mercoledì 14 ottobre 2009
INPS: comunicazione unica per la nascita dell´impresa
L’INPS, con messaggio n. 21952 del 1° ottobre 2009, comunica le nuove modalità di iscrizione - a partire dal 1 ottobre 2009 - per comunicazione unica per la nascita dell´impresa.
A partire da oggi, pertanto, sono pienamente operativi i servizi di iscrizione delle imprese che operano con il sistema DM, delle imprese agricole con dipendenti e dei titolari e soci delle imprese del settore “Terziario”.
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Con il messaggio n. 4226 del 19/2/2008 sono stati forniti, tra l’altro, i chiarimenti e le prime istruzioni operative per la gestione delle istanze di iscrizione provenienti dal canale telematico della “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa” di cui all’articolo 9 del decreto legge 31/1/2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40.
L’avvio della sperimentazione ha riguardato inizialmente alcune province ed è stata successivamente estesa su tutto il territorio nazionale (messaggio n. 14658 del 26/6/2009).
Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 6 maggio 2009 (allegato 1), in attuazione delle disposizioni contenute nel predetto articolo 9, sono state stabilite le regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione Unica e per l´immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate.
Da ultimo, l’articolo 23, comma 13, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 (cosiddetto “Decreto Anticrisi”), ha novato il più volte citato articolo 9 stabilendo, al comma 8, che la disciplina della Comunicazione Unica “trova applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2009”.
A partire da oggi, pertanto, sono pienamente operativi i servizi di iscrizione delle imprese che operano con il sistema DM, delle imprese agricole con dipendenti e dei titolari e soci delle imprese del settore “Terziario”.
Con successivo messaggio verranno fornite le istruzioni operative per la gestione dei flussi informativi delle imprese agricole.
Si precisa che, per effetto delle disposizioni contenute al comma 9 del più volte citato articolo 9, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina (1 ottobre 2009 – 31 marzo 2010), le imprese, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, potranno continuare ad espletare i predetti adempimenti utilizzando le modalità attualmente esistenti.
I servizi di variazione dati anagrafici e di cessazione, previsti dalla disciplina della Comunicazione Unica, saranno resi operativi in una fase successiva.
Nulla risulta innovato relativamente ai flussi procedurali e alle correlate attività degli operatori di processo delle sedi, già illustrate nel citato messaggio 4226/2008, cui si fa rinvio per gli opportuni approfondimenti.
Ogni altra informazione utile può essere reperita sul sito internet www.registroimprese.it, nel quale è stata pubblicata anche la "Guida alla compilazione della Comunicazione unica d´impresa".