lunedì 1 giugno 2009
DECADENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE
Nessun termine di decadenza per chi agisce per ulteriori rivendicazioni concernenti la medesima prestazione previdenziale già riconosciuta.
Se si pretende il mero ricalcalo di una prestazione previdenziale già riconosciuta e corrisposta, non si deve rispettare alcun termine di decadenza.
La decadenza triennale ex art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 ed art. 6 del d.l. 103 del 1991 opera solo in caso di diniego dell’intera prestazione previdenziale e non nel caso in cui la domanda dell’assicurato non concerne la concessione della prestazione bensì un mero ricalcalo, rispetto alla cui domanda non è necessario l’esperimento di alcun procedimento amministrativo.
Ha così deciso la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ponendo così fine ad una annosa vexata questio!
La decisione delle Sezioni Unite della Cassazione – attesa da milioni di lavoratori, specialmente agricoli - consentirà a migliaia e migliaia di braccianti agricoli di ottenere le differenze sulla disoccupazione agricola sin dal 1998!
Ecco il principio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in tema di decadenza in materia previdenziale:
“la decadenza di cui all’art. 47 del d.p.r. n. 39 del 1970 – come interpretato dall’art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.
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A breve pubblicheremo alcuni commenti sulla sentenza delle Sezioni Unite.
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