mercoledì 2 dicembre 2009
Min.Lavoro: riposi giornalieri del padre lavoratore
Le Dir. Gen. della Tutela delle Condizioni di Lavoro e per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, hanno emanato la Lettera circolare C/2009 - prot. 15/V/0019605/14.01.05.02 del 16 novembre2009, con la quale si precisa che la richiesta dell´Inps - avallata dalla circolare del 15 ottobre 2009 n. 112/2009 dello stesso Istituto Previdenziale - di produrre, nelle sole ipotesi in cui la madre sia casalinga, documenti attestanti l´effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio, non appare supportata da alcuna disposizione normativa in tal senso.
Il chiarimento nasce proprio dal fatto che la circolare n. 112/2009 ha condizionato la fruizione dei riposi giornalieri del padre lavoratore - entro il primo anno di vita del bambino - ad una serie di limiti (oggettiva impossibilità della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività, quali accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, ecc.) ed oneri (produzione di documentazione medica, attestato di partecipazione a corsi e concorsi, e simili).
Il Ministero conclude dicendo che: "neanche in via interpretativa può essere avallata tale richiesta, in quanto una simile interpretazione dell’art. 40, lettera c) del D.Lgs. n. 151/2001, può facilmente ingenerare questioni di costituzionalità, ai sensi dell’art. 3 della Cost., per evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma (le lavoratrici non dipendenti)".