lunedì 7 dicembre 2009
Collegato lavoro: il testo approvato dal Senato
Torna “in vita” lo staff leasing, “depotenziato” il ruolo del giudice nel processo del lavoro, i dipendenti pubblici potranno essere collocati in aspettativa, senza assegni né decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di 12 mesi, anche per l’avvio di attività professionali e imprenditoriali.
Tra le novità di maggiore interesse presenti nel disegno di legge, appare di notevole importanza la modifica del processo del lavoro e, nello specifico, il venir meno dell´obbligatorietà del tentativo di conciliazione preliminare previsto dall´art. 410 c.p.c. quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Novità anche sulla disciplina che regola i licenziamenti: nelle controversie di lavoro.
Queste alcune delle novità previste nel disegno di legge (collegato alla Finanziaria 2010, così come a quella del 2009) approvato dal Senato il 26 novembre scorso concernente “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”.
Il testo passa ora, per la terza volta, all’esame della Camera per il via libero definitivo.
Il disegno di legge in commento comprende tre deleghe al Governo:
* sul pensionamento per gli occupati in lavori usuranti;
* sulla semplificazione delle norme su congedi e permessi di lavoro;
* sulla riorganizzazione degli enti che fanno capo al Ministero del Lavoro.
Deleghe
Si riaprono i termini per l’esercizio delle deleghe contenute nella Legge 247/07, a seguito del protocollo 23 luglio 2007.
Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali è stata approvata la proroga della delega.
La norma prevista inizialmente dall’articolo 28 del testo concedeva sei mesi in più al Governo, da 12 mesi a 18, per l’esercizio della delega.
Il termine era stato spostato ancora da 18 a 24 mesi nel corso dell’esame nelle commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro; infine, con tale ultima modifica del provvedimento in oggetto è stato concesso un ulteriore anno al Governo, spostando, in tal modo, a 36 mesi il termine per l´esercizio della delega.
Ancora il disegno di legge prevede alcune deroghe del contratto nazionale in sede locale, ma fatte da ipotetici sindacati rappresentativi anche solo sul locale.
La norma in esame vuol dare forma giuridica ad un dispositivo, già presente nella legge 30/03, la cd. riforma Biagi, che prevede la possibilità di una deroga individuale all’applicazione delle norme contrattuali.
Sarà sufficiente che tale volontà, condivisa da datore di lavoro e lavoratore, venga certificata, ad esempio presso la Direzione Provinciale del Lavoro, perché a quest’ultimo sia inibita qualsiasi possibilità, ex post, di ricorso giudiziario.
Il giudice dovrà riferirsi al patto deregolatorio in sé per sé, e non, invece, al suo contenuto, anche se in contrasto con il contratto di lavoro di riferimento.
Essendo il prestatore di lavoro la parte debole del contratto di lavoro, pare evidente che lo stesso, pur di ottenere un lavoro, si potrebbe sentire “costretto” a sottoscrivere anche un contratto capestro.
Il giudice aveva, però, la possibilità di contestare questa norma se la considerava illegittima.
Ora, invece, con tali modifiche dovrà solo prendere atto del contratto individuale.
Anche in materia di lavori usuranti arriva un’altra delega al Governo, in quanto l’esecutivo avrà tre mesi di tempo per la revisione della disciplina.
E’ presente, però, un vincolo finanziario, in quanto è stato inserito “un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici qualora, nell’ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione”.
Staff leasing
Reintroduzione della tipologia contrattuale dello staff leasing, il quale consentirà, specie alle aziende di più piccole dimensioni, di accedere a strumenti di gestione a costi contenuti.
Abrogate dalla legge n. 247/2007, il cd. protocollo Welfare, dal prossimo anno torneranno, quindi, operative le disposizioni sulla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, (ovvero il sopra citato staff leasing) dopo un “fermo” di due anni.
Qualche novità riguarda il campo di applicazione.
In particolare, il ricorso allo staff leasing potrà essere possibile, oltre alle ipotesi già disciplinate dalla legge, (ossia articolo 20 del decreto n. 276/2003) anche «in tutti i settori produttivi, pubblici o privati, per l´esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia»; e i contratti collettivi aziendali (solo quelli territoriali in precedenza) potranno disciplinare nuove ipotesi.
In intima connessione con la reintroduzione dello staff leasing è la previsione di incentivi a favore delle agenzie per il lavoro in caso di assunzione di personale da destinare alle missioni.
