lavoroprevidenza

mercoledì 29 giugno 2011

Collegato lavoro, nuovi termini per le impugnative e decreto mille proroghe

Pubblichiamo con estremo interesse l´approfondimento dell´Avv. Romeo Tigre (Avvocato del Foro di Foggia) su una delicata materia: nuovi termini per le impugnative e decreto milleproroghe
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Le norme del collegato lavoro (L. 183/2010) hanno apportato importanti modificazioni all´assetto normativo lavoristico anche rispetto a taluni aspetti di rilevanza più propriamente processuale.
Tra di esse, di particolare rilievo è l´art. 32, che ha introdotto termini decadenziali rispetto alla proposizione dell´azione giudiziaria individuando oltre ai licenziamenti, già disciplinati in tal senso, tutta una serie di fattispecie (ad esempio trasferimenti, nullità di contratti a termine) a fronte delle quali il lavoratore sarà onerato di impugnare stragiudizialmente nel termine di sessanta giorni, con obbligo di proposizione dell´azione nei successivi 270 giorni, come appena accennato.


Detto articolo, al primo comma, recita testualmente. “Il primo e il secondo comma dell´articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: <>”. Inoltre, il secondo comma specifica che le disposizioni che precedono si applicano anche a tutti i casi di invalidita´ del licenziamento.

Ciò che però ha destato il grande interesse degli studiosi e, soprattutto, dopo l’approvazione della norma e la sua “assimilazione” il malcontento dei precari e la protesta delle OO.SS. è che, come chiarito ai commi 3 e 4 “le disposizioni di cui all´articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimita´ del termine apposto al contratto; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalita´ a progetto, di cui all´articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile; c) al trasferimento ai sensi dell´articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; d) all´azione di nullita´ del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo”, ed anche “a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia´ conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell´articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l´ipotesi prevista dall´articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l´accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.”
Detto ultimo comma che dispone l’applicazione retroattiva della disciplina di cui trattasi ai contratti a termine, come detto, ha per un verso scatenato la protesta dei molti precari e delle organizzazioni sindacali e, per altro verso, determinato l’intervento del governo prima e del parlamento poi. Infatti, alla data del 24.1.2011 sarebbero scaduti i termini per proporre ogni impugnativa rispetto ai contratti a tempo determinato.
Pertanto, proprio per scongiurare il pericolo che tanti lavoratori potessero irrimediabilmente essere pregiudicati dalla nuovo dato normativo il c.d. decreto milleproroghe (D.L. n. 225 del 29.12.2010 convertito nella legge 26.2.2011 n. 10) all’art. 2 comma 54 ha disposto che all’art. 32 fosse aggiunto il comma 1-bis di seguito riportato: “in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’art. 6 primo comma, della L. 15. Luglio 1966 n. 604 come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”
Da più parti si è ritenuto che detto articolo avrebbe di fatto sospeso ogni termine decadenziale per tutte le fattispecie innanzi richiamate, mentre, secondo talune più rigide interpretazioni il fatto che il detto art. 1 bis faccia espresso richiamo alla sospensione dei termini di cui al comma 1 del predetto articolo, dovrebbe far escludere l´operatività della sospensione per tutte le ipotesi previste ai commi 3 e 4 dell´art. 32.
Detta ultima lettura ci pare poco convincente in considerazione del fatto che già l´art. 32 al comma 4 dispone l’applicazione retroattiva dell’articolo in esame ma, tutte le fattispecie, vengono accomunate dall’applicabilità dei nuovi termini individuati dal comma 1.
Ragion per cui, è evidente che il comma 1-bis introdotto per il tramite del decreto milleproroghe, va a creare una deroga generale per tutti i termini di decadenza visto che, peraltro, si fa espresso richiamo al periodo di “prima applicazione” che non può che riferirsi in particolar modo alle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 32 visto che, il termine decadenziale di 60 gg. per l´impugnativa di licenziamento, era presente da tempo nel nostro ordinamento con riferimento ai licenziamenti intimati nell´ambito dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Tale soluzione, che ci pare quella più consona al dato normativo, è l´unica proponibile anche nell’ottica di una lettura costituzionalmente orientata del citato comma 1-bis volta ad affermare il fondamentale principio di uguaglianza.


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