mercoledì 30 settembre 2009
ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO CONTRIBUTIVO E OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE
La ripartizione di oneri probatori nelle controversie di accertamento negativo di oneri contributivi e opposizioni ad iscrizione a ruolo esattoriale è l´oggetto della sentenza del Tribunale di Oristano che qui si pubblica integralmente
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Oristano
Sezione Previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica
in funzione di Giudice del Lavoro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia previdenziale iscritta al n. ---- / 2008 del Ruolo Lavoro Previdenza Assistenza
PROMOSSA DA
[omissis], elettivamente domiciliato in Oristano, [omissis], presso lo studio dell’avv. [omissis] che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), con sede in Roma, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato in Oristano, via Dorando Petri – Torre A, presso l’ufficio legale provinciale, rappresentato e difeso dall’avv. [omissis] per procura generale alle liti rogata dal notaio [omissis];
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione accertamento ispettivo.
All’udienza del 10 LUGLIO 2009 la causa è stata decisa all’esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell’interesse del ricorrente:
a) Accertare e dichiarare l´inesistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e lo [omissis] negli anni 2004 - 2005;
b) Accertare e dichiarare l´insussistenza di alcun obbligo a carico del ricorrente relativo al versamento dei contributi previdenziali pretesi dall´INPS in riferimento alla posizione dello [omissis] come precisati nell´avviso di pagamento impugnato;
c) In via subordinata dichiarare tenuto il ricorrente al versamento dei contributi previdenziali INPS in favore dello [omissis] solo per periodo di lavoro effettivamente prestato, come risulterà in corso di causa, e rideterminare l´imponibile base di calcolo per quantificare i contributi eventualmente dovuti in base alle risultanze di causa;
d) Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
Nell’interesse dell’INPS:
Rigetto della domanda avversa per infondatezza. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.03.2008, notificato entro i termini di legge, [OMISSIS], titolare di un’impresa edile, evocava in giudizio l’INPS, esponendo che con verbale ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro di Oristano n. [omissis], notificato in data 18.12.2007, gli era stata contestata l´instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con tale [omissis] dal maggio 2004 all’aprile 2005, con conseguente richiesta di pagamento dei contributi previdenziali omessi.
Il [omissis] negava l’instaurazione di tale rapporto di lavoro irregolare, e in via subordinata negava che il medesimo si fosse protratto per il periodo indicato, atteso che il verbale ispettivo attestava che lo [omissis] aveva lavorato da maggio a agosto 2004 e nell’aprile 2005.
Concludeva come riportato in epigrafe.
Con memoria depositata in data 30.10.2008 l’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversa. Sosteneva che il ricorrente, avendo proposto azione di accertamento negativo avverso le risultanze del verbale ispettivo, era onerato della prova dell’insussistenza dell’addebito, che nel caso di specie non aveva assolto, essendosi limitato a dedurre “prova contraria” sui capitoli della prova testimoniale eventualmente dedotta da parte opposta.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, con le prescrizioni impartite con ordinanza n. 127/08 depositata il 29.11.2008, che si intende qui richiamata e confermata.
All’udienza del 10.07.2009, all’esito della discussione della causa, il Tribunale pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo e depositando immediatamente la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente deve essere rigettata in quanto infondata.
L’azione esperita dal ricorrente è qualificabile come impugnazione dell’accertamento svolto dall’ufficio, ai sensi dell’art. 24, comma 3°, D. Lgs. 26.02.1999 n° 46 e successive modificazioni, rimedio alternativo all’opposizione all’iscrizione a ruolo, disciplinata dalle medesima norma al comma 5°.
Il ricorrente, come indicato nella citata ordinanza n. 127/08 depositata il 29.11.2008, non ha sostanzialmente proposto mezzi istruttori, limitandosi a deduzioni di prova contraria e a generici ordini di esibizione, mentre l’INPS si è limitata alla produzione del verbale della Direzione provinciale del lavoro n. 3533/024.
Avendo il [omissis] esperito azione di accertamento negativo, al fine della decisione della causa è necessario individuare la corretta ripartizione degli oneri probatori.
Come è noto, in materia di accertamento negativo vige l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l’onere probatorio incombe su chi invoca l’insussistenza dell’altrui pretesa (Cassazione civile, sez. III, 16 giugno 2005, n. 12963, F. c. P. e a. in Giust. civ. 2006, 2 365; Cassazione civile, sez. III, 22 luglio 2002, n. 10658, Virgili c. Anellucci, in Banca borsa tit. cred. 2003, II, 553; Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2000, n. 9491, Soc. Silba c. Soc. Villa Alba in Giust. civ. Mass. 2000, 1572).
