lunedì 25 gennaio 2010
Funzione Pubblica: le nuove fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di malattia
Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l´Innovazione pubblica, sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2010, il Decreto contenente la determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.
Le nuove fasce di reperibilità sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L´obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Sono esclusi dall´obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l´assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e´ stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Sono, altresì, esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 18 dicembre 2009 , n. 206
Determinazione delle fasce orarie di reperibilita´ per i pubblici
dipendenti in caso di assenza per malattia. (10G0008)
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L´INNOVAZIONE
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita´ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l´articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto
l´articolo 55-septies (Controlli sulle assenze) nel decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies,
il quale prevede che le fasce orarie di reperibilita´ del lavoratore,
entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di
controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l´innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza
portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;
Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di
reperibilita´ dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari
che rendono opportuno giustificare l´esclusione dalla reperibilita´
stessa;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell´Adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n.
7186/09 del 10 dicembre 2009;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da
parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14
dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell´articolo 17, comma 3,
della legge n. 400 del 1988;
Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con
nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;
A d o t t a
il seguente decreto:
Determinazione delle fasce orarie di reperibilita´ per i pubblici
dipendenti in caso di assenza per malattia.
Art. 1
Fasce orarie di reperibilita´
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita´ dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i
seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L´obbligo di
reperibilita´ sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Art. 2
Esclusioni dall´obbligo di reperibilita´
1. Sono esclusi dall´obbligo di rispettare le fasce di
reperibilita´ i dipendenti per i quali l´assenza e´ etiologicamente
riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e´ stata riconosciuta la causa di
servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di
invalidita´ riconosciuta.
2. Sono altresi´ esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e´
stata gia´ effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi
indicato nel certificato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara´ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E´ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 dicembre 2009
Il Ministro: Brunetta
Visto, il Guardasigilli: Alfano