mercoledì 7 ottobre 2009
Danni da mobbing e competenza del giudice
Di recente, la Cass. civ., sez. un., 9 marzo 2007, n. 5405, interpretando il riferimento alle "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998", ovvero "anteriore a tale data", operato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, al fine di segnare il momento a partire dal quale la controversia di lavoro pubblico contrattuale non appartiene più alla giurisdizione esclusiva amministrativa, hanno rilevato che la norma utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, cosicchè risulta inadeguata un´opzione ermeneutica che colleghi rigidamente l´indicato discrimine temporale ad elementi come la data del compimento, da parte dell´amministrazione, dell´atto di gestione del rapporto che abbia determinato l´insorgere della questione litigiosa, oppure l´arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o anche il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa, l´accento va posto sul dato storico costituito dall´avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. In altri termini, l´indagine deve avere ad oggetto la collocazione temporale dell´episodio che produce la lesione definitiva dell´interesse per la cui tutela si ricorre al giudice.
L´applicazione della norma transitoria così interpretata comporta inevitabilmente che i diritti maturati (cioè divenuti esigibili) in un certo arco temporale, debbano essere fatti valere dinanzi a giudici diversi, la cui competenza è ripartita in base all´epoca di maturazione di ciascuno, malgrado l´omogeneità dei fatti costitutivi dei diritti e l´identità delle questioni di fatto e giuridiche controverse, restando, in particolare, irrilevante la data di atti meramente ricognitivi del rapporto giuridico.
Tuttavia, un temperamento al frazionamento delle domande deriva dalla nozione di illecito permanente. Qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro (ad es. come nel caso di specie comportamenti denunciati come mobbing), si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario allorchè tale cessazione sia successiva al 30 giugno 1998 (Cass. civ., sez. un., ord., 22 dicembre 2004, n. 23739; Cass. civ., sez. un., ord., 27 gennaio 2005, n. 1622; Cass. civ., sez. un., 25 marzo 2005, n. 6422; Cass. civ., sez. un., ord., 25 maggio 2005, n. 10963; Cass. civ., sez. un., ord., 19 dicembre 2005, n. 27896; Cass. civ., sez. un., ord., 12 giugno 2006, n. 13537; di recente Cass. civ., sez. un., 28 febbraio 2007, n. 4635). Quindi, resta competente il giudice amministrativo soltanto se gli atti lesivi siano stati tutti compiuti ed esauriti antecedentemente al 1 luglio 1998 (così Cass. civ., sez. un., 4 maggio 2004, n. 8438; Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2005, n. 6021).
In applicazione dell´enunciato principio, deve essere dichiarata la giurisdizione ordinaria sulla controversia, in quanto l´oggetto è costituito da una domanda di accertamento di dequalificazione e lesione della professionalità, con condanna all´adempimento dell´obbligo di adibire il dipendente alle mansione proprie della qualifica rivestita e al risarcimento del danno, prospettandosi l´inadempimento come protrattosi nel tempo ed ancora perdurante nel periodo successivo alla data del 30 giugno 1998; nessun rilievo, infatti, può attribuirsi ai provvedimenti di destinazione del D. al servizio notifiche, atteso che, nell´ambito di un lavoro già di derivazione contrattuale fin dall´entrata in vigore del D.Lgs. n. 29 del 1993, vanno considerati alla stregua di manifestazioni di volontà del datore di lavoro concretanti illecito contrattuale perchè assunte in violazione delle regole del rapporto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52).
Nota di Rocchina Staiano
Tribunale di Taranto
Sentenza 22 gennaio 2009
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Va dichiarato il difetto di giurisdizione dell´autorità giurisdizionale ordinaria adita in favore di quella amministrativa per le ragioni di seguito esposte.
La soluzione della questione del riparto della giurisdizione rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica (danno biologico da mobbing) proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell´Amministrazione, è strettamente subordinata all´accertamento della natura giuridica dell´azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell´ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel caso di controversia avente per oggetto una questione relativa al periodo del rapporto antecedente al 30 giugno 1998 (come nella specie, avendo l´istante pacificamente fatto riferimento a condotte mobbizzanti perpetrate ai propri danni nell´arco temporale che va dal gennaio del 1994 all´aprile del 1997); mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
La suprema Corte ha sul punto costantemente affermato (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite, 02-07-2004, n. 12137) che al fine di tale accertamento, non possono invocarsi come indizi decisivi della natura contrattuale dell´azione né la semplice prospettazione della inosservanza dell´art. 2087 cc, né la lamentata violazione di più specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, forche il richiamo all´uno o alle altre sia compiuto in funzione esclusivamente strumentale alla dimostrazione dell´elemento psicologico del reato di lesioni colpose e/o della configurabilità dell´illecito. Ma una siffatta irrilevanza di detto richiamo dipende da tratti propri dell´elemento materiale dell´illecito, ossia da una condotta dell´amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell´evento dannoso; mentre, ove la condotta dell´amministrazione si presenti con caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego, la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio, poiché l´ingiustizia del danno non è altrimenti configurabile che come conseguenza delle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto medesimo si articola e si svolge. Tale è il caso in cui il danno consegua a comportamenti che l´Amministrazione datrice di lavoro ponga in essere nell´esercizio del potere di supremazia gerarchica verso il lavoratore subordinato, impartendogli ordini, disposizioni e direttive ovvero assegnandogli compiti e posizioni nell´ambito della propria struttura organizzativa.
Ed in questo contesto si inserisce anche la presente vicenda litigiosa, assumendosi dal ricorrente che il danno lamentato fu prodotto dalla sua adibizione (mediante ordine di servizio n. 6) a mansioni inferiori, esclusione da talune altre funzioni (Convegno Arces) nonché ripetuta esclusione dall´espletamento di lavoro straordinario, costituendo detta condotta persecutoria, posta in essere dall´amministrazione comunale, causazione del pregiudizio lamentato e non la mera occasione del medesimo.
Va, conseguentemente, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore di quello amministrativo.
Ricorrono giusti motivi, atteso l´esame della sola questione pregiudiziale, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro dichiara il difetto di giurisdizione dell´autorità giurisdizionale ordinaria in favore di quella amministrativa in sede esclusiva; compensa tra le parti le spese di lite.