martedì 23 novembre 2010
La contribuzione figurativa e i congedi per maternità
La contribuzione figurativa copre anche i congedi per maternità anche se effettuati non in costanza di rapporto di lavoro subordinato, a prescindere da quale fosse, all´epoca, la gestione assicurativa di iscrizione della lavoratrice ed anche nell´ipotesi in cui in quel momento la medesima fosse inoccupata.
Ai fini della configurabilità di quanto suddetto, occorre tuttavia che la lavoratrice sia in possesso di cinque anni di contribuzione AGO in costanza di rapporto di lavoro e che alla data del 27.04.2001 - coincidente con la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001, rubricato "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell´articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" - non sia pensionata e risulti iscritta all´AGO.
(Cass. civ., Sez. lav., 12 novembre 2010, n. 23037)