venerdì 11 febbraio 2011
Si riaprono i termini per i ricorsi al giudice del lavoro da parte dei precari
Si riaprono i termini per i ricorsi del lavoro da parte dei precari. Per tutto il 2011 non si applicherà la norma prevista dallŽart. 32 della legge 183 del 2010 che ha aperto vertenze entro la scadenza del collegato 1 sul lavoro che fissava al 23 gennaio 2011 i nuovi termini per lŽimpugnazione dei licenziamenti.
Infatti le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio approvano lŽemendamento presentato al mille proroghe che proroga i termini per limpugnazione dei ricorsi in tutela del personale precario.
Quindi tutti coloro che non hanno presentato i ricorsi sulle reiterazioni dei contratti senza assunzione in ruolo possono farlo entro il 2011.
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PUBBLICHIAMO a seguire I TESTI DEGLI EMENDAMENTI APPROVATI DALLE COMMISSIONI RIUNITE DEL SENATO CHE DIFFERISCONO AL 31 DICEMBRE 2011 I NUOVI TERMINI PER LŽIMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI che il collegato lavoro aveva reso stringenti, se il milleproroghe verrà approvato con questa modifica SI RIAPRIREBBERO I TERMINI PER IMPUGNARE I LICENZIAMENTI anche per quei lavoratori che non avevano fatto in tempo il 23 gennaio u.s. a impugnare i contratti già scaduti prima dellŽentrata in vigore del collegato lavoro.
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Commissioni riunite 1a e 5a - Scheda di seduta
Seduta n. 9 Martedì 8 febbraio 2011 (15,30 - 20,35)
Sede referente 2518 - DL 225/2010 - Proroga termini
Seguito dellŽesame e rinvio. Approvati i seguenti emendamenti: 1.27, 1.334, 1.111, 1.117, 1.118, 1.0.107 (e gli identici 1.134 e 1.315), 1.209, 1.296, 1.316, 1.0.38, 1.0.55 (testo 2), gli identici 1.0.67 e 1.0.68, 1.0.76, 1.0.77, 1.0.109 e 1.0.111.
Il senatore LEGNINI (PD) apprezza lŽespressione di un parere favorevole da parte del Relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti 1.0.76 e 1.0.77 e ribadisce la validità delle argomentazioni svolte dalla sua parte politica a proposito del termine eccessivamente breve previsto dalla legge n. 183 del 2010 per lŽimpugnazione del licenziamento individuale.
Con distinte votazioni gli emendamenti 1.0.76 e 1.0.77 sono accolti
1.0.76
ROILO, NEROZZI, PASSONI, GHEDINI
Dopo lŽarticolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga dei termini per lŽimpugnazione del licenziamento individuale)
1. AllŽarticolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ŽŽ1-bis. In sede di prima applicazione, lŽapplicazione delle disposizioni di cui al comma 1 relative al termine di sessanta giorni per lŽimpugnazione del licenziamento è prorogata al 31 dicembre 2011.ŽŽ».
1.0.77
PASSONI, ROILO, NEROZZI, GHEDINI
Dopo lŽarticolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga dei termini per lŽimpugnazione del licenziamento individuale)
1. LŽefficacia delle disposizioni di cui allŽarticolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dallŽarticolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è differita al 31 dicembre 2011».
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