Il premio è così fissato:
* 1200 euro per prestatore di lavoro, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato oppure con contratto a termine di durata non inferiore a due anni;
* 800 euro per lavoratore che venga assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni;
* in misura tra 2.500 e 5.000 euro nella ipotesi in cui l’assunzione riguardi disabili e avvenga con un contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro oppure con un contratto a termine non inferiore a 12 mesi.
Tentativo di conciliazione e arbitrato.
Tra le novità di maggiore interesse presenti nel disegno di legge, appare di notevole importanza la modifica del processo del lavoro e, nello specifico, il venir meno dell´obbligatorietà del tentativo di conciliazione preliminare previsto dall´art. 410 c.p.c. quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
I giudici potranno effettuare solo una valutazione del presupposto di legittimità, e non potranno discostarsi da quanto previsto dalle parti in sede di certificazione, anche se in deroga a quanto previsto in leggi e contratti.
Il tentativo di conciliazione privato dal collegato lavoro della sua obbligatorietà nelle liti di lavoro, viene valorizzato, per contro, dal ministero del Walfare che, con circolare n. 36 del 26 novembre 2009, lo assurge a condizione di procedibilità nell’attività ispettiva delle Direzioni provinciali del Lavoro.
L’attività conciliativa dovrà precedere sia il verbale ispettivo che la stessa attività ispettiva.
Presentata la richiesta di intervento da parte del lavoratore, lo stesso sarà avvertito della possibilità di definire la lite mediante lo strumento conciliativo.
Necessario il consenso del datore.
Licenziamento.
Novità anche sulla disciplina che regola i licenziamenti: nelle controversie di lavoro.
Di particolare rilevanza, l’articolo 23, comma 3, del disegno di legge che così dispone: “Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell´oggettivo interesse dell´organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l´assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell´articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell´attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l´anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.”
Arbitrato.
Si introduce l’arbitrato individuale nelle cause di lavoro.
Le norme concernenti il processo sul lavoro prevedono, infatti, l’affidamento alle parti degli arbitrati individuali, riducendo anche lo spazio di valutazione del giudice sui licenziamenti e i trasferimenti dei lavoratori.
Tra le modalità di attuazione degli arbitrati, modalità affidate alle parti sociali sulla base della contrattazione collettiva.
Pubblica amministrazione.
Numerosi anche gli interventi in tema di riforma della pubblica amministrazione.
Garanzia del diritto allo studio nelle università, in cui viene riconosciuto l’elettorato passivo per l’elezione degli organi statutari e collegiali anche ai professori di seconda fascia.
Riconoscimento della specificità delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del fuoco, allo scopo di equiparare, anche sul piano economico, normativo e funzionale, il personale statale in regime di diritto pubblico e quello in regime non delegificato.
Riordino dei congedi, delle aspettative e dei permessi, con l’intervento in materia di portatori di handicap e di misure relative al sostegno della paternità e della maternità:
* si modifica la concezione secondo cui il certificato di malattia debba contenere semplicemente l’attestazione della prognosi e non della diagnosi;
* si innova in tema di incarichi del personale del comparto sicurezza nella pubblica amministrazione;
* si omogeneizza l’istituto del comando delle forze militari presso altre pubbliche amministrazioni;
* infine si innova in materia di requisiti di accesso ai gruppi sportivi delle Forze armate e delle Forze dell´ordine, nonché in tema di ruoli tecnici della Polizia di Stato.
Incentivi alla progettazione interna.
Si ritorna al 2% per l’incentivo per la progettazione interna agli enti pubblici.
Con il c.d. decreto anticrisi, ovvero il n. 185 del 2008 il bonus era sceso allo 0,5%, con il blocco, di fatto, dell’attività di progettazione interna, proprio in un momento di crisi delle autonomie locali.
Il Codice dei Contratti Pubblici, cioè il decreto n. 163 del 2006, impone infatti agli enti locali di progettare le opere pubbliche attraverso gli uffici tecnici interni.
Lavoro sommerso
Anche con tale modifica viene confermata la lotta al lavoro nero: si prevedono sanzioni solo per irregolarità nei rapporti di lavoro di tipo subordinato, mentre sono esenti le collaborazioni.
Due le novità:
* estensione tra i casi a cui si applica la cosiddetta maxisanzione dell’ipotesi di fruizione di lavoro occasionale di tipo accessorio, ovvero con i voucher, da parte di datori di lavoro imprenditori, ma senza preventiva comunicazione assicurativa all´INAIL;
* introduzione di una tassa: il pagamento della maxisanzione in misura ridotta; con subordinazione al versamento di una somma aggiuntiva di 100 euro per ciascun lavoratore.