martedì 26 aprile 2011
Contratti a termine e retroattività dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 32 della legge n. 183/2010
Con sentenza n. 6663/2011, la Cassazione ha affermato che le regole fissate, in via risarcitoria, dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 32 della legge n. 183/2010, non trovano applicazione nei giudizi di legittimità in corso se nei motivi dell’impugnazione non è stato fatto espresso riferimento agli effetti economici della nullità del termine apposto al contratto di lavoro.
La Suprema Corte ha stabilito che lo “ius superveniens” non è illimitato, essendo il perimetro del giudizio di legittimità delimitato dai motivi della impugnazione, con la conseguenza che i nuovi criteri determinativi del danno (da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto) sono subordinati alla presenza nel gravame delle conseguenze risarcitorie legate alla nullità del termine.