martedì 14 luglio 2009
CONTROVERSIA CONTRO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Qualora in una controversia di lavoro contro una pubblica amministrazione il ricorrente promuova il tentativo di conciliazione, di cui all´art. 65 del d.lgs. 165 del 2001, non prima, ma soltanto dopo la proposizione della domanda giudiziaria, nell´udienza di discussione il giudice può sospendere il giudizio in attesa della scadenza dei novanta giorni dalla promozione del tentativo, ma non già fissare un termine perentorio affinché il ricorrente promuova nuovamente il tentativo, né può, in mancanza di questo, dichiarare l´improcedibilità del ricorso.
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