martedì 30 giugno 2009
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno cosiddetto "tanatologico" nel caso che la morte (nella specie, in esito ad un infortunio "in itinere") segua le lesioni dopo breve tempo, non rientra nella nozione di danno biologico come recepita dall´art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38,
che fa riferimento alla "lesione dell´integrità psicofisica", suscettibile di valutazione medico-legale e causativa di una menomazione valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, operando entro detti limiti l´assicurazione sociale del danno biologico. Ne consegue che non è risarcibile la domanda proposta "iure hereditatis" dagli eredi del "de cuius" nei confronti dell´INAIL per il risarcimento del danno da "perdita del diritto alla vita".
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