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martedì 28 dicembre 2010

Finanziaria 2011: il testo della legge di stabilità in Gazzetta Ufficiale

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297 la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)".

LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilitaŽ 2011). (10G0238)

(GU n. 297 del 21-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 281)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui allŽarticolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sono indicati nellŽallegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita` preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. NellŽallegato 2 sono indicati:
a) lŽadeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dellŽarticolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dellŽarticolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per lŽanno 2011;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per lŽanno 2011 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).

3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui allŽarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. NellŽallegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dellŽintegrale assunzione a carico dello Stato dellŽonere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1ș gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) allŽEnte nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.

4. NellŽallegato 2 sono, inoltre, indicati:
a) i maggiori oneri, per gli anni 2009 e 2010, a carico della gestione per lŽerogazione delle pensioni, assegni e indennita` agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui allŽarticolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dellŽIstituto nazionale della previdenza sociale per lŽanno 2009, trasferite alla gestione di cui allŽarticolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

5. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per lŽanno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E, e` destinata a interventi di edilizia sanitaria pubblica. In ogni caso e` fatta salva la ripartizione dellŽ85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del centro-nord.

6. LŽerogazione delle risorse disponibili previste dallŽarticolo 25, comma 2, del de­creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e` subordinata alla verifica, entro il primo semestre dellŽanno 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dellŽeconomia e delle finanze, della previsione, nei contratti di servizio, di misure di efficientamento e di razionalizzazione. Le risorse previste dal comma 1 del medesimo articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009, pari a 425 milioni di euro, sono ripartite, con decreto del Ministro dellŽeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della Conferenza unificata, di cui allŽarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», quali contributi per il sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni a statuto ordinario. Fermi restando i criteri generali di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui allŽarticolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, tale ripartizione tiene conto, in deroga a quanto previsto dallŽarticolo 25, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, dei seguenti criteri:
a) programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;
b) aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti lŽincremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;
c) razionalizzazione dei servizi nellŽottica di una piu` efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti, in rapporto ai servizi resi nellŽanno precedente, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto;
d) ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.

7. I contratti di servizio per le regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientamento e di razionalizzazione e sono stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo allo scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive sono utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 6, alinea, secondo periodo, e sulla base dei criteri previsti nelle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma.

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lŽAutorita` per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per lŽassegnazione di diritti dŽuso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con lŽutilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1ș agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dellŽUnione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per lŽassegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico puo` sostituire le frequenze gia` assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita` per lŽattribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso piu` efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti e` iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dellŽarticolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti dŽuso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti dŽuso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dallŽarticolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dallŽarticolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente allŽassegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino lŽutilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1ș agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. LŽattivazione, anche su reti SFN (Single Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dellŽimpianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto dŽuso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto dŽuso.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e lŽAutorita`per le garanzie nelle comunicazioni, nellŽambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti dŽuso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso piu` efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali.
Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta lŽapplicazione delle sanzioni di cui allŽarticolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei di­ritti dŽuso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.

12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilita` editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallŽarticolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1ș agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. LŽoperatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo e` soggetto alla sospensione o alla revoca dellŽutilizzo della risorsa assegnata con il diritto dŽuso.

13. DallŽattuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dellŽassegnazione siano versati allŽentrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dellŽarticolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dellŽeconomia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nellŽambito delle spese rimodulabili di cui allŽarticolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita`, noncheŽ le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dellŽimposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze.

14. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allŽarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e` ridotta di 1.752 milioni di euro per lŽanno 2011, di 225 milioni di euro per lŽanno 2012 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dallŽanno 2013.

15. Al fine di disciplinare il trattamento tributario del contratto di locazione finanziaria (leasing) applicato al settore immobiliare e di garantirne la coerenza con le disposizioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate per i trasferimenti operati con strumenti contrattuali diversi dallo stesso, sono disposte le seguenti modificazioni:
a) al testo unico delle disposizioni concernenti lŽimposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
1) allŽarticolo 57, dopo il comma 1-bis e` inserito il seguente: «1-ter. LŽutilizzatore dellŽimmobile concesso in locazione finanziaria e` solidalmente obbligato al pagamento del tributo per lŽimmobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto»;
2) nella nota allŽarticolo 1 della tariffa, parte II, dopo le parole: «credito al consumo,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare,»;
b) allŽarticolo 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, noncheŽ lŽutilizzatore dellŽimmobile concesso in locazione finanziaria»;
c) allŽarticolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
1) il comma 10-ter e` sostituito dal seguente: «10-ter. Per le volture catastali e le trascri­zioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui allŽarticolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presi­dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati allŽimposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi im­mobiliari chiusi disciplinati dallŽarticolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al de­creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dallŽarticolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modifi­cate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della meta`»;
2) dopo il comma 10-ter e` inserito il seguente: «10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui allŽarticolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1ș settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di esercizio, da parte dellŽutilizzatore, dellŽopzione di acquisto dellŽimmobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dellŽutilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa»;
3) il comma 10-sexies e` abrogato.

16. In deroga alle disposizioni di cui allŽarticolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1ș gennaio 2011 le parti sono tenute a versare unŽimposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalita` di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dellŽAgenzia delle entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011. La misura del tributo e` definita applicando allŽimporto, determinato secondo le modalita` previste dal comma 10-sexies dellŽarticolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, una riduzione di una percentuale pari al 4 per cento moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.

17. Al fine di migliorare le attivita` di controllo fiscale indirizzandole verso situazioni a maggiore rischio di evasione, al comma 1 dellŽarticolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «tenendo anche conto» sono inserite le seguenti: «di specifiche analisi del rischio di evasione e»; al comma 1 dellŽarticolo 41­bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, le parole: «dagli accessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attivita` istruttorie di cui allŽarticolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),»; al quarto comma dellŽarticolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «dagli accessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attivita` istruttorie di cui allŽarticolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4),».

18. A decorrere dal 1ș febbraio 2011 al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allŽarticolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
b) allŽarticolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
c) allŽarticolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

19. A decorrere dal 1ș febbraio 2011, al comma 6 dellŽarticolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «del 40 per cento» e le parole: «ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «al 40 per cento».

20. A decorrere dal 1ș febbraio 2011, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allŽarticolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; alla lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»; alla lettera c), le parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
b) allŽarticolo 16, comma 3, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
c) allŽarticolo 17, comma 2, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dellŽAgenzia delle entrate a decorrere dal 1ș febbraio 2011.

22. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dal 1ș febbraio 2011. Le disposizioni di cui al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1ș febbraio 2011; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1ș febbraio 2011.

23. Al fine di favorire lŽattuazione del federalismo fiscale:
a) la societa` di cui allŽarticolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, predispone altresi` le metodologie ed elabora i dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanita`, dalle regioni e dagli enti locali, secondo modalita` definite con apposita convenzione stipulata con il Ministero dellŽeconomia e delle finanze. La medesima societa` realizza, sulla base delle informazioni messe a disposizione dallŽAgenzia delle entrate in condizioni di parita`, prodotti e servizi per la gestione aziendale da mettere a disposizione delle imprese. Per le esigenze di potenziamento del sistema informativo della fiscalita`, anche in vista dellŽattuazione del federalismo fiscale, e` autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;
b) al terzo periodo del comma 5 dellŽarticolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: «organizza le relative attivita` strumentali» sono aggiunte le seguenti: «e provvede, attraverso lŽIstituto per la finanza e lŽeconomia locale (IFEL), allŽanalisi dei bilanci comunali e della spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni». Conseguentemente, al comma 1 dellŽarticolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dellŽeconomia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dallŽarticolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dello 0,8 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dellŽ1 per mille».

24. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita` e` incrementata, per lŽanno 2011, di 800 milioni di euro, noncheŽ di 500 milioni di euro annui a decorrere dallŽanno 2012. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dellŽistruzione, dellŽuniversita` e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, e` approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui allŽarticolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

25. Al fine di finanziare la concessione di un credito dŽimposta a favore delle imprese che affidano attivita` di ricerca e sviluppo a universita` o enti pubblici di ricerca, e` autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per lŽanno 2011. Il credito dŽimposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1ș gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con il decreto di cui allŽultimo periodo del presente comma, rapportata ai costi sostenuti per attivita` di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con universita` ed enti pubblici di ricerca. Il credito dŽimposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito neŽ della base imponibile dellŽimposta regionale sulle attivita` produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e` utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dellŽarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dellŽeconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri dellŽistruzione, dellŽuniversita` e della ricerca e dello sviluppo economico, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente comma e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo noncheŽ le modalita` di fruizione del credito dŽimposta nel rispetto del limite di spesa complessivo.

26. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti dŽonore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni e` incrementata di 100 milioni di euro per lŽanno 2011.

27. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2011 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui allŽarticolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` incrementata di 750 milioni di euro per lŽanno 2011.

28. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui allŽarticolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1ș luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1ș gennaio 2011, il piano di impiego di cui allŽarticolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008,n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo` essere prorogato fino al 30 giugno 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine e` autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per lŽanno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

29. LŽautorizzazione di spesa di cui allŽarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui allŽarticolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e` incrementata di 1.000 milioni di euro per lŽanno 2011. Avendo riguardo alle concrete modalita` con le quali le singole regioni, in conformita` a quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con lŽaccordo tra lo Stato e le regioni del 12 febbraio 2009 e con lŽintesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano lŽ8 aprile 2009, concorrono finanziariamente alle esigenze di cui al comma 30, una quota delle risorse di cui al presente comma, stabilita con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, dŽintesa con le singole regioni interessate, puo` essere attribuita alle regioni stesse per le esigenze del trasporto pubblico locale.

30. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per lŽanno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 34, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, puo` disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita`, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita` e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. NellŽambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuita`, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita` e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dellŽarticolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e` ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dellŽeconomia e delle finanze una relazione sullŽandamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

31. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilita` in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui allŽarticolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui allŽarticolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavo­ratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilita` accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui allŽarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dellŽarticolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilita`. AllŽarticolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2011» e, al comma 7, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011».

32. E prorogata, per lŽanno 2011, lŽapplicazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, nel limite di 30 milioni di euro per lŽanno 2011, 15 e 16 dellŽarticolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. LŽintervento di cui allŽarticolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 e` prorogato per lŽanno 2011 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Al comma 7 dellŽarticolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011».

33. LŽintervento di cui al comma 6 dellŽarticolo 1 del decreto-legge 1ș luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e` prorogato per lŽanno 2011 nel limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011». LŽintervento a carattere sperimentale di cui allŽarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 1ș luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e` prorogato per lŽanno 2011 nel limite di 50 milioni di euro con le modalita` definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze. Gli interventi a carattere sperimentale di cui allŽarticolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogati per lŽanno 2011 con le modalita` definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, e nel limite di importi definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per lŽanno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per il medesimo anno 2010.

34. Gli oneri derivanti dai commi da 30 a 33 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui allŽarticolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.

35. AllŽarticolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «100 milioni di euro per lŽanno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

36. AllŽarticolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

37. AllŽarticolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;
b) dopo il comma 5 e` inserito il seguente: «5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorcheŽ maturino i requisiti per lŽaccesso al pensionamento a decorrere dal 1ș gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui allŽarticolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo` disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dellŽintervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo».

38. Per lŽanno 2011, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui allŽarticolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e` incrementato di 200 milioni di euro.

39. Il comma 10 dellŽarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e` abrogato. Alla compensazione delle minori entrate derivanti dal presente comma concorrono i risparmi di cui allŽarticolo 12, comma 12-terdecies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

40. La dotazione del fondo di cui allŽarticolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e` incrementata di 924 milioni di euro per lŽanno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 874 milioni di euro per lŽanno 2011, e`ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalita` indicate nellŽelenco 1 allegato alla presente legge. Le risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui allŽultima voce del suddetto elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attivita` di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attivita` sportive, culturali e sociali, e` destinata una quota del fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per lŽanno 2011. Alla ripartizione della predetta quota e allŽindividuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dellŽeconomia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per lŽeffettuazione di interventi in favore del settore dellŽautotrasporto di merci.

41. Al comma 4-bis, primo periodo, del­lŽarticolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le agevolazioni fiscali per la piccola proprieta` contadina, le parole: «e fino al 31 dicembre 2010» sono soppresse.

42. AllŽarticolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2009».

43. AllŽarticolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quinquies le parole: «al fondo di cui allŽarticolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allŽarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,»;
b) al comma 2-undecies, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni» e le parole: «nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui allŽarticolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 48 milioni di euro, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allŽarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

44. AllŽonere derivante dallŽattuazione del comma 45, pari a 86 milioni di euro per lŽanno 2010, si provvede, quanto a 72,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allŽarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 10,4 milioni di euro, con le risorse rivenienti dal comma 42 del presente articolo, che sono acquisite allŽentrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nellŽambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dellŽeconomia e delle finanze per lŽanno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando lŽaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

45. A decorrere dal 1ș agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allŽarticolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.

46. Le disposizioni di cui ai commi da 42 al presente comma entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

47. In attuazione dellŽarticolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, allŽarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011». Per il periodo dal 1ș gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nellŽanno 2010, a 40.000 euro. Ai fini dellŽapplicazione dei primi due periodi del presente comma, lŽannualita` indicata nei periodi secondo e terzo del comma 1 dellŽarticolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, si considera riferita allŽanno 2010. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dallŽarticolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e` concesso per il periodo dal 1ș gennaio al 31 dicembre 2011, con i criteri e le modalita` di cui allŽarticolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto periodo dellŽarticolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007. AllŽarticolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «NellŽanno 2009 e nellŽanno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010 e 2011». Ai fini dellŽapplicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate e` da riferire allŽanno 2010.

48. Le disposizioni di cui allŽarticolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma e` ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui allŽarticolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e allŽarticolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

49. Ai sensi dellŽarticolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dellŽarticolo 1, comma 4, lettera c), dellŽintesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dallŽarticolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e` incrementato di 347,5 milioni di euro per lŽanno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dellŽanno 2011.

50. Limitatamente ai risultati dŽesercizio dellŽanno 2010, nelle regioni per le quali si e` verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui allŽaccordo sottoscritto ai sensi dellŽarticolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e` consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010.

51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui allŽarticolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni gia` sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dellŽarticolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e gia`
commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalita` istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.

52. AllŽarticolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1ș ottobre 2010, n. 163, dopo il primo periodo e` inserito il seguente: «Qualora i citati tavoli tecnici di verifica dellŽattuazione dei piani accertino lŽattuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco automatico del turn-over, nel limite del 10 per cento e in correlazione alla necessita` di garantire lŽerogazione dei livelli essenziali di assistenza».

53. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dellŽeconomia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui allŽarticolo 18, comma 1, let­tera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dellŽarticolo 22-ter del decreto-legge 1ș lu­glio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e`ridotta di 242 milioni di euro per lŽanno 2011.

54. AllŽarticolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»;
b) e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa allŽanno 2011 non rileva ai fini della determinazione dellŽacconto IRPEF per lŽanno 2012».

55. AllŽarticolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «allŽarticolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,»;
b) alla lettera d), le parole: «dallŽarticolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi allŽestero, dallŽarticolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, noncheŽ» sono soppresse.

56. Le disposizioni di cui al comma 55 si applicano nel limite di 5 milioni di euro per lŽanno 2011, procedendo, ove necessario, alla rideterminazione di contributi, riducendoli proporzionalmente in relazione al predetto limite di spesa.

57. Al fine di assicurare la continuita` degli interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica, le risorse disponibili in bilancio dallŽanno 2011 per contributi pluriennali ai sensi dellŽarticolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono ridestinate fino a un massimo di 400 milioni di euro per gli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.

58. In considerazione dei tempi necessari per lŽadozione della disciplina attuativa det­tata dal regolamento di cui allŽarticolo 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in attesa della definizione della disciplina di settore ivi prevista, e` autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per lŽanno 2011 per interventi di sostegno allŽeditoria.

59. Per accelerare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese fornitrici, e` istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dellŽinterno, con una dotazione di 60 milioni di euro per lŽanno 2011, per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.

60. Il Ministro dellŽinterno individua con proprio decreto, stabilendo modalita` e criteri per il riparto del fondo di cui al comma 59 fra gli enti virtuosi, i comuni che, avendo rispettato il patto di stabilita` interno nellŽultimo triennio ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, possono accedere al medesimo fondo.

61. LŽautorizzazione di spesa di cui allŽarticolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e` incrementata di 45 milioni di euro per lŽanno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, noncheŽ di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

62. Fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, integrativo di quello ratificato ai sensi della legge 27 settembre 2002, n. 228, la societa` Rete ferroviaria italiana Spa e` autorizzata a destinare lŽimporto massimo di 35,6 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili indicate nel contratto di programma 2007-2011, e successivi aggiornamenti, per far fronte, limitatamente alla fase di studi e progettazione, ai maggiori oneri a carico dello Stato italiano derivanti dal cambiamento di tracciato sul territorio nazionale.

63. Per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la realizzazione del cunicolo esplorativo della Maddalena e fino alla definizione dellŽaccordo di cui al comma 62, e` posta interamente a carico dello Stato italiano, nei limiti finanziari stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di approvazione del progetto definitivo del cunicolo, la spesa massima di 12 milioni di euro a valere sulle risorse di cui allŽarticolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

64. Al fine di rendere piu` efficaci ed efficienti lŽazione per il contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalita` e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione del monopolio statale in materia di giochi di cui allŽarticolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, noncheŽ lŽazione per la tutela dei consumatori, in particolare minori di eta`, dellŽordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalita` organizzata nel settore dei giochi, garantendo altresi` maggiore effettivita` al principio di lealta` fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 65 a 82.

65. LŽarticolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e` sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Sanzioni). 1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile allŽimposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse e` punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta e`superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dellŽesercizio da uno a sei mesi.
2. Il soggetto passivo che, nellŽambito degli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dellŽimposta dovuta e` punito con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.
3. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio attivita` e` soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000.
4. In caso di giocate simulate, fermo restando che lŽimposta unica e` comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura dellŽesercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva e` disposta la chiusura dellŽesercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo lŽapplicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata unŽulteriore violazione, e` disposta la revoca della concessione.
5. NellŽesercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti allŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lŽadempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
6. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dallŽarticolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tuttavia, ai fini dellŽapplicazione dellŽarticolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, le sanzioni previste dal presente articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso articolo 12.
7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, semprecheŽ la violazione non sia stata gia` oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita` amministrative di contestazione dei quali lŽautore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso e` eseguito nel termine di trenta giorni dalla data dellŽomissione o dellŽerrore;
b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.
8. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, noncheŽ al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno».

66. Ferma restando lŽobbligatorieta`,ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per lŽesercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente lŽimmediata chiusura dellŽesercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari:
a) lŽarticolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che lŽimposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e` comunque dovuta ancorcheŽ la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dellŽeconomia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) lŽarticolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo dŽimposta e`chiunque, ancorcheŽ in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dellŽeconomia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati allŽestero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se lŽattivita` e` esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale lŽattivita` e` esercitata e` obbligato solidalmente al pagamento dellŽimposta e delle relative sanzioni.

67. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dellŽimposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e` posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dellŽimposta sul valore aggiunto e dellŽimposta regionale sulle attivita` produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, lŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano allŽAgenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dellŽimposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza della base imponibile sottratta od occultata, ai fini delle imposte sui redditi, dellŽimposta sul valore aggiunto e dellŽimposta regionale sulle attivita` produttive, e` subordinata allŽavvenuto accertamento da parte dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalita` e i termini di comunicazione allŽAgenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dellŽAgenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

68. AllŽarticolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto importo forfetario o, se maggiore, lŽammontare effettivo accertato ai fini della determinazione del prelievo erariale unico e` posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dellŽimposta sul valore aggiunto e dellŽimposta regionale sulle attivita` produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, lŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano allŽAgenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo in materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza dellŽimporto forfetario delle somme giocate determinato ai sensi del presente comma, ai fini delle imposte sui redditi, dellŽimposta sul valore aggiunto e dellŽimposta regionale sulle attivita` produttive, e` subordinata allŽavvenuto accertamento da parte dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalita` e i termini di comunicazione allŽAgenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dellŽAgenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza».

69. AllŽarticolo 15 del decreto-legge 1ș luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, al comma 8-duodecies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tali fini, lŽautorizzazione prevista dal citato articolo 51, secondo comma, numeri 6­bis) e 7), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, e` rilasciata dal Direttore generale dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai Direttori centrali individuati con provvedimento del Direttore generale dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il Corpo della guardia di finanza coopera con gli uffici dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti allŽaccertamento del tributo e allŽirrogazione delle relative sanzioni per lŽacquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dellŽaccertamento dellŽimposta e per la repressione delle violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei citati uffici, secondo le norme e con le facolta` di cui ai citati articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, trasmettendo agli uffici stessi i relativi ver­bali e rapporti. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita` ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nellŽesercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici li comunicano allŽufficio dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti. Gli organi di polizia giudiziaria, inoltre, previa autorizzazione dellŽautorita` giudiziaria, che puo` essere concessa anche in deroga allŽarticolo 329 del codice di procedura penale, trasmettono allŽufficio dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti documenti, dati e notizie acquisiti nellŽesercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro utilizzo nellŽattivita` di contestazione e accertamento amministrativo e fiscale».

70. Con decreto interdirigenziale del Ministero dellŽeconomia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, dŽintesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee dŽazione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. E comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dellŽesercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dellŽesercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a quindici giorni. La sanzione amministrativa e` applicata dallŽufficio regionale dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e in ragione dellŽaccertamento eseguito.

71. A decorrere dallŽanno 2011, i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori allŽ80 per cento sono tenuti a versare allŽerario il 20 per cento della differenza lorda cosi` maturata, secondo modalita`
definite con provvedimento del Ministero dellŽeconomia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

72. AllŽarticolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 5-bis e` sostituito dal seguente:
«5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui allŽarticolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dellŽeconomia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in considerazione dellŽapposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista dallŽarticolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni».

73. AllŽarticolo 38, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo le parole: «dŽimposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,». AllŽarticolo 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «di imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,».

74. AllŽarticolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cause di opposizione allŽordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 e` competente il giudice del luogo in cui ha sede lŽufficio dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso lŽordinanza-ingiunzione».

75. Anche per aggiornare lŽattuale palinsesto dei giochi, con decreto direttoriale dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, sono conseguentemente avviate le procedure amministrative occorrenti per il loro affidamento in concessione.

76. Al fine di garantire la massima funzionalita` allŽazione dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in sede di attuazione dellŽarticolo 4-septies, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale ivi prevista, fermo restando il numero degli incarichi di livello dirigenziale generale conferibili, e` effettuata nel rispetto del principio dellŽinvarianza finanziaria complessiva.

77. Per assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nellŽambito dellŽorganizzazione e della gestione dei giochi pubblici, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui allŽarticolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, noncheŽ dei principi, anche dellŽUnione europea, in materia di selezione concorrenziale validi per il settore, concorrendo altresi` a consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dellŽazione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di eta`, dellŽordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalita` organizzata nel settore dei giochi, fermo restando in ogni caso quanto gia` stabilito al riguardo dallŽarticolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei giochi pubblici, il Ministero dellŽeconomia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia senza indugio lŽaggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per lŽesercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici.

78. LŽaggiornamento di cui al comma 77 e` orientato in particolare allŽobiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento, siano dotati almeno dei requisiti di cui alla lettera a), noncheŽ accettino di sottoscrivere convenzioni accessive alla concessione che rechino almeno clausole, condizioni e termini idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera b):
a) requisiti:
1) costituzione in forma giuridica di societa` di capitali, con sede legale in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;
2) esercizio dellŽattivita` di gestione e di raccolta non a distanza di giochi in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nellŽordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attivita`, non inferiore, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda, allŽimporto di 2 milioni di euro;
3) possesso di una capacita` tecnico-infrastrutturale, non inferiore a quella richiesta, in sede di gara, dal capitolato tecnico, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, noncheŽ rilascio allŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore a 1,5 milioni di euro;
4) possesso di adeguati requisiti di solidita` patrimoniale, individuati con decreto interdirigenziale del Ministero dellŽeconomia e delle finanze;
5) previsione nello statuto delle societa` concessionarie di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi noncheŽ per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilita`, onorabilita` e professionalita` noncheŽ, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con decreto interdirigenziale del Ministero dellŽeconomia e delle finanze;
6) residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attivita` oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;
b) obblighi:
1) mantenimento, per lŽintera durata della concessione, dei requisiti di cui alla lettera a) e dimostrazione, su richiesta dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della loro persistenza;
2) comunicazione allŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti di cui alla lettera a);
3) immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo, ovvero di suo aumento, su motivata richiesta dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel caso in cui lo sviluppo delle attivita` e delle funzioni in concessione lo richieda;
4) mantenimento, per lŽintera durata della concessione, del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con decreto interdirigenziale del Ministero dellŽeconomia e delle finanze;
5) consegna allŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio dŽesercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla societa` concessionaria e a quella dalla stessa controllata, necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria societa` di revisione contabile;
6) fermi i finanziamenti e le garanzie gia` prestati alla data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione e salvo che non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente, tramite finanziamenti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato piu` efficienti e funzionali allŽesercizio di attivita` rientranti nellŽoggetto sociale del concessionario ovvero nellŽoggetto della concessione, divieto di prestazione di finanziamenti o garanzie a favore di societa` controllanti, controllate o collegate ai sensi dellŽarticolo 2359 del codice civile ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le societa` controllate o collegate, ai sensi dellŽarticolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo rimanendo il mantenimento dei requisiti di solidita` patrimoniale di cui al numero 4) della lettera a) del presente comma; in ogni caso, tempestiva comunicazione allŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei finanziamenti e delle garanzie prestati nei casi predetti;
7) distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultino pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento, specialmente quelli occorrenti al mantenimento dei livelli di servizio richiesti al concessionario;
8) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a pena di decadenza dalla concessione, delle operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessionario, intendendosi per modifiche soggettive riguardanti il concessionario ogni operazione, posta in essere dal concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dellŽazienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della societa`, escluse tuttavia quelle di vendita o di collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato finanziario regolamentato;
9) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario suscettibili di comportare, nellŽesercizio in cui si perfeziona lŽoperazione, una riduzione dellŽindice di solidita`
patrimoniale determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dellŽeconomia e delle finanze, fermo lŽobbligo del concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dellŽindice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio;
10) mantenimento del controllo, ai sensi dellŽarticolo 2359 del codice civile, del concessionario sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:
10.1) patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dallŽultimo bilancio dŽesercizio approvato e certificato, almeno pari allŽimporto determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dellŽeconomia e delle finanze per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale del concessionario;
10.2) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
10.3) se in Italia allŽatto dellŽaggiudicazione della concessione, assicurare il mantenimento nel territorio, anche a fini fiscali, della sede del concessionario, noncheŽ il mantenimento nel medesimo territorio delle competenze tecnico-organizzative del concessionario, impegnandosi formalmente ad assicurare al concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilita`;
10.4) composizione dellŽorgano amministrativo, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numero 5), e aventi altresi`, ricorrendone il caso, i requisiti di onorabilita` previsti ai fini della quotazione in mercati regolamentati;
11) trasmissione allŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, del documento attestante lŽavvenuta certificazione di qualita` dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme dellŽUnione europea, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per lŽintera durata della convenzione;
12) comunicazione allŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su sua richiesta, di tutte le informazioni utili a valutare le modalita` di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete di distribuzione fisica, con particolare riferimento alle funzioni di customer service e di logistica distributiva, relativamente alle attivita` di produzione, stoccaggio e distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;
13) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti e accorgimenti per lŽautolimitazione ovvero per lŽautoesclusione dal gioco, per lŽesclusione dallŽaccesso al gioco da parte di minori, noncheŽ per lŽesposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti dal concessionario;
14) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, noncheŽ di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
15) nellŽambito dellŽesercizio e della raccolta dei giochi pubblici, svolgimento dellŽeventuale attivita` di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;
16) esercizio attraverso la rete di raccolta del gioco di attivita` strumentali o collaterali a quella di gioco noncheŽ
valorizzazione delle immobilizzazioni ovvero delle infrastrutture occorrenti per la raccolta del gioco negli stretti limiti e condizioni stabiliti in sede di gara e solo previa autorizzazione dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla cui approvazione preventiva sono altresi` sottoposti gli schemi di atti, anche negoziali, che i concessionari adottano per la disciplina dellŽesercizio delle predette attivita`;
17) destinazione a scopi diversi da investimenti legati alle attivita` oggetto di concessione della extraprofittabilita` generata in virtu` dellŽesercizio delle attivita` di cui al numero 6) solo previa autorizzazione dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
18) individuazione del momento ovvero delle condizioni al cui avverarsi lŽeventuale variazione degli oneri di esercizio e gestione delle attivita` oggetto di concessione rientra nel rischio dŽimpresa del concessionario, salvi i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
19) trasmissione al sistema centrale dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni, dei dati e delle contabilita` relativi allŽattivita` di gioco specificati con decreto direttoriale dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
20) trasmissione annuale, anche telematica, allŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle societa` concessionarie specificato con decreto interdirigenziale del Ministero dellŽeconomia e delle finanze;
21) messa a disposizione, nei tempi e con le modalita`
indicati dallŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato allŽatto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per lŽespletamento delle attivita` di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;
22) consenso allŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lŽaccesso, nei tempi e con le modalita` indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, noncheŽ,ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione nei riguardi di tali dipendenti o incaricati;
23) definizione di sanzioni, a titolo di penali, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione accessiva alla concessione imputabili al concessionario, anche a titolo di colpa; graduazione delle penali in funzione della gravita`dellŽinadempimento e nel rispetto dei principi di proporzionalita` ed effettivita` della sanzione;
24) previsione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettivita` della clausola di decadenza dalla concessione, noncheŽ di maggiore efficienza, efficacia ed economicita` del relativo procedimento nel rispetto dei principi di partecipazione e del contraddittorio;
25) previsione per il concessionario uscente, alla scadenza del periodo di durata della concessione, di proseguire nellŽordinaria amministrazione delle attivita` di gestione ed esercizio delle attivita` di raccolta del gioco oggetto di concessione fino al trasferimento della gestione e dellŽesercizio al nuovo concessionario;
26) previsione della cessione non onerosa ovvero della devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco allŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato allŽatto della scadenza del termine di durata della concessione, esclusivamente previa sua richiesta in tal senso, comunicata almeno sei mesi prima di tale scadenza ovvero comunicata in occasione del provvedimento di revoca o di decadenza della concessione.

79. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti concessionari ai quali sono gia`consentiti lŽesercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici sottoscrivono lŽatto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti ai principi di cui al comma 78, lettera b), numeri 4), 5), 7), 8), 9), 13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23, 24), 25) e 26).

80. NellŽambito delle proprie attribuzioni, lŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche avvalendosi mediante convenzioni non onerose di soggetti qualificati individuati nellŽambito delle pubbliche amministrazioni in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, in particolare:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi oggetto della convenzione accessiva alla concessione, al fine altresi` di esercitare la vigilanza sullŽesatto adempimento da parte dei concessionari degli obblighi derivanti dalla convenzione accessiva;
b) puo` emanare direttive concernenti lŽerogazione dei servizi da parte del concessionario definendo in particolare i livelli generali di qualita` riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita` riferiti alla singola prestazione da garantire al giocatore, sentiti i concessionari e i rappresentanti dei consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra lŽaltro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo, quindi, al confronto tra essi e gli eventuali costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse allŽeffettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna inosservanza non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 1.500, per le quali non e` ammesso quanto previsto dallŽarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
e) segnala allŽAutorita` garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti dei concessionari sottoposti al proprio controllo, noncheŽ delle imprese che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da questi, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

81. Al fine di un piu` efficace contrasto del gioco illecito e dellŽevasione fiscale nel settore del gioco, lŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle proprie risorse umane, e anche avvalendosi della collaborazione della Societa` italiana degli autori ed editori (SIAE) e del Corpo della guardia di finanza, realizza nellŽanno 2011 un programma straordinario di almeno trentamila controlli in materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco on line, delle scommesse noncheŽ del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento; in relazione a questŽultimo, in particolare, il programma dei controlli ha lŽobiettivo:
a) di realizzare, sulla base della banca dati di cui allŽarticolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, lŽaccurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi di cui allŽarticolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di identificare:
1) il numero e la tipologia dei singoli apparecchi presenti in ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco, noncheŽ di quelli collocati in magazzini ovvero sottoposti a manutenzione straordinaria;
2) la titolarita` di ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco;
3) la titolarita`, il possesso ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di ciascun apparecchio, noncheŽ la data della sua installazione nellŽesercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco; a tale ultimo riguardo, in assenza di dati univoci e concordanti, vale la presunzione assoluta, ai soli fini della ricognizione, che gli apparecchi siano stati installati nella data immediatamente anteriore a quella nella quale lŽidentificazione e`
effettuata;
4) la riferibilita` di ciascun apparecchio alla rete del corrispondente concessionario per la raccolta del gioco; b) conseguentemente, di identificare quali e quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi gia` stabiliti a tale riguardo con decreti dirigenziali dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) di prevedere che ciascun concessionario fornisca allŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche senza previa richiesta da parte della stessa, tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini della ricognizione;
d) di consentire a ciascun concessionario, noncheŽ a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nellŽambito dellŽorganizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dellŽarticolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
e) di irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui alla lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non e` ammesso quanto previsto dallŽarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
f) di ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del gioco attraverso apparecchi di cui allŽarticolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in proporzione percentuale al numero di apparecchi che agli stessi risultano formalmente riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati, il pagamento delle somme di cui alla lettera d) per gli apparecchi che, allŽesito della ricognizione, risultano in eccedenza ma non riferibili a un singolo concessionario; di prevedere, fermo restando quanto disposto dagli articoli 39 e seguenti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dallŽarticolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, il pagamento delle somme di cui alla lettera d), anche per gli apparecchi non muniti del nulla osta, da parte dei soggetti responsabili dellŽinstallazione degli apparecchi medesimi;
g) di pervenire allŽadozione di un nuovo decreto direttoriale dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato recante la determinazione dei parametri numerico­quantitativi per lŽinstallazione e lŽattivazione, in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco, degli apparecchi di cui allŽarticolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) tipologia di locali in relazione allŽesclusivita`dellŽattivita` di gioco esercitata;
2) estensione della superficie;
h) di verificare che ciascun concessionario interessato disponga conseguentemente la rimozione degli apparecchi che risultano in eccedenza rispetto ai nuovi parametri di cui alla lettera g), in funzione altresi` delle date di installazione dei medesimi apparecchi, di cui alla lettera a), numero 3);
i) di irrogare ai concessionari, ai proprietari di apparecchi e ai titolari degli esercizi, dei locali o, comunque, dei punti di offerta del gioco, singolarmente in relazione alle accertate responsabilita`, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti previsti dal decreto direttoriale di cui alla lettera g) fino alla data di effettiva rimozione degli apparecchi in eccedenza, che deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del predetto decreto;
l) di procedere, trascorso il termine di cui alla lettera i), alla rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili, nei confronti dei quali e` irrogata altresi`una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio.

82. Il comma 533 dellŽarticolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e` sostituito dai seguenti: «533. Presso il Ministero dellŽeconomia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e` istituito, a decorrere dal 1ș gennaio 2011, lŽelenco:
a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui allŽarticolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui allŽarticolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dellŽAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;
b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresi`proprietari degli apparecchi e terminali di cui allŽarticolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attivita` relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attivita` funzionale alla raccolta del gioco.
533-bis. LŽiscrizione nellŽelenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti gia` titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, e` disposta dal Ministero dellŽeconomia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui allŽarticolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, noncheŽ dellŽavvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 100. Gli iscritti nellŽelenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dellŽeconomia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dellŽelenco, allŽiscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, noncheŽ ai tempi e alle modalita` di effettuazione del predetto versamento. 533-ter. I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali allŽesercizio delle attivita` di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nellŽelenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto e` dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto contrattuale e`risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nellŽarco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica».

83. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allŽarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, tenuto conto degli utilizzi previsti dalla presente legge, e` incrementata di 192 milioni di euro per lŽanno 2012, di 61 milioni di euro per lŽanno 2013 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dallŽanno 2014.

84. Per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici che il 15 dicembre 2009 hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria, individuate dallŽordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 12 marzo 2010, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010, e` autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per lŽanno 2011 e di 3 milioni di euro per lŽanno 2012.

85. E riconosciuto un contributo pari a 5,2 milioni di euro per lŽanno 2011, di cui 2 milioni di euro finalizzati alle esigenze dellŽistituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dellŽistruzione, dellŽuniversita` e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, da destinare a favore delle istituzioni universitarie di cui allŽarticolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge.

86. AllŽarticolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «entro quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».

87. Ai fini della tutela dellŽunita` economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

88. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006­2008, cosi` come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:
a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 per cento;
b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per cento.

89. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista e` costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

90. A decorrere dallŽanno 2011, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti conseguono lŽobiettivo strutturale del patto di stabilita` interno realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 89, pari a zero.

91. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 87 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88 diminuito dellŽimporto pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dellŽarticolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

92. Per lŽanno 2011, il saldo finanziario di cui al comma 91 e`ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra lŽobiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello previsto dallŽarticolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva; tale saldo e` incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa.

93. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilita`interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, dŽintesa con la Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per lŽanno 2011, non superiori a 480 milioni di euro.

94. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita` interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per lŽattuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. LŽesclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu`anni, purcheŽ nei limiti complessivi delle medesime risorse.

95. Le province e i comuni che beneficiano dellŽesclusione di cui al comma 94 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dellŽanno successivo, lŽelenco delle spese escluse dal patto di stabilita` interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

96. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dellŽarticolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilita` interno, agli interventi di cui al comma 94.

97. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita` interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dallŽUnione europea neŽ le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. LŽesclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. LŽesclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu` anni, purcheŽ nei limiti complessivi delle medesime risorse.

98. Nei casi in cui lŽUnione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dellŽapplicazione di quanto previsto dal comma 97, lŽimporto corrispondente alle spese non riconosciute e`incluso tra le spese del patto di stabilita` interno relativo allŽanno in cui e` comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nellŽultimo quadrimestre, il recupero puo` essere conseguito anche nellŽanno successivo.

99. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita` interno, non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dellŽarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, neŽ le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. LŽesclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu` anni, purcheŽ nei limiti complessivi delle medesime risorse.

100. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dellŽarticolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dallŽIstituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e lŽesecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dallŽISTAT, sono escluse dal patto di stabilita` interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6ș censimento dellŽagricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dellŽarticolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

101. I comuni della provincia dellŽAquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita` interno relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia` assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dellŽinterno, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

102. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita` interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dellŽarticolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per lŽEuropa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. LŽesclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013.

103. Per lŽanno 2011, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita` interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dellŽExpo Milano 2015. LŽesclusione delle spese opera nel limite dellŽimporto individuato ai sensi del comma 93.

104. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilita`interno, per un importo corrispondente alle spese gia` sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.Tale importo e` determinato secondo i criteri e con le modalita`individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellŽeconomia e delle finanze, di cui al comma 3 dellŽarticolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

105. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4-quinquies dellŽarticolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, come modificato dal comma 116 del presente articolo.

106. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita` interno non previste dai commi da 87 a 124.

107. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita` interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita` interno.

108. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e tutti i comuni, per ciascun anno del triennio 2011­2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dellŽanno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dellŽarticolo 204 del testo unico delle leggi sullŽordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, supera il limite dellŽ8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista lŽassunzione dei mutui.

109. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita` interno e per lŽacquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dellŽeconomia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita` interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita` definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e` definito il prospetto dimostrativo dellŽobiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 91, 92 e 93. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita` interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi dellŽarticolo 143 del testo unico delle leggi sullŽordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per lŽente inadempiente lŽassoggettamento alle regole del patto di stabilita` interno.

110. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita` interno, ciascuno degli enti di cui al comma 87 e` tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dellŽanno successivo a quello di riferimento, al Ministero dellŽeconomia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dallŽorgano di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita` definiti dal decreto di cui al comma 109. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita`
interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 119, lettera c).

111. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con lŽUnione europea, il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

112. In considerazione della specificita` della citta` di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dallŽarticolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalita` e lŽentita` del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dellŽeconomia e delle finanze, evidenziando, tra lŽaltro, lŽequilibrio della gestione ordinaria. Per lŽesercizio 2011, il termine per la trasmissione delle proposte e` fissato al 31 gennaio 2011. LŽentita` del concorso e` determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita` interno per gli enti locali.

113. Gli enti locali istituiti a decorrere dallŽanno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilita` interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dellŽanno successivo allŽistituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dellŽanno 2008.

114. Gli enti locali commissariati ai sensi dellŽarticolo 143 del testo unico delle leggi sullŽordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono soggetti alle regole del patto di stabilita`interno dallŽanno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

115. Le informazioni previste dai commi 109 e 110 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, noncheŽ dellŽUnione delle province dŽItalia (UPI) e dellŽAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dellŽeconomia e delle finanze, secondo modalita` e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

116. AllŽarticolo 4, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Parimenti i comuni che hanno superato nellŽanno 2008 la soglia di 5.000 abitanti possono, ai soli fini del rispetto del patto di stabilita` interno per lŽanno 2010, operare lŽesclusione prevista dallŽarticolo 7-quater, comma 10, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009».

117. Ai fini dellŽapplicazione dellŽarticolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, dopo il secondo periodo e` inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le societa` gia` costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi».

118. Al comma 7 dellŽarticolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti nei quali lŽincidenza delle spese di personale e` pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilita` interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano lŽesercizio delle funzioni fondamentali previste dallŽarticolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42».

119. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita` interno, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dellŽarticolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, lŽente inadempiente non puo`, nellŽanno successivo a quello dellŽinadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore allŽimporto annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nellŽultimo triennio;
b) ricorrere allŽindebitamento per gli investimenti;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E fatto altresi` divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

120. Le indennita` di funzione e i gettoni di presenza indicati nellŽarticolo 82 del testo unico delle leggi sullŽordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto allŽammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nellŽanno precedente non hanno rispettato il patto di stabilita` interno.

121. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita`interno per lŽanno precedente. LŽistituto finanziatore o lŽintermediario finanziario non puo` procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

122. Il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dellŽinterno e dŽintesa con la Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. LŽimporto della riduzione complessiva per comuni e province e` pari alla differenza, registrata nellŽanno precedente a quello di riferimento, tra lŽobiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito, rispettivamente, da comuni e province inadempienti al patto di stabilita` interno.

123. Resta confermata, sino allŽattuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dellŽarticolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dellŽarticolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

124. Con decreto del Ministro dellŽeconomia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita` interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita` interno.

125. Ai fini della tutela dellŽunita` economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 126 a 150, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

126. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non puo` essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali: a) per lŽanno 2011: 12,3 per cento;
b) per lŽanno 2012: 14,6 per cento; c) per lŽanno 2013: 15,5 per cento.

127. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non puo` essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali: a) per lŽanno 2011: 13,6 per cento; b) per lŽanno 2012: 16,3 per cento; c) per lŽanno 2013: 17,2 per cento.

128. Ai fini dellŽapplicazione dei commi 126 e 127, le regioni a statuto ordinario calcolano le medie della spesa finale del triennio 2007-2009 in termini di competenza e di cassa rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.

129. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da 126 a 128 e` determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto: a) delle spese per la sanita`, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dellŽUnione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui lŽUnione europea riconosca importi inferiori, lŽimporto corrispondente alle spese non riconosciute e` incluso tra le spese del patto di stabilita` interno relativo allŽanno in cui e`comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nellŽultimo quadrimestre, il recupero puo` essere conseguito anche nellŽanno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese gia` sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui allŽarticolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilita` interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali;
g) delle spese concernenti i censimenti previsti dallŽarticolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dallŽISTAT.

130. Sono abrogate le disposizioni che individuano spese escluse dalla disciplina del patto di stabilita` interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 129.

131. La ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui allŽarticolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e` determinata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo le modalita` indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.

132. Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, noncheŽ dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 131. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dellŽente trasmette la proposta di accordo al Ministro dellŽeconomia e delle finanze. Con riferimento allŽesercizio 2011, il presidente dellŽente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

133. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dellŽesercizio 2010 in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo le modalita` previste dal comma 131. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dellŽente trasmette la proposta di accordo al Ministro dellŽeconomia e delle finanze. Con riferimento allŽesercizio 2011, il presidente dellŽente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011.

134. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, alle finalita` correlate al patto di stabilita`interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, definendo gli obiettivi complessivi di saldo finanziario, con riferimento agli enti locali della regione o provincia autonoma, nellŽambito degli accordi di cui ai commi 132 e 133 e nel rispetto dei relativi termini. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilita` interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

135. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dellŽobiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e allŽacquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dellŽeconomia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, lŽobiettivo programmatico di cassa rideterminato, lŽobiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e lŽobiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalita` di calcolo degli obiettivi. Le modalita`per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilita` interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 144.

136. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 132, 133 e 134, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante lŽassunzione dellŽesercizio di funzioni statali, attraverso lŽemanazione, con le modalita` stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria;
tali norme di attuazione precisano le modalita` e lŽentita` dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita` definite.

137. Resta ferma la facolta` delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita` interno nei confronti dei loro enti e organismi strumentali, noncheŽ degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

138. A decorrere dallŽanno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa e` stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza e` stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.

139. A decorrere dallŽanno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo.

140. Ai fini dellŽapplicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano allŽANCI, allŽUPI e alle regioni e province autonome, entro il 30 aprile di ciascun anno, lŽentita` dei pagamenti che possono effettuare nel corso dellŽanno. Entro il termine perentorio del 30 giugno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dellŽeconomia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dellŽequilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per lŽesercizio 2011, i termini di cui al primo e al secondo periodo sono fissati, rispettivamente, al 15 settembre e al 31 ottobre 2011.

141. A decorrere dallŽanno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita` delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e lŽimporto dellŽobiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dellŽeconomia e delle finanze, dŽintesa con la Conferenza unificata.

142. Ai fini dellŽapplicazione del comma 141 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilita` interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresi` al Ministero dellŽeconomia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dellŽequilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per lŽesercizio 2011, il termine per la comunicazione e`fissato al 31 ottobre 2011.

143. In favore delle regioni che intervengono ai sensi dei commi 138 e 139 e` autorizzato, nel limite del doppio delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purcheŽ non esistano obbligazioni sottostanti gia` contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane lŽobbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilita` interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo e` data comunicazione allŽamministrazione statale che ha erogato le somme.

144. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita` interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dellŽeconomia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita` interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita` definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

145. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita` interno, ciascuna regione e provincia autonoma e`tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dellŽanno successivo a quello di riferimento, al Ministero dellŽeconomia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita` definite dal decreto di cui al comma 144. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita` interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 147, lettera c).

146. Le informazioni previste dai commi 144 e 145 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, noncheŽ della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dellŽeconomia e delle finanze, secondo modalita` e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

147. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita` interno relativo agli anni 2011­2013, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dellŽarticolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la regione o la provincia autonoma inadempiente non puo`, nellŽanno successivo a quello dellŽinadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita`, in misura superiore allŽimporto annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nellŽultimo triennio;
b) ricorrere allŽindebitamento per gli investimenti;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E fatto altresi` divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.

148. A decorrere dallŽanno 2011, la sanzione di cui al comma 4 dellŽarticolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita` interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dellŽUnione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.

149. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita`interno per lŽanno precedente. LŽistituto finanziatore o lŽintermediario finanziario non puo` procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

150. Con decreto del Ministro dellŽeconomia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita` interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita` interno.

151. Lo Stato riconosce alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia una compartecipazione sulle ritenute sui redditi da pensione di cui allŽarticolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, cosi` determinata:
a) per le annualita` 2008 e 2009, nellŽimporto complessivo di 960 milioni di euro che, al netto delle somme gia` attribuite alla regione per la medesima finalita`, pari a 50 milioni di euro, sono trasferiti in ragione di 220 milioni di euro nel 2011, 170 milioni di euro nel 2012, 120 milioni di euro nel 2013, 70 milioni di euro nel 2014, 20 milioni di euro nel 2015, 30 milioni di euro nel 2016 e 20 milioni di euro annui nelle successive annualita` fino al 2030;
b) a decorrere dallŽannualita` 2010, nella misura prevista dallŽarticolo 49, primo comma, numero 1), dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, secondo le modalita` di trasferimento individuate allŽarticolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137.

152. Nel rispetto dei principi indicati nella legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dallŽanno 2011, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia contribuisce allŽattuazione del federalismo fiscale, nella misura di 370 milioni di euro annui, mediante:
a) il pagamento di una somma in favore dello Stato;
b) ovvero la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi di settore, individuate nellŽambito del tavolo di confronto di cui allŽarticolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009;
c) ovvero lŽattribuzione di funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato, individuate mediante accordo tra il Governo e la regione, con oneri a carico della regione. Con le modalita`previste dagli articoli 10 e 65 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, lo Stato e la regione definiscono le funzioni da attribuire.

153. Il pagamento di cui alla lettera a) del comma 152, al netto del credito vantato dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato in base al comma 151, lettera a), e`determinato in 150 milioni di euro nel 2011, in 200 milioni di euro nel 2012, in 250 milioni di euro nel 2013, in 300 milioni di euro nel 2014, in 350 milioni di euro nel 2015, in 340 milioni di euro nel 2016, in 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e in 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Gli accordi di cui alle lettere b) e c) del comma 152 stabiliscono in quale misura il pagamento di cui alla lettera a) dello stesso comma diminuisce in corrispondenza dellŽassunzione delle modalita` di contribuzione alternative previste dalle medesime lettere b) e c).

154. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali del territorio, i suoi enti e organismi strumentali, le aziende sanitarie e gli altri enti e organismi il cui funzionamento e`finanziato dalla regione medesima in via ordinaria e prevalente costituiscono nel loro complesso il «sistema regionale integrato». Gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica complessivamente concordati tra lo Stato e la regione sono realizzati attraverso il sistema regionale integrato. La regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al periodo precedente. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano successivamente allŽadozione del bilancio consolidato previsto dalle disposizioni relative allŽarmonizzazione dei bilanci.

155. A decorrere dallŽesercizio finanziario 2011, lŽaccordo annuale relativo al patto di stabilita` interno della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e` costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, valutate prendendo a riferimento le corrispondenti spese considerate nellŽaccordo per lŽesercizio precedente. LŽobiettivo e` determinato tenendo conto distintamente dellŽandamento tendenziale della spesa sanitaria regionale, in coerenza con quello nazionale. In attuazione di quanto previsto dallŽarticolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in merito agli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, spetta alla regione individuare, con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato, gli obiettivi per ciascun ente e le modalita` necessarie al raggiungimento degli obiettivi complessivi di volta in volta concordati con lo Stato per il periodo di riferimento, compreso il sistema sanzionatorio. Qualora la regione non provveda ad individuare le predette modalita` entro il 31 maggio, si applicano le disposizioni previste a livello nazionale. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni statali relative al patto di stabilita` interno non trovano applicazione con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato. La regione trasmette al Ministero dellŽeconomia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente a ciascun ente locale, gli elementi informativi riguardanti le risultanze, espresse in termini di competenza mista, occorrenti per la verifica del mantenimento dellŽequilibrio dei saldi di finanza pubblica.

156. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia garantisce un effetto positivo sullŽindebitamento netto, ulteriore rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, ivi comprese le disposizioni introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di 150 milioni di euro nel 2011, di 200 milioni di euro nel 2012, di 250 milioni di euro nel 2013, di 300 milioni di euro nel 2014, di 350 milioni di euro nel 2015, di 340 milioni di euro nel 2016, di 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Ai fini della determinazione dellŽaccordo relativo al patto di stabilita` interno, al conferimento delle funzioni di cui al comma 152, lettera c), la capacita` di spesa della regione aumenta in misura corrispondente agli oneri assunti dalla regione limitatamente al primo anno di esercizio della funzione. In occasione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita` interno, la regione dimostra lŽesatto adempimento degli obblighi assunti.

157. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allŽarticolo 51, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: «Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralita` finanziaria per il bilancio dello Stato. Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalita` e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio. Nel rispetto delle norme dellŽUnione europea sugli aiuti di Stato, la Regione puo`:a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita`, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile; b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalita` di riscossione»;
b) allŽarticolo 53, quarto comma, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi allŽattivita` di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale e`svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali».

158. Le disposizioni recate dal comma 157 sono approvate ai sensi e per gli effetti dellŽarticolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni.

159. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano istituite sul territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dallŽarticolo 27 della medesima legge n. 42 del 2009, e` rivisto lŽordinamento finanziario della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia al fine di assicurare la neutralita` finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.

160. Ai sensi del combinato disposto dellŽarticolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dellŽarticolo 50 dello Statuto speciale per la Valle dŽAosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, la regione Valle dŽAosta concorre al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta` e allŽesercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, noncheŽ allŽassolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dallŽordinamento dellŽUnione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nellŽaccordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle dŽAosta:
a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dellŽimposta sul valore aggiunto allŽimportazione a decorrere dallŽanno 2011 fino alla soppressione della medesima dallŽanno 2017;
b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante lŽassunzione di oneri relativi allŽesercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale;
c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle dŽAosta.

161. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alle modifiche della legge 26 novembre 1981, n. 690, e del comma 4 dellŽarticolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, mediante la procedura prevista dallŽarticolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle dŽAosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in applicazione dellŽarticolo 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, al fine di adeguare lŽordinamento finanziario della regione ai contenuti dellŽaccordo di cui al comma 160 del presente articolo.

162. Alla regione Valle dŽAosta e` attribuita, secondo la procedura prevista dallŽarticolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle dŽAosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la potesta` di istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e di determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare a tali tributi locali nellŽesercizio della propria autonomia, ai sensi dellŽarticolo 12, comma 1, lettere g) e h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

163. Dalle disposizioni di cui ai commi 160 e 161 derivano effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare pari a 104 milioni di euro per lŽanno 2011, 118 milioni di euro per lŽanno 2012, 130 milioni di euro per lŽanno 2013, 138 milioni di euro per lŽanno 2014, 186 milioni di euro per lŽanno 2015, 195 milioni di euro per lŽanno 2016 e 211 milioni di euro a decorrere dallŽanno 2017, mentre, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tali effetti sono pari a 81 milioni di euro per lŽanno 2011, a 95 milioni di euro per lŽanno 2012, a 107 milioni di euro per lŽanno 2013, a 115 milioni di euro per lŽanno 2014, a 163 milioni di euro per lŽanno 2015, a 172 milioni di euro per lŽanno 2016 e a 188 milioni di euro a decorrere dallŽanno 2017.

164. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dallŽarticolo 27 della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42, e` rivisto lŽordinamento finanziario della regione Valle dŽAosta al fine di assicurare la neutralita`finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.

165. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui allŽarticolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2011-2013, restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

166. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e del triennio 2011-2013, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e` rinviata alla legge di stabilita`, ai sensi dellŽarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. In applicazione dellŽarticolo 52, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009, con riferimento alla suddetta Tabella C, sono soppresse le spese obbligatorie e abrogate le relative norme di rinvio alla Tabella stessa.

167. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dellŽarticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.

168. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dellŽarticolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

169. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 168, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dellŽarticolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nellŽanno 2011, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita` indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia` assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

170. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente e` assicurata, ai sensi dellŽarticolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

171. Salvo quanto previsto dal comma 46, la presente legge entra in vigore il 1ș gennaio 2011. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, saraŽ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EŽ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addiŽ 13 dicembre 2010.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dellŽeconomia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3778): Presentato dal Ministro dellŽeconomia e finanze Giulio Tremonti il 15 ottobre 2010. Assegnato alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente il 20 ottobre 2010, con pareri delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, Questioni regionali. Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 26, 27, 28 ottobre 2010 e 2, 3, 4, 10, 11, 12 e 13 novembre 2010. Esaminato in aula il 16, 18 novembre 2010 ed approvato il 19 novembre 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2464 ): Assegnato alla 5^ Commissione (Bilancio) in sede referente il 23 novembre 2010 con pareri delle commissioni 1^, 2^ , 3^, 4^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^, 14^, Questioni regionali. Esaminato dalla 5^ Commissione, in sede referente il 24, 25, 29, 30 novembre 2010, e 1 ,2 , 6 dicembre 2010. Esaminato in aula il 6 dicembre 2010 ed approvato il 7 dicembre 2010.

Allegati

(fonte: Gazzettaufficiale.it - formato pdf)

ALLEGATO 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 2

(articolo 1, commi 2, 3 e 4)

Parte di provvedimento in formato grafico

PROSPETTO DI COPERTURA

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITA`

(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Parte di provvedimento in formato grafico

BILANCIO DELLO STATO:

REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(in milioni di euro)

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLE

TABELLA A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E` DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA`

TABELLA D. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA E. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE DI CONTO CAPITALE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E` DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA`

Parte di provvedimento in formato grafico

_________________

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale e` ricompreso il capitolo.
Dalla presente Tabella sono state soppresse le spese da considerare «spese obbligatorie» ai sensi dellŽarticolo 52 della legge n. 196 del 2009, che sono complessivamente determinate dalla legge di bilancio a decorrere dallŽanno 2011.

TABELLA D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Parte di provvedimento in formato grafico

Nella colonna «definanziamento» il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dellŽautorizzazione di spesa.

____________

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate secondo lŽamministrazione pertinente - riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale e`
ricompreso il capitolo.

TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

Parte di provvedimento in formato grafico

_____________

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi secondo lŽamministrazione pertinente - riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale e` ricompreso il capitolo. Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilita`. Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare: 1) non impegnabili le quote degli anni 2011 ed esercizi successivi; 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2011 e successivi; 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2011 e successivi. Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2010 e quelli derivanti da spese di annualita`.

ELENCO DELLE MISSIONI

3. - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. - LŽItalia in Europa e nel mondo
5. - Difesa e sicurezza del territorio
7. - Ordine pubblico e sicurezza
8. - Soccorso civile
9. - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. - Competitivita` e sviluppo delle imprese
12. - Regolazione dei mercati
13. - Diritto alla mobilita`
14. - Infrastrutture pubbliche e logistica
16. - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
17. - Ricerca e innovazione
18. - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellŽambiente
19. - Casa e assetto urbanistico
24. - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
26. - Politiche per il lavoro
28. - Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. - Politiche economico-finanziarie e di bilancio
32. - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamita` naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per lŽeditoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dellŽordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dellŽindustria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilita` ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione di strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Universita` (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione delle aree urbane
26. - Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

_______________

N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.

  • Hermes
  • Abercrombie
  • Chanel
  • Burberry
  • Moncler
  • Christian Louboutin
  • Ugg Sandali 2014
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