Nelle note difensive depositate il 30.06.2008 il ricorrente ha invocato un recente indirizzo giurisprudenziale, espresso da Cassazione civile, sezione Lavoro, 17 luglio 2008 n. 19762, reperibile su Internet mediante l’uso dei comuni motori di ricerca, innovativo rispetto all’orientamento richiamato, e che prescrive di ripartire gli oneri probatori nel processo non in base ai ruoli processuali (ricorrente e resistente) ma alle posizioni sostanziali, con particolare riguardo alle situazioni in cui un soggetto debole reagisca con azioni di accertamento negativo ad atti stragiudiziali della controparte.
Tale orientamento non può però trovare attuazione nel caso di specie per le seguenti ragioni.
Il caso all’esame della S.C., deciso con la sentenza citata, riguardava un indebito pensionistico, ossia una richiesta di restituzione di somme pagate asseritamente in eccesso a cui il pensionato aveva reagito chiedendo l’accertamento negativo della avversa pretesa.
In tale contesto l’insegnamento della S.C. acquista indubbio pregio, stante la posizione di inferiorità del pensionato rispetto all’ente e l’assenza di altre forme di tutela.
Ma nel caso di specie la situazione è differente, perché il ricorrente può contestare la pretesa dell’ente impositore con due differenti azioni: una di accertamento negativo, prevista dall’art. 24, comma 3°, D. Lgs. 26.02.1999 n° 46, l’altra di opposizione all’iscrizione a ruolo, esperibile nell’ipotesi di notificazione di cartella esattoriale (art. 24, comma 5°), in cui si verifica l’inversione degli oneri probatori nei termini indicati dalla Corte, essendo in tale ultima fattispecie onere dell’ente impositore fornire la prova del credito in ragione della sua posizione di “attore in senso sostanziale”.
Estendere all’azione di accertamento negativo di cui all’art. 24, comma 3°, D. Lgs. 26.02.1999 n° 46 il regime probatorio favorevole dell’azione di opposizione a iscrizione a ruolo comporterebbe un ingiustificato eccesso di protezione a favore del debitore, facilmente strumentalizzabile a fini dilatori e defatigatori, e porrebbe gravi problemi alla riscossione dei crediti degli enti previdenziali (indispensabile per l’assolvimento delle loro funzioni istituzionali) e al contrasto del lavoro irregolare.
La scelta tra le due azioni spetta al debitore, che non può però pretendere di cumularne i benefici: ove opti per l’accertamento negativo (che tra l’altro impedisce l’iscrizione a ruolo del tributo senza un “provvedimento esecutivo del Giudice - art. 24, comma 3°, D. Lgs. 26.02.1999 n° 46 cit.-) il ricorrente sarà onerato di dimostrare in giudizio l’infondatezza del verbale ispettivo (in tal senso Cassazione civile, sez. lav., 13 dicembre 2004, n. 23229, Catelli c. INPS, in Giust. civ. Mass. 2005, 1, secondo la quale l´onere probatorio gravante, a norma dell´art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l´estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito di rigetto della domanda di accertamento negativo della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, proposta al fine di contrastare l´esistenza di una obbligazione contributiva, in quanto il ricorrente non aveva provato né chiesto di provare alcun fatto positivo antitetico con i dati del verbale ispettivo dell´INPS da cui risultava l´esistenza di lavoratori subordinati, né aveva fornito elementi presuntivi in contrasto). Ove, invece, preferisca attendere, in caso di esito negativo del contenzioso amministrativo, l’iscrizione a ruolo del credito vantato dall’ente impositore, potrà contrastare l’avversa pretesa con la diversa azione di opposizione, e nel giudizio instaurando avrà la veste sostanziale di resistente, con i conseguenti benefici in ordine alla ripartizione degli oneri probatori.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie il ricorrente era a perfetta conoscenza degli addebiti e bene in grado di proporre prove volte alla loro confutazione, ad esempio deducendo prova diretta sul rapporto di lavoro [omissis] volta ad evidenziarne o l’insussistenza, o la durata inferiore rispetto a quanto assunto dalla Direzione provinciale del lavoro. L’aver optato per deduzioni istruttorie deboli e dipendenti dalle difese della controparte è stata una sua scelta, di cui è giusto che sopporti le conseguenze.
Il ricorso viene dunque respinto, non avendo il [omissis] fornito prova dell’infondatezza degli addebiti mossi in fase ispettiva; la rapida definizione del giudizio e i differenti orientamenti giurisprudenziali sopra analizzati, oltre alla complessità della materia, giustificano peraltro, ad avviso di questo Tribunale, la compensazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 92, comma 2°, CPC.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, in funzione di Giudice del lavoro, visto l’art. 442 CPC:
rigetta la domanda proposta da parte ricorrente;
dichiara interamente compensate le spese processuali.
Così deciso in Oristano, addì 10.07.2009
Il Giudice
dott. Salvatore Carboni
DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI _______________________
IL CANCELLIERE