martedì 16 giugno 2009
CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO
In materia di pubblico impiego privatizzato, l´art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito un concetto di equivalenza "formale", ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice. Ove, peraltro, vi sia stata, con la destinazione ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell´attività lavorativa, la vicenda esula dall´ambito delle problematiche sull´equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell´ambito del pubblico impiego.
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