martedì 16 marzo 2010
Opponibilità del giudicato esterno nelle cause relative rapporti di durata
E´ infondata l´opposizione al decreto ingiuntivo, laddove esista già una sentenza passata in giudicato, intervenuta a dirimere la medesima controversia, sorta tra le medesime parti. Il decreto ingiuntivo sarebbe ancora opponibile, anche in presenza di giudicato esterno, solo in presenza di sopravvenienze di fatto o di diritto che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento. Per sopravvenienze di fatto o di diritto devono intendersi solo norme intervenute successivamente alla formazione del giudicato, non anche diverse interpretazioni di norme già vigenti o di fatti già verificatisi al momento del passaggio in giudicato.
La sentenza in commento attiene alla opponibilità del giudicato esterno nelle controversie aventi ad oggetto rapporti di durata. Nel caso di specie la ricorrente aveva ottenuto un primo decreto ingiuntivo nei confronti della asl di appartenenza al fine di ottenere la rivalutazione dell’indennizzo di cui alla legge 210/92; il decreto era stato opposto e, nel giudizio di opposizione, era risultata vittoriosa. Passata in giudicato la sentenza si è eccepito tale giudicato in un altro giudizio attinente sempre la rivalutazione dell’indennizzo legge 210/92, ma attinente diversi archi temporali dello stesso.
In sostanza i due giudizi aventi le medesime parti avevano ad oggetto il medesimo rapporto giuridico sostanziale, erano intesi a tutelare il medesimo bene della vita (diritto alla rivalutazione dell’indennizzo ex lege 210/92).
Sul punto è particolarmente interessante leggere quanto affermato dalle SEZIONI UNITE della Cassazione con la nota sentenza 13916 del 16/6/2006 “…qualora due giudizi tra le stessi parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo; tale efficacia riguarda anche i rapporti di durata…”.
Ancora in tema di rapporti di durata la Cassazione ha affermato che “…la questione proposta in questa sede è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo l’entità della somma richiesta, deve ritenersi operante il giudicato esterno, in ragione del fatto che il giudizio relativo ad una tranche del dovuto in base allo stesso titolo coinvolge anche le altre” (Cassazione 25.03.2009, n. 7228)
avv. luca maraglino