lunedì 13 luglio 2009
SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
Con la pronuncia in esame la Suprema Corte, in una fattispecie nella quale il giudice di merito aveva adottato sentenza di proscioglimento per non essere più il reato di cui all’art. 8 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 previsto dalla legge come reato, ha annullato con rinvio l’impugnata sentenza, affermando che sussiste continuità normativa tra il reato previsto dall’abrogata disposizione e la predetta fattispecie penale introdotta, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, dal combinato disposto degli artt. 63, 64 e 68, lett. b) - in relazione all’All. IV, punto 1.4.1. - del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
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