martedì 2 novembre 2010
Agevolazioni per chi assume persone con lŽindennità di disoccupazione
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010 il Decreto 26 luglio 2010, relativo alla riduzione contributiva, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dellindennità di disoccupazione ordinaria.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ricostruzione completa del testo dellŽatto DECRETO 26 luglio 2010
Riduzione contributiva, prevista dallŽart. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dellŽindennitaŽ di disoccupazione non agricola con requisiti normali. (Decreto n. 53343). (10A12315) (GU n. 253 del 28-10-2010 )
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLŽECONOMIA E DELLE FINANZE Visto lŽart. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che disciplina lŽindennitaŽ di disoccupazione non agricola con requisiti normali; Visti lŽart. 8, comma 2, e lŽart. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto lŽart. 2, commi 134 e 135, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto lŽart. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Decreta: Art. 1 Datori di lavoro ammessi al beneficio 1. Sono ammessi al beneficio di cui allŽart. 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dellŽindennitaŽ di disoccupazione ordinaria con requisiti normali che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di etaŽ. 2. Il beneficio spetta anche alle societaŽ cooperative per il socio con cui le medesime societaŽ instaurano un rapporto di lavoro subordinato, secondo le modalitaŽ di cui al successivo art. 2. 3. Il beneficio non spetta se lŽassunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale. 4. Il beneficio non spetta se, nei sei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui lŽassunzione sia finalizzata allŽacquisizione di professionalitaŽ sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati. 5. Il beneficio non spetta se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui lŽassunzione sia finalizzata allŽacquisizione di professionalitaŽ sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario. 6. Il beneficio non spetta nelle ipotesi di cui allŽart. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, se tra lŽimpresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se lŽassunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.