lavoroprevidenza

venerdì 28 gennaio 2011

Permessi per l’assistenza a persone con disabilità: chiarimenti Inps

L’INPS, con messaggio n. 1740 del 25 gennaio 2011, ha fornito i chiarimenti di carattere operativo-procedurale circa le nuove disposizioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi di cui all´art.33 della legge 104/92 dettate con circolare 155/2010.

Tenuto conto delle istruzioni operative fornite con circolare 155/2010, relativamente alle modifiche apportate dall’art. 24 della legge 183/2010 alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità, con specifico riferimento ai paragrafi 2 e 7, si forniscono i chiarimenti di carattere operativo-procedurale.

Riguardo il paragrafo 2, nella parte in cui si fa riferimento alle patologie invalidanti, si chiarisce che il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire dei benefici in parola, dovrà allegare in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente la documentazione sanitaria inerente lo stato di salute del coniuge e/o del/i genitore/i utile e idonea a comprovare la sussistenza della patologia invalidante stessa.

In merito al paragrafo 7, si ribadisce che gli uffici dovranno riesaminare, alla luce del nuovo disposto normativo, le domande pervenute da parenti e affini di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilità grave nonchè quelle presentate da più familiari (a meno che non si tratti dei due genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.

Gli operatori, quindi, dovranno sospendere i provvedimenti in corso al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge n. 183/2010 (24.11.2010) ed inviare agli interessati lettere specifiche, prodotte dalla procedura di gestione delle domande (v. testi allegati). Con queste lettere verrà richiesto agli interessati di presentare dichiarazioni atte a verificare la sussistenza dei requisiti - previsti dalle nuove disposizioni normative - per la fruizione dei permessi in oggetto.

Se tali dichiarazioni non perverranno alle Sedi Inps entro il 31 marzo 2011, verrà inviata ai richiedenti i permessi la comunicazione di cessazione del provvedimento di autorizzazione al conguaglio (nel caso di pagamento a conguaglio della prestazione) ovvero di reiezione (nel caso di pagamento diretto della prestazione) con effetto dal 24 novembre 2010.

Gli uffici avranno cura di inviare agli interessati, nel più breve tempo possibile, le lettere emesse dalla procedura secondo le modalità previste dalla normativa vigente per la rapida definizione dei casi e per limitare l’eventuale possibile contenzioso.

Le modalità operative sono illustrate nelle istruzioni tecniche allegate al presente messaggio.

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