giovedì 23 settembre 2010
Il processo penale contro il lavoratore non ferma la causa per mobbing
Il giudizio promosso dal lavoratore che chiede il risarcimento del danno da mobbing non dev´essere sospeso in attesa della fine della causa penale promossa dal datore di lavoro che contesta al dipendente degli illeciti.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18668 del 13 agosto 2010, ha accolto il ricorso di una dipendente comunale che aveva fatto causa all´ente locale per ottenere il risarcimento dei danni da mobbing. Ma il Comune aveva ottenuto dal Tribunale di Mondovì la sospensione del giudizio civile in attesa della decisione definitiva su quello penale.
Contro questa decisione la donna ha fatto ricorso in Cassazione e ha vinto. La sezione lavoro ha stabilito che "in materia di rapporto fra giudizi civili e penali, fuori dei casi in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile, il processo può essere sospeso se tra processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell´altro giudizio". In altri termini, secondo la Cassazione "non è sufficiente che nei due processi rilevino gli stessi fatti, essendo necessario che una norma di diritto sostanziale colleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile alla commissione del reato oggetto del giudizio penale)".