lunedì 7 settembre 2009
Stranieri: i flussi 2009 per la partecipazione a corsi di formazione e tirocini
Per lŽanno 2009 sono autorizzati gli ingressi in Italia di 10.000 stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio.
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, DECRETO 29 luglio 2009
Contingente per lŽanno 2009 relativo allŽingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi. (09A10522)
(GU n. 204 del 3-9-2009)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellŽimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni, ed in particolare lŽart. 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dallŽestero, alla lettera f), prevede lŽingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nellŽambito del lavoro subordinato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellŽimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero» come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visto in particolare lŽart. 40, comma 9, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in attuazione dellŽart. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998, che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai soggetti di cui allŽart. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2006 recante «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti allŽUnione europea»;
Visto altresiŽ lŽart. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui allŽart. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, devono avvenire nellŽambito del contingente annuale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 luglio 2008, che ha autorizzato, in via transitoria, ai sensi dellŽart. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004, e nel limite delle quote stabilite per lŽanno 2007 a determinare il contingente per lŽanno 2008, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui allŽart. 44-bis, comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui allŽart. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004;
Considerato che lŽart. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 prevede che in caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di programmazione annuale del contingente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dellŽanno, puoŽ provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per lŽanno precedente;
Considerato che alla data del 30 giugno 2009 non eŽ stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui allŽart. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;
Decreta:
Art. 1.
1. Per lŽanno 2009 sono autorizzati, in via transitoria, ai sensi dellŽart. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, nel limite del contingente fissato per lŽanno 2008, gli ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, in:
a) 5.000 unitaŽ per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai sensi dellŽart. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dellŽart. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) 5.000 unitaŽ per lo svolgimento di tirocini di formazione e dŽorientamento promossi dai soggetti di cui allŽart. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
Art. 2.
1. Le quote di cui allŽart. 1, lettera b), sono ripartite tra le regioni e province autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto viene trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 29 luglio 2009
Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2009.
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 316.