venerdì 12 giugno 2009
LAVORO - DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIBILITA’
Nella materia giuslavoristica, nella quale numerose disposizioni assicurano al lavoratore una tutela rafforzata della sua persona, è sovente riscontrabile un danno non patrimoniale che, configurabile ogni qualvolta il fatto illecito datoriale abbia violato, in modo grave, diritti della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale, consente alla vittima di ottenere il ristoro della lesione di interessi che, per non essere regolati, ex ante, da norme di legge, dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice del merito, senza duplicare il risarcimento (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici), individuando il discrimine tra meri pregiudizi - concretizzatisi in disagi o lesioni di interessi che, per essere privi di qualsiasi consistenza e gravità, non possono trovare riconoscimento in sede risarcitoria - e danni che, di contro, costituendo un vulnus ad interessi oggetto di copertura costituzionale, vanno risarciti all´esito di una valutazione supportata da una motivazione congrua, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici applicabili alla materia, come tale sottratta, anche quanto alla quantificazione del danno, a qualsiasi censura in sede di legittimità.
sVARICA QUI L´ORDINANZA DELLA CASSAZIONE