mercoledì 11 novembre 2009
EQUA RIPARAZIONE – L. N. 89 DEL 2001 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE
Con la sentenza in questione, la Cassazione è ritornata sul criterio di quantificazione del danno non patrimoniale, precisando e modificando quanto aveva affermato con la sentenza n. 16086 del 2009;in particolare ha confermato che la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo, ma ha aggiunto che tale cifra debba valere in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e debba, invece, essere non inferiore a euro 1000 per quelli successivi, in quanto l´irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno.
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