lunedì 2 maggio 2011
Festività del 17 marzo 2011: ecco le differenze tra lavoratore privato e pubblico
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2011, la legge di conversione 21 aprile 2011, n. 47, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 2011), recante: «Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011».
Le modificazioni riguardano il fatto che viene previsto un distinguo tra lavoro privato e lavoro pubblico:
- lavoro privato: per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150ș anniversario dellŽUnitaŽ dŽItalia proclamata per il 17 marzo 2011.
- lavoro pubblico: sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dallŽarticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011 , n. 5
Testo del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 44 del 23 febbraio 2011), coordinato con la
legge di conversione 21 aprile 2011, n. 47 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni per la festa nazionale
del 17 marzo 2011». (11A05291)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato eŽ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dellŽart. 11, comma 1 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sullŽemanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, noncheŽ dellŽart. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e lŽefficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dellŽart. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dellŽattivitaŽ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
1. Limitatamente allŽanno 2011, il giorno 17 marzo eŽ considerato
giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio
1949, n. 260.
2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel
comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti
giuridici e contrattuali previsti (( per la festivitaŽ soppressa del
4 novembre o per una delle altre festivitaŽ tuttora soppresse ai
sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali
ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150ș
anniversario dellŽUnitaŽ dŽItalia proclamata per il 17 marzo 2011
mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le
giornate di riposo riconosciute dallŽarticolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione,
dai contratti e accordi collettivi.))
3. DallŽattuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e saraŽ presentato alle Camere per la conversione
in legge.