŽAgenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivitaŽ professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati neŽ ricoprire altri uffici pubblici, neŽ avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dellŽAgenzia ed il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per lŽintera durata dellŽincarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dellŽincarico.
20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dellŽincarico, i componenti dellŽAgenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto eŽ punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad unŽannualitaŽ dellŽimporto del corrispettivo percepito.
AllŽimprenditore che abbia violato tale divieto si applicano una sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi piuŽ gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dellŽatto autorizzativo. I limiti massimo e minimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dellŽindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dallŽISTAT.
21. LŽAgenzia puoŽ essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellŽambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto eŽ nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dellŽAgenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dellŽAgenzia, secondo quanto disposto dal comma 16.
22. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellŽambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e lŽinnovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, eŽ approvato lo statuto dellŽAgenzia, con cui sono definiti le finalitaŽ e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalitaŽ di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dallŽentrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, eŽ approvato il regolamento che definisce lŽorganizzazione e il funzionamento interni dellŽAgenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 40 unitaŽ, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dellŽamministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
23. Con decreto del Ministro dellŽambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma 22, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dellŽambiente e della tutela del territorio e del mare da trasferire allŽAgenzia ed eŽ disposto il comando, nel limite massimo di venti unitaŽ, del personale del medesimo Ministero giaŽ operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 22 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica lŽarticolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dellŽAgenzia si provvede:
a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non puoŽ essere recuperato in tariffa, di importo non superiore allŽuno per mille dei ricavi risultanti dallŽultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2% del valore complessivo del mercato di competenza. Il contributo eŽ determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze ed il Ministro dellŽambiente e della tutela del territorio e del mare, ed eŽ versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dellŽAgenzia;
b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dellŽambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23, la cui dotazione non puoŽ superare 1 milione di euro a decorrere dallŽanno 2011 e puoŽ essere ridotta con decreto del Ministro dellŽeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellŽambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera a) e dei costi complessivi dellŽAgenzia.
25. In sede di prima applicazione, con decreto del Ministro dellŽeconomia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dellŽambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22, secondo periodo, eŽ stabilito lŽammontare delle risorse di cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dellŽambiente e della tutela del territorio e del mare, sono conseguentemente rideterminate le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e sono stabilite la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24, e le relative modalitaŽ di versamento al bilancio dellŽAgenzia.
26. A decorrere dallŽentrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, eŽ soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui allŽarticolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e il predetto articolo 161 eŽ abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Alla nomina dellŽAgenzia di cui al comma 11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni giaŽ attribuite dalla legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dallŽarticolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 continuano ad essere esercitate da questŽultima. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.
26-bis. I ricorsi aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti dellŽAgenzia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Si applica lŽarticolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui allŽallegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e successive modificazioni. LŽincarico di consulente tecnico dŽufficio non puoŽ essere attribuito a dipendenti dellŽAgenzia, che siano cessati dal servizio da meno di cinque anni.
27. LŽAgenzia si avvale del patrocinio dellŽAvvocatura dello Stato ai sensi dellŽarticolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611.
28. LŽarticolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dallŽarticolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata in vigore di questŽultimo, eŽ da considerarsi cessato il regime transitorio di cui allŽarticolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n.172.
Art. 11. Disposizioni finanziarie
1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allŽarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, eŽ incrementata di 1,4 milioni di euro per lŽanno 2011, di 13,3 milioni di euro per lŽanno 2012, di 0,4 milioni di euro per lŽanno 2013, di 6,3 milioni di euro per lŽanno 2014 e di 1,3 milioni di euro annui a decorrere dallŽanno 2015.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 2, lettere n) e da dd) a gg), 8, commi 2, 3 e 9, 9, comma 15, e 10, comma 24, lettera b), pari complessivamente a 100 milioni di euro per lŽanno 2011, 203,1 milioni di euro per lŽanno 2012, 188 milioni di euro per lŽanno 2013, 148,3 milioni di euro per lŽanno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dallŽanno 2015, che per lŽanno 2012 aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 293,1 milioni di euro, si provvede rispettivamente:
a) quanto ad euro 100 milioni per lŽanno 2011, mediante riduzione dellŽautorizzazione di spesa di cui allŽarticolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n.220, a seguito dellŽabrogazione disposta dallŽarticolo 1, comma 4, del presente decreto;
b) quanto ad euro 293,1 milioni di euro per lŽanno 2012, 188 milioni di euro per lŽanno 2013, 148,3 milioni di euro per lŽanno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dallŽanno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dallŽarticolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), e dallŽarticolo 8, commi 3 e 9.
3. Il Ministro dellŽeconomia e delle finanze eŽ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e saraŽ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico