lunedì 29 giugno 2009
Lavoro transnazionale: comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l’impiego
La Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con l’interpello n. 47 del 5 giugno 2009, ha risposto ad un quesito della Confindustria in merito alla sussistenza dell’obbligo, da parte dei datori di lavoro che assumono lavoratori italiani all’estero, di inviare ai Centri per l’impiego la comunicazione preventiva di assunzione anche per le fattispecie disciplinate dal decreto legge 31 luglio 1987, n. 317 (convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398), ovvero per le assunzioni in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale.
Principi generali di tutela del lavoratore italiano all’estero
L’art. 35, comma quarto, della Costituzione “riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero”. La tutela del lavoratore italiano all’estero è garantita da una serie di disposizioni normative che, nel regolare il rapporto di lavoro, prevedono specifici adempimenti in campo previdenziale, assistenziale, sanitario, ed in materia di collocamento.
La procedura di assunzione
Con specifico riferimento ai casi di assunzione all’estero di lavoratori di nazionalità italiana occorre rilevare come la normativa vigente preveda una procedura di assunzione differente nel caso in cui l’attività lavorativa sia prestata in un Paese membro dell’Unione europea, ovvero in un Paese extracomunitario, sia esso convenzionato o meno.
In generale, la mobilità transnazionale dei lavoratori cittadini dell’Unione europea tra Stati membri è caratterizzata dalla libertà di stabilimento per lo svolgimento di attività lavorative in condizioni di non discriminazione rispetto ai lavoratori cittadini dello Stato ospitante. In tali fattispecie per il lavoratore di cittadinanza italiana la possibilità di risiedere e di lavorare in un Paese membro non viene subordinata al rilascio di alcuna autorizzazione da parte delle competenti autorità italiane.
Viceversa, l’assunzione di un lavoratore di cittadinanza italiana da parte di un datore di lavoro straniero, stabilito in un Paese extracomunitario non legato all’Italia da accordi di sicurezza sociale, comporta l’espletamento di taluni adempimenti previsti dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. Prima di procedere all’assunzione è, infatti, previsto che il datore di lavoro rispetti una specifica procedura, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione preventiva da parte della Direzione generale del Mercato del Lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, volta ad accertare se le condizioni generali del Paese estero di assunzione (siano esse di carattere politico, sociale, economico, sanitario) offrono idonee garanzie per la sicurezza del lavoratore. La domanda per ottenere l’autorizzazione è regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 346, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1997, n. 247.
Oltre alla richiesta di autorizzazione, nei casi di lavoro di cittadini italiani in Paesi extracomunitari non convenzionati, l’art. 1, comma 4, della legge 3 ottobre 1987, n. 398 prevede che “i lavoratori disponibili a prestare all’estero la loro attività devono iscriversi in apposita lista di collocamento tenuta dall’Ufficio regionale del lavoro del luogo di residenza il quale rilascia il nulla osta all’assunzione che può avvenire con richiesta nominativa”.
Riguardo all’eventuale obbligo di comunicazione preventiva dell’assunzione al Centro per l’impiego italiano da parte del datore di lavoro estero, la legge 3 ottobre 1987, n. 398 non fa alcuna menzione. Tale comunicazione assume particolare rilevanza, in quanto è finalizzata principalmente a far emergere il lavoro nero ed alla semplificazione degli adempimenti nei confronti dei diversi enti interessati (la comunicazione infatti acquista pluriefficacia, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi nei confronti di numerosi enti). Nello specifico, la normativa prevede che si debba comunicare l’assunzione al servizio competente, di norma il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione (si veda l’art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le Note del Ministero del lavoro 4 gennaio 2007, prot. 440 e 14 febbraio 2007, prot. 4746). L’invio deve essere effettuato in via telematica alle Regioni/Province competenti, attraverso il modello UnificatoLAV, così come prescritto dal decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 30 ottobre 2007.
Se si debba dare comunicazione ai Centri per l’impiego anche nei casi di assunzione di lavoratori di cittadinanza italiana in Paesi extracomunitari è stato oggetto di una richiesta di interpello rivolto dalla Confindustria, ex art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al Ministero del Lavoro - Direzione generale per l’attività ispettiva.
La posizione del Ministero del Lavoro
Con l’interpello n. 47/2009, il Ministero del Lavoro, acquisito il parere della Direzione generale per l’Innovazione tecnologica e Comunicazione, ha chiarito che la costituzione del rapporto di lavoro di cittadini di nazionalità italiana al di fuori del territorio italiano non comporta la diretta applicabilità della normativa prevista in materia di comunicazione di assunzione, in quanto si è al di fuori degli ambiti territoriali di competenza dei Centri per l’impiego.
Se da un lato la normativa in vigore (art. 4 bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181) prevede che le comunicazioni di assunzione al Centro per l’impiego sono da ritenersi “valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive”, dall’altro il Ministero chiarisce che, nel caso di specie, tali disposizioni non trovano applicazione, in quanto la procedura di assunzione dei lavoratori di cui alla legge 3 ottobre 1987, n. 398, ha carattere di specialità (come espressamente riconosciuto dallo stesso art. 4 bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181). In tali casi la conoscenza da parte degli enti della Pubblica Amministrazione interessati all’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro viene assicurata dall’iscrizione del lavoratore nella lista di collocamento tenuta dall’ufficio regionale del lavoro del proprio luogo di residenza, così come prescritto dall’art. 1, comma 4, della legge 3 ottobre 1987, n. 398.
Il riconoscimento dell’assenza dell’obbligo di comunicazione ai Centri per l’impiego dell’instaurazione del rapporto di lavoro costituitosi in Paesi stranieri, oltre a rispettare la lettera della legge, consente di ridurre gli adempimenti a carico dei datori di lavoro stranieri che, altrimenti, incontrerebbero rilevanti difficoltà nel provvedervi nei modi e nei tempi previsti dalla normativa italiana.
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Dr. Andrea Costa
Dottore commercialista e Revisore contabile in Roma