lunedì 14 marzo 2011
Non sono cumulabili gli sgravi contributivi per l’assunzione dei lavoratori in mobilità
Il Ministero del lavoro, con interpello nr. 11/2011 ha affermato che non sono cumulabili tra di loro i benefici riconosciuti per l’assunzione di lavoratori in mobilità o meglio, i benefici riconosciuti dalle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2 e 25, comma 9, L. n. 223/1991, in relazione alla diversa durata del periodo totale di godimento degli stessi.
Scarica qui l´interpello.